La presente ordinanza si applica a:
- impianti generatori di radiazioni fotoniche o corpuscolari non destinati ad applicazioni mediche;
- apparecchi che emanano radiazioni parassite non destinati ad applicazioni mediche e la cui intensità di dose ambientale, misurata a una distanza di 10 cm dalla superficie, risulta essere superiore a 1 μSv/h o la cui tensione di accelerazione degli elettroni supera 30 kV.
Essa si applica in particolare agli impianti destinati alle prove sui materiali, al trattamento dei materiali, alle tecniche di misura e di regolazione, alla produzione di radionuclidi nonché agli impianti con scopi di ricerca e di sterilizzazione.