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811.216

Ordinanza sul registro delle professioni sanitarie (Ordinanza sul registro LPSan)

del 13 dicembre 2019 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 23 capoverso 3, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5 e 28 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2016 1 sulle professioni sanitarie (LPSan),

ordina:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la gestione, il contenuto e l’utilizzazione del registro delle professioni sanitarie.

Il registro delle professioni sanitarie contiene dati relativi alle persone appartenenti alle professioni sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 LPSan (professionisti sanitari).

Art. 2 Servizio incaricato di tenere il registro

La Croce Rossa Svizzera (CRS) tiene il registro delle professioni sanitarie.

D’intesa con l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), coordina le sue attività con i fornitori di dati del registro delle professioni sanitarie e con gli utenti dell’interfaccia standard.

Permette alle persone autorizzate l’accesso al registro delle professioni sanitarie per il trattamento dei dati e per l’utilizzo dell’interfaccia standard.

I dettagli dei compiti della CRS concernenti la tenuta del registro sono disciplinati da un contratto di diritto pubblico stipulato tra l’UFSP e la CRS.

Art. 3 Vigilanza sul servizio incaricato di tenere il registro

Nell’ambito della tenuta del registro, l’UFSP è competente per la vigilanza sulla CRS.

L’UFSP verifica in particolare il rispetto delle disposizioni della Confederazione sulla protezione dei dati.

La CRS è tenuta a fornire all’UFSP tutte le informazioni e tutti i documenti necessari per l’esercizio delle sue funzioni di vigilanza e ad assicurargli l’accesso ai propri locali.

Sezione 2 Dati, fornitura e iscrizione dei dati

Art. 4 CRS

La CRS iscrive nel registro delle professioni sanitarie i seguenti dati relativi ai professionisti sanitari:

  1. il cognome, i nomi, i cognomi precedenti;
  2. la data di nascita e il sesso;
  3. la lingua di corrispondenza;
  4. le cittadinanze;
  5. il numero AVS2 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
  6. titoli di studio svizzeri di cui all’articolo 12 capoverso 2 LPSan con la data d’emissione e il Paese di rilascio;
  7. titoli di studio esteri riconosciuti di cui all’articolo 10 capoverso 1 LPSan con la data d’emissione e il Paese di rilascio, nonché la data di riconoscimento;
  8. titoli di studio esteri verificati di cui all’articolo 15 capoverso 1 LPSan con la data d’emissione e il Paese di rilascio, nonché la data della verifica;
  9. l’indicazione se esistono dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 capoverso 6;
  10. la menzione «cancellato» secondo l’articolo 27 capoverso 3 LPSan, e la data della menzione;
  11. la data del decesso.

Essa può inoltre iscrivere il numero di registrazione CRS nel registro delle professioni sanitarie.

Per le persone annunciate di cui all’articolo 5 capoverso 5, iscrive i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–e e i–k, nonché il titolo di studio di cui all’articolo 34 capoverso 3 LPSan con la data d’emissione, il Paese di rilascio e l’eventuale data di riconoscimento. Inoltre può iscrivere il dato di cui all’articolo 4 capoverso 2.

Essa archivia i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 capoverso 6 in un settore sicuro, separato dal rimanente registro delle professioni sanitarie.

Essa elimina e cancella le iscrizioni del registro secondo le disposizioni dell’articolo 27 LPSan.

Art. 5 Cantoni

Le autorità cantonali competenti iscrivono nel registro delle professioni sanitarie i seguenti dati dei professionisti sanitari concernenti l’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale:

  1. il Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della professione;
  2. la base legale in virtù della quale è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione;
  3. uno dei due stati dell’autorizzazione con la data della corrispondente decisione:1.rilasciata,2.nessuna autorizzazione;
  4. l’indirizzo dello studio o dell’azienda;
  5. l’indicazione se lo studio o l’azienda è una ditta individuale;
  6. eventuali restrizioni professionali, temporali o geografiche od oneri e relativa descrizione con la data e l’eventuale termine di scadenza delle restrizioni o degli oneri;
  7. il rifiuto dell’autorizzazione o la sua revoca con la data della decisione.

Esse possono iscrivere nel registro anche i seguenti dati:

  1. la data di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione;
  2. il nome dello studio o dell’azienda e i relativi numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica;
  3. la forma giuridica delle persone giuridiche e il loro numero d’identificazione delle imprese (IDI).

Esse iscrivono i seguenti dati concernenti i prestatori di servizi che possono esercitare la professione durante 90 giorni di cui all’articolo 15 LPSan:

  1. gli annunci di prestatori di servizi secondo l’articolo 15 LPSan;
  2. la data dell’annuncio;
  3. il fatto che il prestatore di servizi ha esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile;
  4. le indicazioni di cui ai capoversi 1 lettera d e 6 lettere c–g.

Esse possono iscrivere nel registro la data di inizio e di fine delle prestazioni e i dati di cui al capoverso 2 lettera b per quanto concerne i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la loro professione durante 90 giorni.

Esse annunciano senza indugio alla CRS le persone che possiedono un titolo di studio di cui all’articolo 34 capoverso 3 LPSan alle quali è rilasciata l’autorizzazione all’esercizio della professione secondo l’articolo 11 LPSan.

Esse notificano senza indugio alla CRS i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

  1. le restrizioni soppresse con la data della soppressione;
  2. i motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca;
  3. gli avvertimenti con il motivo e la data della decisione;
  4. gli ammonimenti con il motivo e la data della decisione;
  5. l’inflizione di multe con il motivo e la data della decisione e l’importo delle stesse;
  6. i divieti temporanei all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione nonché di inizio e fine del divieto;
  7. i divieti definitivi all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale con il motivo e la data della decisione;
  8. le misure disciplinari di cui all’articolo 25 capoverso 1 LPSan che ordinano in virtù del diritto cantonale nei confronti di professionisti sanitari soggetti alla LPSan, con il motivo e la data della decisione.

Esse comunicano senza indugio alla CRS la data del decesso di un professionista sanitario.

Art. 6 Scuole universitarie e altri istituti accademici

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici di cui alla legge federale del 30 settembre 2011 3 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero notificano alla CRS i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–d ed f relativi a coloro che hanno concluso un ciclo di studi accreditato ai sensi della LPSan.

Art. 7 Scuole specializzate superiori

Le scuole specializzate superiori notificano alla CRS i dati di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettere a–d ed f relativi a coloro che hanno conseguito un titolo di studio come «infermiere dipl. SSS».

Art. 8 Ufficio federale di statistica

L’Ufficio federale di statistica (UST) iscrive l’IDI nel registro delle professioni sanitarie.

Art. 9 Fondazione Refdata

La fondazione Refdata iscrive il numero d’identificazione delle persone (GLN 4 ) nel registro delle professioni sanitarie.

Sezione 3 Qualità, comunicazione, utilizzazione e modifica dei dati

Art. 10 Qualità dei dati

I fornitori di dati garantiscono che il trattamento dei dati nel loro settore di competenza avvenga conformemente alle disposizioni vigenti.

Garantiscono in particolare che soltanto dati esatti e completi siano iscritti nel registro delle professioni sanitarie o comunicati al servizio competente.

Art. 11 Comunicazione dei dati accessibili al pubblico

I dati accessibili al pubblico sono accessibili via Internet o su richiesta.

I dati che sono accessibili al pubblico solo su richiesta sono contrassegnati come tali nell’allegato.

Art. 12 Accesso tramite un’interfaccia standard

È consentito l’accesso ai dati accessibili al pubblico tramite un’interfaccia standard agli utenti seguenti:

  1. i fornitori di dati di cui agli articoli 5, 8 e 9;
  2. i servizi pubblici e privati incaricati di adempiere compiti legali oppure che possono dimostrare di adempiere un compito d’interesse pubblico corrispondente allo scopo del registro delle professioni sanitarie.

I fornitori di dati di cui al capoverso 1 lettera a hanno accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni sanitarie nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti nel quadro della LPSan.

I servizi di cui al capoverso 1 lettera b ottengono l’accesso, tramite l’interfaccia standard, unicamente ai dati che riguardano le professioni sanitarie nel loro settore di compiti e sono necessari all’adempimento dei loro compiti. L’UFSP decide dell’accesso su richiesta scritta.

La CRS pubblica in Internet un elenco dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b a cui è stato accordato l’accesso ai dati tramite l’interfaccia standard.

Art. 13 Utilizzo dei dati a scopi statistici e di ricerca

I dati accessibili al pubblico del registro delle professioni sanitarie sono messi a disposizione dei seguenti servizi:

  1. UST: annualmente e gratuitamente a scopi statistici;
  2. servizi pubblici e privati in forma anonimizzata: a scopi di ricerca, purché sia dimostrato che il progetto di ricerca è d’interesse pubblico e purché i dati siano necessari per il progetto di ricerca.

L’UFSP mette i dati a disposizione dei servizi di cui al capoverso 1 lettera b solo su richiesta scritta.

Art. 14 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione alle autorità competenti

La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 26 capoverso 1 LPSan deve essere presentata elettronicamente all’interno del registro delle professioni sanitarie.

La domanda di informazioni su dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 26 capoverso 2 LPSan può essere presentata in forma cartacea o per posta elettronica.

La CRS comunica alle autorità competenti che ne hanno fatto richiesta i dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

Art. 15 Comunicazione di dati personali degni di particolare protezione al professionista sanitario interessato

Ogni professionista sanitario iscritto nel registro delle professioni sanitarie può chiedere per scritto alla CRS informazioni sui dati personali degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 capoverso 6 che lo riguardano.

Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere alla CRS un nome utente e una password.

La CRS comunica al professionista sanitario interessato i dati personali richiesti degni di particolare protezione di cui all’articolo 5 capoverso 6 mediante una connessione sicura.

Art. 16 Modifica dei dati

I fornitori di dati sono responsabili della modifica dei dati che hanno notificato o iscritto nel registro delle professioni sanitarie secondo gli articoli 4–9.

I fornitori di dati devono verificare la correttezza delle domande di modifica presentate da terzi.

Tutte le modifiche sono verbalizzate.

Art. 17 Domanda di rettifica da parte dei professionisti sanitari interessati

Ogni professionista sanitario iscritto nel registro delle professioni sanitarie può presentare una domanda di rettifica dei dati che lo riguardano.

Se vuole presentare la domanda elettronicamente, deve richiedere alla CRS un nome utente e una password.

Sezione 4 Costi ed emolumenti

Art. 18 Ripartizione dei costi e requisiti tecnici

I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia tecnica a disposizione per l’iscrizione dei dati sono a carico dei fornitori di dati autorizzati.

I costi per il collegamento e gli adeguamenti all’interfaccia standard secondo l’articolo 12 sono a carico dei fornitori di dati autorizzati e degli utenti.

Art. 19 Emolumenti

La CRS riscuote da ogni professionista sanitario che deve essere registrato un emolumento di 130 franchi per la registrazione.

Ai servizi di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera b fattura, a dipendenza dell’onere, i seguenti emolumenti:

  1. un emolumento unico di 2000 franchi al massimo per la consulenza, la programmazione dell’interfaccia standard e l’istruzione degli utenti;
  2. un emolumento annuo di 5000 franchi al massimo per il supporto, l’ampliamento delle capacità del server e la garanzia della qualità dei dati.

Sono esentati dal pagamento degli emolumenti gli utenti dell’interfaccia standard di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a.

Per il trattamento della richiesta e l’emanazione di decisioni secondo gli articoli 12 capoverso 3 e 13 capoverso 2 nonché per la produzione del certificato per gli utenti dell’interfaccia standard secondo l’articolo 12 capoverso 1 lettera b l’UFSP riscuote un emolumento a dipendenza dell’onere.

Se l’emolumento è calcolato a dipendenza dell’onere, la tariffa oraria ammonta a un importo tra 90 e 200 franchi secondo la funzione esercitata dalla persona che esegue il lavoro.

Per il resto si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 5 sugli emolumenti.

Sezione 5 Sicurezza dei dati

Art. 20

Tutti i servizi che partecipano al registro delle professioni sanitarie adottano le misure organizzative e tecniche necessarie secondo le disposizioni in materia di protezione dei dati affinché i loro dati siano protetti da perdita e da qualsiasi trattamento, consultazione o sottrazione illeciti.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 21 Modifica di altri atti normativi

6

Art. 22 Disposizioni transitorie

Il registro delle professioni sanitarie è accessibile al pubblico al più tardi due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.

Le persone che al momento dell’entrata in vigore della LPSan, il 1° febbraio 2020, risultano già iscritte nel registro nazionale delle professioni sanitarie sono esentate dal pagamento degli emolumenti di cui all’articolo 19 capoverso 1.

Art. 23 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2020.

Allegato

(art. 4–9, 11–17)

Fornitura, trattamento e utilizzazione dei dati: diritti e obblighi

1. Contenuto e accesso

A

Iscrizione, modifica, cancellazione, lettura

B

Domanda di modifica, lettura

C

Lettura

D

Annuncio, domanda di modifica per e-mail

S

Annuncio mediante una connessione sicura di dati personali degni di particolare protezione secondo l’art. 5 cpv. 6, domanda di modifica elettronica, domanda elettronica di informazioni su dati personali degni di particolare protezione disposti da un altro Cantone

I

Accessibile al pubblico mediante procedura di richiamo

O

Accessibile al pubblico su richiesta

vuoto

Nessun accesso

X

Contenuto obbligatorio

Y

Contenuto facoltativo

2. Fornitori di dati

UFSP

Ufficio federale della sanità pubblica (vigilanza sulla tenuta del registro delle professioni sanitarie)

CRS

Croce Rossa Svizzera

Cantoni

Autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio della professione e la vigilanza

Scuole universitarie

Scuole universitarie e altri istituti accademici

Scuole specializzate superiori

Scuole specializzate superiori

UST

Ufficio federale di statistica

Refdata

Fondazione Refdata

Campi di dati del registro
delle professioni sanitarie

Contenuto e accesso

Fornitore responsabile

Contenuto

Accessibile al pubblico
(mediante procedura di richiamo via Internet)

Dati accessibili
al pubblico
(su richiesta)

UFSP

CRS

Refdata

UST

Cantoni

Scuole universitarie

Scuole specializzate superiori

1

Dati personali di base

1.1

Nomi, cognome

X

I

C

A

B

B

B

D

D

1.2

Cognomi precedenti

X

I

C

A

B

B

B

D

D

1.3

Data di nascita

X

O

C

A

B

B

B

D

D

1.4

Anno di nascita

X

I

C

A

B

B

B

D

D

1.5

Sesso

X

I

C

A

B

B

B

D

D

1.6

Lingua di corrispondenza

X

O

C

A

B

B

B

D

D

1.7

Cittadinanze

X

I

C

A

B

B

B

D

D

1.8

Numero AVS

X

C

A

B

1.9

Numero d’identificazione delle persone (GLN)

X

I

C

B

A

C

B

1.10

Numero d’identificazione delle imprese (IDI)

X

I

C

B

B

A

B

1.11

Numero di registrazione CRS

Y

I

C

A

B

B

B

1.12

Data del decesso

X

C

A

B

B

B

2

Dati riguardanti il titolo di studio

2.1

Titolo di studio svizzero con la data di emissione del diploma

X

I

C

A

C

C

B

D

D

2.2

Titolo di studio estero riconosciuto con la data di emissione e la data del riconoscimento

X

I

C

A

C

C

B

2.3

Titolo di studio estero verificato con la data di emissione e la data della verifica

X

I

C

A

C

C

B

2.4

Titolo di studio di cui all’art. 34 cpv. 3 LPSan con la data di emissione e con l’eventuale data del riconoscimento

X

I

C

A

C

B

2.5

Paese di rilascio del diploma

X

I

C

A

C

C

B

D

D

3

Dati riguardanti l’autorizzazione all’esercizio della professione

3.1

Cantone che ha rilasciato l’autorizzazione

X

I

C

B

C

C

A

3.2

Base legale per l’autorizzazione all’esercizio della professione

X

I

C

B

C

C

A

3.3

Stato dell’autorizzazione all’esercizio della professione (rilasciata, nessuna autorizzazione), con la data della decisione

X

I

C

B

C

C

A

3.4

Nome dello studio o dell’azienda

Y

I

C

B

C

B

A

3.5

Indicazione se si tratta o no di una ditta individuale

X

O

C

B

C

B

A

3.6

Forma giuridica della persona giuridica

Y

O

C

B

C

B

A

3.7

IDI della persona giuridica

Y

I

C

B

C

B

A

3.8

Indirizzo dello studio o dell’azienda (via, NPA, località)

X

I

C

B

C

B

A

3.9

Numeri di telefono dello studio o dell’azienda

Y

I

C

B

C

B

A

3.10

Indirizzi di posta elettronica

Y

O

C

B

C

B

A

3.11

Data di un termine di scadenza dell’autorizzazione all’esercizio della professione

Y

O

C

B

C

C

A

3.12

Restrizioni professionali, temporali o geografiche con la data della decisione e indicazione di un eventuale termine di scadenza

X

I

C

B

C

C

A

3.13

Descrizione delle restrizioni

X

O

C

B

C

C

A

3.14

Oneri con la data della decisione e indicazione di un eventuale termine di scadenza

X

I

C

B

C

C

A

3.15

Descrizione degli oneri

X

O

C

B

C

C

A

3.16

Rifiuto o revoca dell’autorizzazione con la data della decisione

X

I

C

B

C

C

A

4

Dati riguardanti i prestatori di servizi autorizzati a esercitare la professione durante 90 giorni

4.1

Annunci di prestatori di servizi di cui all’art. 15 LPSan

X

I

C

B

C

C

A

4.2

Data dell’annuncio

X

I

C

B

C

C

A

4.3

Data di inizio e fine delle prestazioni

Y

O

C

B

C

C

A

4.4

Indicazione se i prestatori di servizi hanno esaurito i 90 giorni nel corrispondente anno civile

X

I

C

B

C

C

A

4.5

Nome dello studio o dell’azienda

Y

I

C

B

C

B

A

4.6

Indirizzo dello studio o dell’azienda (via, NPA, località)

X

I

C

B

C

B

A

4.7

Numero di telefono dello studio o dell’azienda

Y

I

C

B

C

B

A

4.8

Indirizzi di posta elettronica

Y

O

C

B

C

B

A

5

Dati personali degni di particolare protezione

5.1

Presenza di dati personali degni di particolare protezione di cui all’art. 5 cpv. 6 (sì/no)

X

C

A

B

5.2

Menzione «cancellato» di cui all’art. 27 cpv. 3 LPSan e data della menzione

X

C

A

B

5.3

Restrizioni soppresse con la data della soppressione

X

C

C

S

5.4

Motivi del rifiuto dell’autorizzazione o della sua revoca

X

C

C

S

5.5

Avvertimento con il motivo e la data della decisione

X

C

C

S

5.6

Ammonimento con il motivo e la data della decisione

X

C

C

S

5.7

Multa con il motivo, la data della decisione e l’importo della stessa

X

C

C

S

5.8

Divieto temporaneo all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione nonché l’inizio e la fine del divieto

X

C

C

S

5.9

Divieto definitivo all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale, con il motivo e la data della decisione

X

C

C

S

5.10

Misure disciplinari di cui all’art. 25 cpv. 1 LPSan fondate sul diritto cantonale con il motivo e la data della decisione

X

C

C

S