Il titolare può richiedere una proroga della durata di validità dell’omologazione.
La domanda di proroga deve essere presentata all’organo di notifica:
- 550 giorni prima della scadenza dell’omologazione OE o OnE;
- 2 mesi prima della scadenza dell’omologazione semplificata;
- 550 giorni prima della scadenza dell’riconoscimento;
- 1 mese prima della scadenza dell’omologazione per situazioni eccezionali.
Ai fini della proroga di un’omologazione OE o OnE, la domanda deve contenere quanto segue:
- tutti i dati richiesti nell’allegato 5 generati dal richiedente dopo l’omologazione o, se del caso, l’ultima proroga;
- il parere del richiedente in merito all’attualità delle conclusioni della valutazione iniziale o, se del caso, della valutazione precedente nonché informazioni corrispondenti.
L’organo di notifica verifica l’omologazione esistente. Per valutare i rischi del biocida, l’organo di notifica può chiedere al richiedente campioni o ulteriori informazioni.
Per le omologazioni O E e O nE , l’organo di notifica decide, d’intesa con i servizi di valutazione, entro il termine (art. 19 cpv. 1 lett. k) in merito alla necessità di una valutazione completa secondo l’articolo 31 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 528/2012 ed emana la decisione entro il termine (art. 19 cpv. 1 lett. l e m), se del caso tenendo conto di una valutazione comparativa secondo l’articolo 11 g .
L’organo di notifica può estendere la durata di validità dell’omologazione esistente fino alla decisione definitiva circa la proroga.
Per le proroghe, si applicano le durate massime stabilite nell’articolo 8 capoverso 1.
L’organo di notifica può prorogare un’omologazione O N o O C se la valutazione nell’UE di una domanda di cui all’articolo 22 capoverso 2 subisce un ritardo.
Le omologazioni O nE concesse in base a una valutazione e raccomandazione di uno Stato membro dell’UE o dell’AELS non possono essere prorogate.
Il DFI può disciplinare, d’intesa con il DATEC e il DEFR, la procedura per la proroga dei riconoscimenti; a tal fine tiene conto degli atti di esecuzione emanati dalla Commissione europea in virtù dell’articolo 40 del regolamento (UE) n. 528/2012.