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811.117.3

Ordinanza sul registro delle professioni mediche universitarie (Ordinanza sul registro LPMed)

del 5 aprile 2017 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 51 capoverso 5 della legge del 23 giugno 2006 1 sulle professioni mediche (LPMed),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni mediche universitarie (registro delle professioni mediche).

Il registro delle professioni mediche contiene dati relativi alle persone appartenenti alle seguenti professioni mediche universitarie:

  1. medico;
  2. medico-dentista;
  3. chiropratico;
  4. farmacista;
  5. veterinario.

Art. 2 Autorità responsabile

L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) gestisce il registro delle professioni mediche.

L’UFSP coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni mediche e con gli utenti dell’interfaccia standard.

Rilascia i diritti di trattamento e di accesso individuali per il registro delle professioni mediche.

Sezione 2 Dati, fornitura e iscrizione dei dati

Art. 3 Commissione delle professioni mediche

La Commissione delle professioni mediche (MEBEKO) iscrive nel registro delle professioni mediche i seguenti dati relativi alle persone appartenenti alle professioni mediche:

  1. il cognome, i nomi, i cognomi precedenti;
  2. la data di nascita e il sesso;
  3. la lingua di corrispondenza;
  4. le conoscenze linguistiche del titolare del diploma;
  5. 2 le cittadinanze;
  6. il numero AVS3 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
  7. i diplomi federali con la data d’emissione e il luogo di rilascio del diploma;
  8. i diplomi esteri riconosciuti di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPMed e i titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all’articolo 21 capoverso 1 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento da parte della MEBEKO;
  9. gli attestati di equivalenza per i diplomi e i titoli di perfezionamento di cui all’articolo 36 capoverso 3 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data dell’attestato di equivalenza concesso dalla MEBEKO;
  10. i diplomi e i titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all’articolo 35 capoverso 1 LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica;
  11. i diplomi di cui all’articolo 33a capoverso 2 lettera a LPMed con la data d’emissione, il luogo e il Paese di rilascio, nonché la data d’iscrizione nel registro;
  12. il numero d’identificazione delle persone (GLN4).

... 5

Art. 4 UFSP

L’UFSP iscrive nel registro delle professioni mediche:

  1. l’indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6;
  2. la menzione «cancellato» secondo l’articolo 54 capoverso 3 LPMed e la data della menzione;
  3. la data del decesso.

Esso archivia i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell’articolo 7 capoverso 6 in un settore sicuro, separato dal rimanente registro delle professioni mediche.

Esso elimina e cancella le iscrizioni del registro secondo le disposizioni dell’articolo 54 LPMed.

Art. 5 Organizzazioni di perfezionamento

Le organizzazioni responsabili del perfezionamento nelle professioni mediche universitarie (organizzazioni di perfezionamento) iscrivono nel registro delle professioni mediche i titoli federali di perfezionamento secondo gli allegati 1–3 a dell’ordinanza del 27 giugno 2007 6 sulle professioni mediche con la data e il luogo di rilascio del titolo di perfezionamento.

L’organizzazione responsabile del perfezionamento dei medici è responsabile per l’iscrizione:

  1. delle qualifiche di perfezionamento di diritto privato necessarie per fatturare prestazioni secondo la legge federale del 18 marzo 19947 sull’assicurazione malattie; e
  2. della data di rilascio di tali qualifiche secondo l’allegato 2.

Le organizzazioni di perfezionamento possono iscrivere a titolo facoltativo nel registro delle professioni mediche altre qualifiche di perfezionamento di diritto privato.

Art. 6 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) iscrive nel registro delle professioni mediche:

  1. gli attestati di capacità di «veterinario ufficiale dirigente» e di «veterinario ufficiale» di cui all’articolo 1 lettere b e c dell’ordinanza del 16 novembre 20118 concernente la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento delle persone impiegate nel settore veterinario pubblico;
  2. il certificato di attitudine tecnica di «veterinario responsabile tecnico» di cui all’articolo 20 dell’ordinanza del 18 agosto 20049. sui medicamenti veterinari.

Art. 7 Cantoni

Per le persone che esercitano una professione medica, le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni mediche i seguenti dati concernenti l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale:10

  1. il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione;
  2. la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione;
  3. uno dei due stati dell’autorizzazione con la data della corrispondente decisione:1.rilasciata,2.nessuna autorizzazione;
  4. l’indicazione se la persona esercita una professione medica attivamente o meno, con la data della modifica dell’attività;
  5. l’indirizzo dello studio medico o dell’azienda;
  6. l’indicazione se lo studio medico o l’azienda è una ditta individuale;
  7. l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicamenti secondo il diritto cantonale;
  8. l’indicazione se una persona che esercita una professione medica è autorizzata a dispensare direttamente medicamenti secondo l’articolo 66 capoverso 2 dell’ordinanza del 25 maggio 201111 sul controllo degli stupefacenti (OCStup);
  9. eventuali osservazioni relative alla dispensazione diretta di cui alla lettera h;
  10. la portata dell’autorizzazione a utilizzare sostanze stupefacenti secondo l’articolo 75 capoverso 1 OCStup;
  11. eventuali osservazioni in merito all’utilizzazione di sostanze stupefacenti di cui alla lettera j;
  12. eventuali restrizioni tecniche, temporali o geografiche od oneri e relativa descrizione con la data e l’eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri;
  13. il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca con la data della decisione.

Esse possono iscrivere nel registro anche i seguenti dati:

  1. la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione;
  2. 12 il nome dello studio medico o dell’azienda e i relativi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;
  3. la forma giuridica delle persone giuridiche e il loro numero d’identificazione delle imprese (IDI);
  4. l’indicazione se una persona che esercita una professione medica in ambito di medicina umana, odontoiatria, farmacia o chiropratica è autorizzata o no a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
  5. osservazioni relative alla dispensazione diretta secondo il capoverso 1 lettera g.

13

Esse iscrivono i seguenti dati concernenti i prestatori di servizi che possono esercitare la professione durante 90 giorni di cui all’articolo 35 capoversi 1 e 2 LPMed:

  1. annunci di prestatori di servizi secondo l’articolo 35 LPMed;
  2. la data dell’annuncio;
  3. il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile;
  4. le indicazioni di cui ai capoversi 1 lettere e, g–k e 6 lettere c–g.

Esse possono iscrivere la data di inizio e di fine delle prestazioni e i dati di cui al capoverso 2 lettere b, d ed e per quanto concerne i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni al massimo.

Esse annunciano senza indugio all’UFSP i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

  1. le restrizioni soppresse con la data della soppressione;
  2. i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca;
  3. gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione;
  4. gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione;
  5. la comminazione di multe con il motivo e la data della decisione e l’importo delle stesse;
  6. 14 i divieti temporanei all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione nonché la data di inizio e di fine del divieto;
  7. 15 i divieti definitivi all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione;
  8. le misure disciplinari di cui all’articolo 52 capoverso 1 lettera b LPMed che ordinano in virtù del diritto cantonale nei confronti di persone che esercitano una professione medica soggette alla LPMed, con il motivo e la data della decisione.

Esse comunicano senza indugio all’UFSP la data del decesso di una persona che esercita una professione medica.

Art. 8 Ufficio federale di statistica

L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive l’IDI delle ditte individuali nel registro delle professioni mediche.

Sezione 3 Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 9 Qualità dei dati

I fornitori di dati garantiscono che il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.

Garantiscono in particolare che soltanto dati esatti e completi siano iscritti nel registro delle professioni mediche o comunicati al servizio competente.

Art. 10 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.

I dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta sono contrassegnati come tali nell’allegato 1.

Art. 11 Accesso tramite un’interfaccia standard

L’UFSP consente l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard agli utenti seguenti:

  1. fornitori di dati di cui agli articoli 3–8;
  2. servizi pubblici e privati incaricati di adempiere compiti legali oppure che possono dimostrare di adempiere un compito d’interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni mediche.

I fornitori di dati hanno accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti nel quadro della LPMed.

I servizi pubblici e privati ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni mediche nel loro settore di compiti e che sono necessari all’adempimento dei loro compiti. L’accesso è concesso solo su richiesta scritta. 16

L’UFSP pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b a cui è stato accordato l’accesso ai dati tramite l’interfaccia standard.

Art. 12 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

L’UFSP mette a disposizione dei seguenti servizi i dati del registro delle professioni mediche accessibili al pubblico:17

  1. dell’UST: a scopi statistici;
  2. dei servizi pubblici e privati in forma anonimizzata: a scopi di ricerca, purché sia dimostrato che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca.

L’UFSP mette i dati a disposizione dell’UST ogni anno, mentre dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta.

Art. 13 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti

La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 1 LPMed 18 deve essere presentata elettronicamente all’interno del registro delle professioni mediche.

La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 53 capoverso 2 LPMed 19 può essere presentata in forma cartacea o per posta elettronica.

L’UFSP comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

Art. 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alla persona interessata che esercita una professione medica

Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può chiedere per scritto all’UFSP informazioni sui dati degni di particolare protezione che la riguardano secondo l’articolo 7 capoverso 6.

Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all’UFSP un nome utente e una password.

L’UFSP comunica alla persona interessata che esercita una professione medica i dati personali richiesti degni di particolare protezione di cui all’articolo 7 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

Art. 15 Modifica dei dati

I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che hanno iscritto nel registro delle professioni mediche secondo gli articoli 3–8.

I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica presentate da terzi.

Tutte le modifiche sono verbalizzate.

Art. 16 Domanda di rettifica da parte delle persone interessate che esercitano una professione medica

Ogni persona che esercita una professione medica iscritta nel registro delle professioni mediche può presentare una domanda di rettifica dei dati che la riguardano.

Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere all’UFSP un nome utente e una password.

Sezione 4 Costi ed emolumenti

Art. 17 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

L’UFSP assicura la programmazione, la gestione come pure l’ulteriore sviluppo del registro delle professioni mediche.

Sostiene i costi non coperti dagli emolumenti.

I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia tecnica, che è a disposizione per l’iscrizione dei dati, sono a carico dei fornitori di dati autorizzati.

I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 11 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati e degli utenti.

Art. 18 Emolumenti

Gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b sono tenuti al pagamento dei seguenti emolumenti, a dipendenza dell’onere:

  1. 20 un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, per la programmazione dell’interfaccia standard, il certificato e l’istruzione degli utenti;
  2. un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, il rinnovo del certificato, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a.

Per il trattamento della richiesta e l’emanazione di decisioni secondo l’articolo 11 capoverso 3 è riscosso un emolumento a dipendenza dell’onere. 21

Quando l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria oscilla da 90 a 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro. 22

Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 23 sugli emolumenti.

Sezione 5 Sicurezza dei dati

Art. 19

Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni mediche adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 15 ottobre 2008 24 sul registro LPMed è abrogata.

Art. 2125

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Allegato 126

(art. 3–8, 10–16)

Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

1 Contenuto e accesso

A Iscrizione, modifica, cancellazione, lettura (per motivi tecnici i campi di dati contrassegnati con * possono essere iscritti anche dall’UFSP)

B Domanda di modifica, lettura

C Lettura

I Accessibile al pubblico mediante procedura di richiamo (Internet: www.medreg.admin.ch)

O Accessibile al pubblico su richiesta

S Annuncio mediante una connessione sicura di dati personali degni di particolare protezione secondo l’articolo 7 capoverso 6, domanda di informazioni secondo l’art. 13 cpv. 1.

Vuoto Nessun accesso

X Contenuto obbligatorio

Y Contenuto facoltativo

2 Fornitori di dati

MEBEKO Commissione delle professioni mediche

UFSP Il servizio dell’Ufficio federale della sanità pubblica che tiene il registro delle professioni mediche

FMH/ISFM Federazione dei medici svizzeri/Istituto svizzero per la formazione medica

pharmaSuisse Società svizzera dei farmacisti

SSO Società svizzera di odontologia e stomatologia

ChiroSuisse Associazione svizzera dei chiropratici

SVS Società dei veterinari svizzeri

UST Ufficio federale di statistica

USAV Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria

Cantoni Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione e la vigilanza

Campi di dati del registro delle professioni mediche

Contenuto e accesso

Fornitore responsabile

Contenuto

Accessibile al pubblico (mediante procedura di richiamo via Internet)

Dati accessibili al pubblico (su richiesta)

MEBEKO

UFSP

FMH/ISFM

pharmaSuisse

SSO

ChiroSuisse

SVS

Cantoni

UST

USAV

1

Dati personali di base:

1.1

Numero d’identificazione delle persone (GLN)

X

I

A

A

C

C

C

C

C

B

C

C

1.2

Numero d’identificazione delle imprese (IDI) per ditte individuali

X

I

C

B

B

B

B

B

B

B

A

B

1.3

Nome, cognome

X

I

A

A*

B

B

B

B

B

B

B

B

1.4

Cognomi precedenti

X

O

A

A*

B

B

B

B

B

B

B

B

1.5

Data di nascita

X

O

A

A*

B

B

B

B

B

B

B

B

1.5bis

Anno di nascita

X

I

A

A*

B

B

B

B

B

B

B

B

1.6

Sesso

X

I

A

A*

B

B

B

B

B

B

B

B

1.7

Lingua di corrispondenza

X

O

A

A*

B

B

B

B

B

B

B

B

1.8

Conoscenze linguistiche

X

I

A

A*

B

B

B

B

B

B

B

B

1.9

1.10

Cittadinanze

X

I

A

A*

B

B

B

B

B

B

B

B

1.11

Numero AVS

X

A

A*

B

1.12

Data del decesso

X

C

A

B

B

B

B

B

B

B

B

2

Dati riguardanti i diplomi:

2.1

Diplomi federali con la data d’emissione

X

I

A

A*

C

C

C

C

C

B

C

C

2.2

Diplomi esteri riconosciuti con la data d’emissione e la data del riconoscimento da parte della Svizzera

X

I

A

A*

C

C

C

C

C

B

C

C

2.3

Attestati di equivalenza per i diplomi di cui all’art. 36 cpv. 3 LPMed con la data d’emissione del diploma e la data dell’attestato di equivalenza svizzero

X

I

A

A*

C

C

C

C

C

B

C

C

2.4

Diplomi esteri verificati di cui all’art. 35 cpv. 1 LPMed con la data d’emissione nonché la data della verifica

X

I

A

A*

C

C

C

C

C

B

C

C

2.5

Diplomi di cui all’art. 33a cpv. 2 lett. a LPMed con la data d’emissione e la data d’iscrizione nel registro

X

I

A

A*

C

C

C

C

C

B

C

C

2.6

Luogo di rilascio del diploma

X

O

A

A*

C

C

C

C

C

B

C

C

2.7

Paese di rilascio del diploma

X

I

A

A*

C

C

C

C

C

B

C

C

3

Dati riguardanti il perfezionamento:

3.1

Titoli federali di perfezionamento con la data d’emissione

X

I

C

B

A

A

A

A

C

B

C

C

3.2

Titoli di perfezionamento esteri riconosciuti di cui all’art. 21 cpv. 1 LPMed con la data d’emissione e la data del riconoscimento da parte della Svizzera

X

I

A

A*

C

C

C

C

C

B

C

C

3.3

Attestato di equivalenza per i titoli di perfezionamento di cui all’art. 36 cpv. 3 LPMed con la data d’emissione e la data dell’attestato di equivalenza svizzero

X

I

A

A*

C

C

C

C

C

B

C

C

3.4

Titoli di perfezionamento esteri verificati di cui all’art. 35 cpv. 1 LPMed con la data d’emissione nonché la data di verifica

X

I

A

A*

C

C

C

C

C

B

C

C

3.5

Luogo di rilascio del titolo di perfezionamento

X

O

A

A*

A

A

A

A

C

B

C

C

3.6

Paese di rilascio del titolo di perfezionamento

X

I

A

A*

A

A

A

A

C

B

C

C

3.7

Attestati di capacità di «veterinario ufficiale», «veterinario ufficiale dirigente» e certificati di attitudine tecnica di «veterinario responsabile tecnico» con la data di rilascio

X

I

C

B

C

C

C

C

C

B

C

A

3.8

Attestati di capacità di diritto privato di cui all’allegato 2 con la data di rilascio

X

I

C

B

A

C

C

C

C

B

C

C

3.9

Titoli o certificati di perfezionamento di diritto privato secondo l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio

Y

I

C

B

A

A

A

A

A

B

C

C

3.10

Formazioni approfondite di diritto privato secondo l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio

Y

I

C

B

A

A

A

A

A

B

C

C

3.11

Attestati di capacità di diritto privato secondo l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio

Y

I

C

B

A

A

A

C

A

B

C

C

3.12

Certificati di attitudine tecnica di diritto privato secondo l’ordinamento del perfezionamento professionale con la data di rilascio

Y

I

C

B

A

A

C

C

A

B

C

C

4

Dati riguardanti l’autorizzazione all’esercizio della professione:

4.1

Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

4.2

Base legale per l’autorizzazione all’esercizio

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

4.3

Stato dell’autorizzazione all’esercizio della professione (rilasciata, nessuna autorizzazione), con la data della decisione

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

4.4

Indicazione se la persona esercita o no una professione medica attivamente, con la data della modifica dell’attività

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

4.5

Data di un termine di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione

Y

O

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

4.6

Nome dello studio medico o dell’azienda

Y

I

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

4.7

Indicazione se si tratta o no di una ditta individuale

X

O

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

4.8

Forma giuridica della persona giuridica

Y

O

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

4.9

IDI della persona giuridica

Y

I

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

4.10

Indirizzo dello studio medico o dell’azienda (via, NPA, località)

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

4.11

Numero di telefono dello studio medico o dell’azienda

Y

I

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

4.12

Indirizzi di posta elettronica

Y

O

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

4.13

Autorizzazione a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Y27

O

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

4.14

Autorizzazione a dispensare direttamente medicamenti

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

4.15

Osservazioni relative alla dispensazione diretta di medicamenti

Y

O

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

4.16

Portata dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze stupefacenti

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

4.17

Eventuali osservazioni in merito alla portata dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze stupefacenti

X

O

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

4.18

Restrizioni tecniche, temporali o geografiche con la data della decisione e l’indicazione di un eventuale termine di scadenza

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

C

4.19

Descrizione delle restrizioni

X

O

C

B

B

B

B

B

B

A

C

C

4.20

Oneri con la data della decisione e l’indicazione di un eventuale termine di scadenza

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

C

4.21

Descrizione degli oneri

X

O

C

B

B

B

B

B

B

A

C

C

4.22

Rifiuto o revoca dell’autorizzazione con la data della decisione

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

C

5

Dati riguardanti i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni:

5.1

Annunci di prestatori di servizi di cui all’art. 35 LPMed

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

5.2

Data dell’annuncio

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

5.3

Data di inizio e fine delle prestazioni

Y

O

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

5.4

Indicazione se i prestatori di servizi hanno esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

5.5

Nome dello studio medico o dell’azienda

Y

I

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

5.6

Indirizzo dello studio medico o dell’azienda (via, NPA, località)

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

5.7

Numero di telefono e di fax dello studio medico o dell’azienda

Y

I

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

5.8

Indirizzi di posta elettronica

Y

O

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

5.9

Autorizzazione a fatturare prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Y28

O

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

5.10

Autorizzazione a dispensare direttamente medicamenti

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

5.11

Osservazioni relative alla dispensazione diretta di medicamenti

Y

O

C

B

B

B

B

B

B

A

B

B

5.12

Portata dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze stupefacenti

X

I

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

5.13

Eventuali osservazioni in merito alla portata dell’autorizzazione per l’utilizzazione di sostanze stupefacenti

X

O

C

B

B

B

B

B

B

A

C

B

6

Dati personali degni di particolare protezione:

6.1

Presenza di dati personali degni di particolare protezione di cui all’art. 7 cpv. 6 (sì/no)

X

A

B

6.2

Menzione «cancellato» di cui all’art. 54 cpv. 3 LPMed e la data della menzione

X

A

B

6.3

Restrizioni soppresse con la data della soppressione

X

C

S

6.4

Motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca

X

C

S

6.5

Avvertimento con il motivo e la data della decisione

X

C

S

6.6

Ammonimento con il motivo e la data della decisione

X

C

S

6.7

Multa con il motivo, la data della decisione e l’importo della multa

X

C

S

6.8

Divieto temporaneo all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione nonché l’inizio e la fine del divieto

X

C

S

6.9

Divieto definitivo all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione

X

C

S

6.10

Misure disciplinari di cui all’art. 52 cpv. 1 lett. b LPMed fondate sul diritto cantonale con il motivo e la data della decisione

X

C

S

Allegato 2

(art. 5 cpv. 2)

Qualifiche di perfezionamento di diritto privato secondo l’ordinanza del 29 settembre 199529 sulle prestazioni

I seguenti attestati di capacità ISFM di diritto privato in medicina umana autorizzano alla fatturazione di prestazioni a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie:

  1. Agopuntura della medicina tradizionale cinese (ASA)
  2. Medico in medicina antroposofica ampliata (VAOAS)
  3. Terapia medicamentosa della medicina tradizionale cinese (TCM)
  4. Omeopatia (SSMO)
  5. Fitoterapia
  6. Sonografia dell’anca secondo Graf nel neonato e nel lattante (SSUM)
  7. Ultrasonografia prenatale (SSUM)