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813.113.11

Ordinanza del DFI
concernente la persona di contatto per prodotti chimici

del 28 giugno 2005 (Stato 1° luglio 2015)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 59 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 5 giugno 2015 1 sui prodotti chimici (OPChim), 2

ordina:

Art. 1 Compiti della persona di contatto

La persona di contatto per i prodotti chimici (persona di contatto) ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 20003 sui prodotti chimici garantisce il flusso d’informazioni tra le autorità esecutive competenti e l’azienda o l’istituto di formazione. Essa deve garantire che:

  1. le istruzioni delle autorità esecutive competenti siano trasmesse ai servizi responsabili della sua azienda o del suo istituto di formazione;
  2. le autorità esecutive competenti ricevano tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della legislazione in materia di prodotti chimici.

Art. 2 Requisiti posti alla persona di contatto

La persona di contatto deve avere una visione d’insieme dell’utilizzazione delle sostanze e dei preparati nell’azienda o nell’istituto di formazione. Deve conoscere gli obblighi dell’azienda o dell’istituto di formazione derivanti dall’utilizzazione di sostanze e preparati, conformemente alla legislazione in materia di prodotti chimici.

Se in qualità di fabbricante l’azienda o l’istituto di formazione deve adempire gli obblighi secondo la legislazione in materia di prodotti chimici, la persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’istituto di formazione adempiono tali obblighi.

Gli obblighi di cui al capoverso 2 risultano dalle disposizioni seguenti:

  1. titoli secondo e terzo OPChim;
  2. capitolo 5 dell’ordinanza del 18 maggio 20054 sui biocidi (OBioc);
  3. 5 capitolo 6 dell’ordinanza del 12 maggio 20106 sui prodotti fitosanitari;
  4. sezione 2 dell’ordinanza del 10 novembre 20047 relativa alla Convenzione PIC.

La persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’istituto di formazione dispongono delle conoscenze specifiche secondo l’articolo 66 capoverso 1 OPChim, se l’azienda o l’istituto di formazione fornisce sostanze o preparati pericolosi:8

  1. 9 del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 5 OPChim;
  2. destinati all’autodifesa.10

Se delle persone all’interno dell’azienda o dell’istituto di formazione esercitano attività con sostanze o preparati che richiedono un’autorizzazione speciale per il loro impiego secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 11 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), la persona di contatto deve potere indicare le persone che dispongono delle pertinenti autorizzazioni speciali.

Art. 3 Obbligo di comunicare

Le aziende e gli istituti di formazione devono comunicare di propria iniziativa alle autorità esecutive cantonali le persone di contatto se:

  1. 12 devono redigere una scheda di dati di sicurezza secondo l’articolo 19 OPChim;
  2. 13
  3. 14 forniscono a terzi a titolo commerciale sostanze o preparati del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 5 OPChim oppure sostanze o preparati destinati all’autodifesa e a questo scopo devono avere a disposizione collaboratori in possesso di conoscenze specifiche secondo l’articolo 66 capoverso 1 OPChim;
  4. utilizzano a titolo professionale o commerciale le seguenti sostanze o preparati pericolosi:1.fumiganti,2.prodotti per la conservazione del legno per scopi preventivi o curativi contro parassiti in edifici abitativi (soffitte) per conto di terzi,3.biocidi del tipo di prodotti 14 (rodenticidi) e 18 (insetticidi, acaricidi e prodotti contro altri artropodi) secondo l’allegato 10 OBioc15 per conto di terzi, o4.disinfettanti per l’acqua nelle piscine collettive.

La fornitura di carburanti per motori alle stazioni di distribuzione è esclusa dall’obbligo di comunicare ai sensi del capoverso 1.

Le altre aziende e istituti di formazione che utilizzano sostanze o preparati pericolosi devono, su richiesta, comunicare il nominativo della persona di contatto all’autorità esecutiva cantonale.

Art. 4 Forma e contenuto della comunicazione della persona di contatto

L’azienda o l’istituto di formazione deve comunicare all’autorità esecutiva canto-nale competente, mediante appositi moduli o su supporto elettronico, il nominativo della persona di contatto designata.

La comunicazione deve contenere i dati seguenti:

  1. il nome e indirizzo dell’azienda o dell’istituto di formazione;
  2. il nome della persona di contatto e la sua funzione nell’azienda o nell’istituto di formazione;
  3. il motivo per cui ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 l’azienda o l’istituto di formazione è soggetto all’obbligo di comunicare.

Se i fatti di cui al capoverso 2 subiscono delle modifiche, l’azienda o l’istituto di formazione deve comunicare i cambiamenti entro 30 giorni.

Art. 516

Art. 6 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2005.