La strutturazione del numero d’identificazione del paziente e il calcolo della cifra di controllo secondo l’articolo 5 capoverso 2 OCIP sono stabiliti nell’allegato 1.
816.111 — OCIP-DFI
Ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP-DFI)
del 22 marzo 2017 (Stato 1° settembre 2025)
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
visti gli articoli 5 capoverso 2, 10 capoversi 3–5, 11, 12 capoverso 4, 18, 19, 22 capoverso 2, 28 capoverso 5, 30 capoversi 2 e 3, 31 capoversi 2 e 3 nonché 41 capoverso 2 dell’ordinanza del 22 marzo 2017 1 sulla cartella informatizzata del paziente (OCIP),
ordina:
Art. 1 Numero d’identificazione del paziente
Art. 2 Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento
I Le condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 30 capoverso 2 OCIP sono stabilite nell’allegato 2.
L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) può adeguarle allo stato della tecnica.
Art. 3 Metadati per lo scambio di dati medici2
I metadati di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera a OCIP da utilizzare per lo scambio di dati medici sono stabiliti nell’allegato 3. 3
L’UFSP può adeguarli allo stato della tecnica.
Art. 4 Formati di scambio
I formati di scambio di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera b OCIP sono stabiliti nell’allegato 4.
L’UFSP può adeguarli allo stato della tecnica.
Art. 5 Profili d’integrazione
L’allegato 5 stabilisce in applicazione dell’articolo 10 capoverso 3 lettere c e d OCIP:
- i profili d’integrazione;
- gli adeguamenti nazionali dei profili d’integrazione;
- i profili d’integrazione nazionali.
L’UFSP può adeguare i requisiti di cui al capoverso 1 allo stato della tecnica.
Art. 6 Valutazione e ricerca
L’allegato 6 contiene i dati che devono essere forniti dalle comunità e dalle comunità di riferimento ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 OCIP. 4
L’UFSP richiede periodicamente i dati e mette a disposizione i formulari necessari. 5
L’UFSP può adeguare i dati di cui al capoverso 1 allo stato della tecnica.
Art. 7 Requisiti minimi in materia di personale
I requisiti minimi in materia di qualifica del personale addetto alle certificazioni ai sensi dell’articolo 28 capoverso 5 OCIP sono stabiliti nell’allegato 7.
L’UFSP può adeguare allo stato della tecnica i requisiti minimi concernenti le qualifiche del personale. 6
Art. 8 Condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione
Le condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 2 OCIP sono stabilite nell’allegato 8.
L’UFSP può adeguare le condizioni tecniche e organizzative di certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione allo stato della tecnica.
Art. 8a7 Servizio di ricerca dei dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute
Le comunità e le comunità di riferimento registrano nel servizio di ricerca dei dati delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute il numero di identificazione di ogni struttura sanitaria ad esse affiliata di cui all’articolo 3 capoverso 2 lettera c dell’ordinanza del 30 giugno 1993 8 sul Registro delle imprese e degli stabilimenti (numero RIS).
I metadati di cui all’articolo 10 capoverso 3 lettera a OCIP da utilizzare per la designazione delle strutture sanitarie e dei professionisti della salute sono stabiliti nell’allegato 9.
L’UFSP può adeguare le prescrizioni allo stato della tecnica secondo il capoverso 2.
Art. 8b9 Disposizione transitoria della modifica del 28 ottobre 2022
Fino al 31 dicembre 2023 le comunità e le comunità di riferimento non sono tenute ad attuare la modifica del 28 ottobre 2022.
Art. 8c10 Disposizione transitoria della modifica del 4 maggio 2023
Fino al 31 maggio 2024 le comunità e le comunità di riferimento non sono tenute ad attuare la modifica del 4 maggio 2023.
Art. 8d11 Disposizione transitoria della modifica del 24 aprile 2024
Fino al 31 maggio 2025 le comunità e le comunità di riferimento non sono tenute ad attuare la modifica del 24 aprile 2024.
Art. 8e12 Disposizione transitoria della modifica del 30 aprile 2025
Fino al 31 maggio 2027 gli emittenti di strumenti d’identificazione, le comunità e le comunità di riferimento non sono tenuti ad attuare la modifica del 30 aprile 2025.
Art. 9 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 aprile 2017.
Allegato 1
(art. 1)
Numero d’identificazione del paziente
1 Strutturazione del numero d’identificazione del paziente
- Il numero d’identificazione del paziente si compone di:1.1.1un codice Paese a due cifre;1.1.2un numero a cinque cifre per la designazione del partecipante registrato «Ufficio federale della sanità pubblica»;1.1.3un numero a una cifra per la designazione del campo di applicazione «Cartella informatizzata del paziente»;1.1.4un numero a nove cifre per l’identificazione del paziente;1.1.5una cifra di controllo composta di una sola cifra.
Cifra |
N1 |
N2 |
N3 |
N4 |
N5 |
N6 |
N7 |
N8 |
N9 |
N10 |
N11 |
N12 |
N13 |
N14 |
N15 |
N16 |
N17 |
N18 |
||||||||||||||
Designazione |
Codice Paese |
Numero partecipante |
CIP |
Numero d’identificazione |
Cifra di controllo |
|||||||||||||||||||||||||||
Valore |
7 |
6 |
1 |
3 |
3 |
7 |
6 |
1 |
I1 |
I2 |
I3 |
I4 |
I5 |
I6 |
I7 |
I8 |
I9 |
C |
||||||||||||||
2 Calcolo della cifra di controllo
- La cifra di controllo è l’ultima cifra (N18) del numero d’identificazione del paziente. Viene calcolata come segue:2.1.1in un primo passo si moltiplicano le cifre alternativamente per 3 e per 1, procedendo da destra verso sinistra, a partire dalla penultima (Nn-1);2.1.2in un secondo passo si sommano tutti i prodotti ottenuti dal calcolo di cui al punto 2.1.1:somma intermedia = (3∙Nn-1) + (1∙Nn-2) + (3∙Nn-3) …;2.1.3in un terzo passo alla somma intermedia è infine aggiunta la cifra mancante al raggiungimento del successivo multiplo di 10: tale numero è la cifra di controllo xn.
- Se la somma intermedia corrisponde ad un multiplo di 10, la cifra di controllo è 0.
3 Illustrazione del principio
Cifra |
N1 |
N2 |
N3 |
N4 |
N5 |
N6 |
N7 |
N8 |
N9 |
N10 |
N11 |
N12 |
N13 |
N14 |
N15 |
N16 |
N17 |
N18 |
Numero senza cifra di controllo |
7 |
6 |
1 |
3 |
3 |
7 |
6 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
Primo passo: |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Moltiplicazione con i fattori alternati |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
Secondo passo: |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
= |
|
addizione dei prodotti per ottenere la somma di tutti i prodotti |
21 |
6 |
3 |
3 |
9 |
7 |
18 |
1 |
3 |
2 |
9 |
4 |
15 |
6 |
21 |
8 |
27 |
= 163 |
Terzo passo: sottrazione della somma di tutti i prodotti dal multiplo di 10 immediatamente superiore (170) = cifra di controllo (7) |
||||||||||||||||||
Numero con cifra di controllo |
7 |
6 |
1 |
3 |
3 |
7 |
6 |
1 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
7 |
Allegato 213
(art. 2)
Condizioni tecniche e organizzative di certificazione per le comunità e le comunità di riferimento14
Allegato 315
(art. 3)
Metadati per lo scambio di dati medici16
Allegato 417
(art. 4)
Formati di scambio18
Allegato 519
(art. 5)
Profili d’integrazione
1 Profili d’integrazione IHE20
Profilo |
Documento tecnico |
Attori |
Transazioni |
Adeguamenti nazionali |
|---|---|---|---|---|
ATNA |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2, Revision 19.0, June 17, 2022 |
Secure Application Secure Node Audit Record Repository |
Authenticate Node [ITI‑19] Record Audit Event [ITI‑20] |
Allegato 5 complemento 121 OCIP‑DFI, edizione 8 RESTful ATNA, CH EPR FHIR (R4), RESTful ATNA, Implementation Guide Version 4.0.1, 2024‑12‑18 |
CT |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2, Revision 19.0, June 17, 2022 |
Time Client Time Server |
Maintain Time [ITI‑1] |
No |
HPD |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement Healthcare Provider Directory (HPD), Revision 1.8, August 28, 2020 |
Provider Information Source Provider Information Consumer Provider Information Directory |
Provider Information Query [ITI‑58] Provider Information Feed [ITI‑59] Provider Information Delta Download (CH:PIDD) |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
IUA |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement Internet User Authorization (IUA), Revision 2.2, June 17, 2022 |
Authorization Server Authorization Client Resource Server |
Get Access Token [ITI‑71] Incorporate Authorization Token [ITI‑72] Get Authorization Server Metadata [ITI‑103] |
Internet User Authorization (IUA), CH EPR FHIR (R4), IUA, Implementation Guide Version 4.0.1, 2024‑12‑18 |
mCSD |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Mobile Care Services Discovery (mCSD), Implementation Guide Version 3.8.0, 2022‑08‑12 |
Care Services Selective Consumer Care Services Selective SupplierCare Services SourceCare Services Directory |
Find Matching Care Services [ITI‑90] Care Services Feed [CH:mCSD‑1] |
Mobile Care Services Discovery (mCSD), CH EPR FHIR (R4), mCSD, Implementation Guide Version 4.0.1, 2024‑12‑18 |
MHD |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Mobile access to Health Documents (MHD), Implementation Guide Version 4.2.2, 2024‑05‑18 |
Document Source Document Recipient Document Consumer Document Responder |
Provide Document Bundle [ITI‑65] Find Document References [ITI‑67] Retrieve Document [ITI‑68] Update Document Metadata [CH:MHD‑1] |
Mobile Access to Health Documents (MHD) with XDS on FHIR, CH EPR FHIR (R4), MHD, Implementation Guide Version 4.0.1, 2024-12-18 |
PCC |
IHE Patient Care Coordination (PCC) Technical Framework, Volume 2, Revision 11.1, April 14, 2021 |
Content Creator Content Consumer |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
|
PDQV3 |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2, Revision 19.0, June 17, 2022 |
Patient Demographics Consumer Patient Demographics Supplier |
Patient Demographics Query HL7 V3 [ITI‑47] |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
PDQm |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Patient Demographics Query for Mobile (PDQm), Implementation Guide Version 3.0.0, 2024‑02‑23 |
Patient Demographics Consumer Patient Demographics Supplier |
Patient Demographics Match [ITI‑119] |
Patient Demographics Query for Mobile (PDQm), CH EPR FHIR (R4), PDQm, Implementation Guide Version 4.0.1, 2024‑12‑18 |
PIXV3 |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2, Revision 19.0, June 17, 2022 |
Patient Identity Source Patient Identifier Cross-reference Consumer Patient Identifier Cross-reference Manager |
Patient Identity Feed HL7 V3 [ITI‑44] PIXV3 Query [ITI‑45] |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
PIXm |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Patient Identifier Cross-referencing for Mobile (PIXm), Implementation Guide Version 3.0.4, 2024‑02‑23 |
Patient Identity Source Patient Identifier Cross-reference Consumer Patient Identifier Cross-reference Manager |
Mobile Patient Identifier Cross-reference Query [ITI‑83] Patient Identity Feed FHIR [ITI‑104] |
Patient Identifier Cross-referencing for mobile (PIXm), CH EPR FHIR (R4), PIXm, Implementation Guide Version 4.0.1, 2024‑12‑18 |
RMU |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement Restricted Metadata Update (RMU), Revision 1.3, July 2, 2021 |
Update Initiator Update Responder |
Restricted Update Document Set [ITI‑92] |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
SVS |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2, Revision 19.0, June 17, 2022 |
Value Set Consumer Value Set Repository |
Retrieve Value Set [ITI‑48] |
No |
XCA |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2, Revision 19.0, June 17, 2022 |
Initiating Gateway Responding Gateway |
Cross Gateway Query [ITI‑38] Cross Gateway Retrieve [ITI‑39] |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
XCA-I |
IHE Radiology Technical Framework, Volume 3 (RAD‑TF‑3), Cross-Transaction Specifications and Content Specifications, Revision 22.0, June 25, 2024 |
Initiating Imaging Gateway Responding Imaging Gateway |
Cross Gateway Retrieve Image Document Set [RAD‑75] |
No |
XCPD |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2, Revision 19.0, June 17, 2022 |
Initiating Gateway Responding Gateway |
Cross Gateway Patient Discovery [ITI‑55] |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
XDM |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2, Revision 19.0, June 17, 2022 |
Portable Media Creator Portable Media Importer |
Distribute Document Set on Media [ITI‑32] |
No |
XDS |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2, Revision 19.0, June 17, 2022 |
Document Consumer Document Source Document Repository Document Registry Patient Identity Source |
Registry Stored Query [ITI‑18] Provide and Register Document Set‑b [ITI‑41] Register Document Set‑b [ITI‑42] Retrieve Document Set [ITI‑43] Patient Identity Feed HL7v3 [ITI‑44] |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
XDS-I.b |
IHE Radiology Technical Framework, Volume 3 (RAD‑TF‑3), Cross-Transaction Specifications and Content Specifications, Revision 22.0, June 25, 2024 |
Imaging Document Source Imaging Document Consumer |
Provide & Register Imaging Document Set – MTOM/XOP [RAD‑68] Retrieve Imaging Document Set [RAD‑69] |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
XDS Metadata Update |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Supplement XDS Metadata Update, Revision 1.13, June 17, 2022 |
Document Administrator Document Registry |
Update Document Set [ITI‑57] |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
XUA |
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2, Revision 19.0, June 17, 2022 |
X-Service User X-Service Provider X-Assertion Provider User Authentication Provider |
Authenticate User Get X-User Assertion Provide X-User Assertion [ITI‑40] |
Allegato 5 complemento 1 OCIP‑DFI, edizione 8 |
2 Profili d’integrazione nazionali
Profilo |
Documento tecnico |
Attori |
Transazioni |
|---|---|---|---|
CH:ADR |
Allegato 5 complemento 2.122 OCIP‑DFI, profilo d’integrazione Authorization Decision Request (CH:ADR, edizione 7 |
Authorization Decision Provider Authorization Decision Consumer |
Authorization Decision Request (CH:ADR) |
CH:ATC |
Audit Trail Consumption (CH:ATC), CH ATC, Implementation Guide Version 3.3.0, 2024‑12‑18 |
Patient Audit Consumer Patient Audit Record Repository |
Retrieve ATNA Audit Event [ITI‑81] |
CH:CPI |
Allegato 5 complemento 2.323 OCIP‑DFI, profilo d’integrazione Community Portal Index (CH:CPI), edizione 7 |
CH:CPI Consumer CH:CPI Provider |
Community Information Query (CH:CIQ) Community Information Delta Download (CH:CIDD) |
CH:PPQ |
Allegato 5 complemento 2.1 OCIP‑DFI, profilo d’integrazione Privacy Policy Query (CH:PPQ), edizione 7 |
Policy Source Policy Repository Policy Consumer |
Privacy Policy Feed (CH:PPQ‑1) Privacy Policy Retrieve (CH:PPQ‑2) |
CH:PPQm |
Privacy Policy Query for Mobile (CH:PPQm), CH EPR FHIR (R4), CH:PPQm, Implementation Guide Version 4.0.1, 2024‑12‑18 |
Policy Repository Policy Source Policy Consumer |
Mobile Privacy Policy Feed (PPQ‑3) Mobile Privacy Policy Bundle Feed (PPQ‑4) Mobile Privacy Policy Retrieve (PPQ‑5) |
Allegato 624
(art. 6)
Valutazione e ricerca
1 Disposizioni generali
- I metadati di cui all’allegato 3 devono essere utilizzati per:a.il tipo di organizzazione della struttura sanitaria (n. 2.3);b.la classe di documenti (n. 2.5);c.il tipo di documenti (n. 2.6);d.il ruolo della persona responsabile della messa a disposizione iniziale (n. 2.14).
- Sono applicate le classi di età quinquennali (0–4; 5–9; 10–14 … 95–99; 100+ anni).
2 Dati che devono essere raccolti dalle comunità
- Numero dei documenti messi a disposizione attraverso la cartella informatizzata del paziente, suddivisi per:a.tipo di organizzazione della struttura sanitaria;b.classe di documenti;c.tipo di documenti;d.ruolo della persona responsabile della messa a disposizione iniziale.
- Numero dei documenti registrati in un formato standardizzato di scambio secondo l’allegato 4, suddivisi per tipo di struttura sanitaria.
- Numero dei documenti per grado di riservatezza secondo l’articolo 1 OCIP, suddivisi per:a.tipo di organizzazione della struttura sanitaria;b.classe di documenti;c.tipo di documenti;d.ruolo della persona responsabile della messa a disposizione iniziale.
- Numero delle consultazioni dei documenti messi a disposizione, suddivise per:a.numero di accessi in situazioni di emergenza medica;b.tipo di organizzazione della struttura sanitaria che accede ai documenti;c.ruolo della persona responsabile della messa a disposizione iniziale che accede ai documenti.
3 Dati supplementari che devono essere raccolti dalle comunità di riferimento
- Numero delle persone che dispongono di una cartella informatizzata del paziente, suddivise per:a.Cantone;b.sesso in combinazione con la classe di età.
- Numero di revoche dei consensi per la tenuta di una cartella informatizzata del paziente, suddivise per:a.Cantone;b.sesso in combinazione con la classe di età.
- Numero degli adeguamenti ai diritti d’accesso, suddivisi per sesso in combinazione con la classe di età del paziente, effettuati per:a.stabilire il grado di riservatezza da attribuire ai nuovi dati medici registrati secondo l’articolo 4 lettera a OCIP;b.negare ai singoli professionisti della salute l’accesso alla sua cartella informatizzata secondo l’articolo 4 lettera b OCIP;c.essere informati sull’adesione di professionisti della salute ai gruppi secondo l’articolo 4 lettera c OCIP;d.fissare la scadenza dei diritti d’accesso secondo l’articolo 4 lettera d OCIP;e.estendere il diritto d’accesso in caso di situazioni di emergenza medica al grado di riservatezza «limitatamente accessibile» secondo l’articolo 4 lettera e OCIP;f.negare l’accesso in caso di situazioni di emergenza medica secondo l’articolo 4 lettera e OCIP;g.autorizzare un professionista della salute della sua comunità di riferimento a trasferire i diritti d’accesso ad esso accordati secondo l’articolo 4 lettera g OCIP ad altri professionisti della salute o gruppi di professionisti della salute.
- Numero di pazienti che non hanno effettuato adeguamenti ai diritti d’accesso, suddivisi per sesso in combinazione con la classe di età.
- Numero dei professionisti della salute e gruppi di professionisti della salute con diritti d’accesso, suddivisi per cartella informatizzata del paziente.
- Numero delle persone che hanno nominato un rappresentante secondo l’articolo 4 lettera f OCIP, suddivise per sesso in combinazione con la classe di età.
Allegato 725
(art. 7)
Requisiti minimi in materia di qualifica del personale degli organismi di certificazione
1 Certificazione delle comunità e comunità di riferimento o dei portali di accesso
- L’organismo di certificazione deve provare che dispone di persone dotate di:1.1.1conoscenze in materia di informatica medica: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore dell’informatica medica oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nell’informatica medica, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;1.1.2conoscenze del diritto in materia di protezione dei dati: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore della protezione dei dati oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nel diritto sulla protezione dei dati, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;1.1.3conoscenze in materia di sicurezza informatica: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore della sicurezza informatica oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nella sicurezza informatica, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;1.1.4formazione come certificatore secondo la norma ISO/IEC17021:201526;1.1.5formazione come certificatore secondo la norma ISO/IEC27006:201527.
- L’organismo di certificazione deve provare di disporre di personale qualificato per i singoli settori. La perizia da parte di un gruppo interdisciplinare è autorizzata.
2 Certificazione degli emittenti di strumenti d’identificazione
- L’organismo di certificazione deve provare di disporre, per i singoli settori, di persone dotate di:2.1.1conoscenze in materia di identificazione e autenticazione: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore dell’identificazione e autenticazione oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nell’identificazione e autenticazione, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;2.1.2conoscenze del diritto in materia di protezione dei dati: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore della protezione dei dati oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nel diritto sulla protezione dei dati, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;2.1.3conoscenze in materia di sicurezza informatica: dev’essere comprovata un’esperienza pratica di almeno due anni nel settore della sicurezza informatica oppure una formazione completa di almeno un anno, con approfondimento nella sicurezza informatica, presso una scuola universitaria o una scuola universitaria professionale;2.1.4formazione come certificatore secondo la norma ISO/IEC17021:201528;2.1.5formazione come certificatore secondo la norma ISO/IEC27006:201529.
- L’organismo di certificazione deve provare di disporre di personale qualificato per i singoli settori. La perizia da parte di un gruppo interdisciplinare è autorizzata.
Allegato 830
(art. 8)
Requisiti di certificazione tecnici e organizzativi per emittenti di strumenti d'identificazione31
Allegato 932
(art. 8 a )