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814.031

Decreto federale
che approva l’Accordo bilaterale con la CE sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete EIONET

del 17 dicembre 2004 (Stato 1° aprile 2006)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° ottobre 2004 2 ,

decreta:

Art. 1

L’Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sulla partecipazione della Svizzera all’Agenzia europea dell’ambiente e alla rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale (EIONET) è approvato.

Il Consiglio federale coordina le attività dei servizi che raccolgono o elaborano dati ambientali con quelle dell’Agenzia europea dell’ambiente e provvede ad impedire doppioni.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare l’Accordo.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 Cost.).