La persona di contatto deve avere una visione d’insieme dell’utilizzazione delle sostanze e dei preparati nell’azienda o nell’istituto di formazione. Deve conoscere gli obblighi dell’azienda o dell’istituto di formazione derivanti dall’utilizzazione di sostanze e preparati, conformemente alla legislazione in materia di prodotti chimici.
Se in qualità di fabbricante l’azienda o l’istituto di formazione deve adempire gli obblighi secondo la legislazione in materia di prodotti chimici, la persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’istituto di formazione adempiono tali obblighi.
Gli obblighi di cui al capoverso 2 risultano dalle disposizioni seguenti:
- titoli secondo e terzo OPChim;
- capitolo 5 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sui biocidi (OBioc);
- capitolo 6 dell’ordinanza del 12 maggio 2010 sui prodotti fitosanitari;
- sezione 2 dell’ordinanza del 10 novembre 2004 relativa alla Convenzione PIC.
La persona di contatto deve poter indicare le persone che nell’azienda o nell’istituto di formazione dispongono delle conoscenze specifiche secondo l’articolo 66 capoverso 1 OPChim, se l’azienda o l’istituto di formazione fornisce sostanze o preparati pericolosi:
- del gruppo 1 o 2 di cui all’allegato 5 OPChim;
- destinati all’autodifesa.
Se delle persone all’interno dell’azienda o dell’istituto di formazione esercitano attività con sostanze o preparati che richiedono un’autorizzazione speciale per il loro impiego secondo l’articolo 7 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 18 maggio 2005 sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim), la persona di contatto deve potere indicare le persone che dispongono delle pertinenti autorizzazioni speciali.