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822.115.4

Ordinanza del DEFR
sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base

del 21 aprile 2011 (Stato 1° agosto 2022)

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 1 ,

visto l’articolo 14 dell’ordinanza del 28 settembre 2007 2 sulla protezione
dei giovani lavoratori,

ordina:

Art. 1 Esenzione dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione

Durante le formazioni professionali di base elencate di seguito non è richiesta un’autorizzazione per poter derogare, nei limiti previsti, al divieto di lavoro notturno e domenicale.

Art. 2 Settore alberghiero, ristorazione ed economia domestica

Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

  1. impiegata d’economia domestica AFC/impiegato d’economia domestica AFC;
  2. addetta d’economia domestica CFP/addetto d’economia domestica CFP;
  3. addetta d’albergo CFP/addetto d’albergo CFP;
  4. impiegata d’albergo AFC/impiegato d’albergo AFC;
  5. addetta di ristorazione CFP/addetto di ristorazione CFP;
  6. impiegata di ristorazione AFC/impiegato di ristorazione AFC;
  7. cuoca AFC/cuoco AFC;
  8. addetta di cucina CFP/addetto di cucina CFP;
  9. 3 impiegata di commercio AFC/impiegato di commercio AFC (formazione di base e formazione estesa) nel ramo di formazione e d’esame settore alberghiero-gastronomia-turismo;
  10. 4 impiegata di gastronomia standardizzata AFC/impiegato di gastronomia standardizzata AFC;
  11. 5 impiegata in comunicazione alberghiera AFC/impiegato in comunicazione alberghiera AFC.

Per l’occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione sono autorizzate a lavorare fino alle 23.00 e al massimo 10 notti all’anno fino alle 01.00;
  2. nei giorni precedenti i corsi della scuola professionale o i corsi interaziendali le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo fino alle 20.00.

Per l’occupazione domenicale di persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

  1. oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, devono essere accordate almeno 12 domeniche libere all’anno. Nelle aziende stagionali le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nell’arco dell’anno;
  2. le aziende con due giorni di chiusura settimanale devono accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno una domenica libera al trimestre. Se un corso della scuola professionale o un corso interaziendale cade in uno dei due giorni di chiusura settimanale, l’azienda deve accordare, oltre alle domeniche nei periodi di vacanza, almeno 12 domeniche libere all’anno.

Art. 3 Panetterie, pasticcerie e confetterie

Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

  1. panettiera-pasticciera-confettiera AFC/panettiere-pasticciere-confettiere AFC;
  2. panettiera-pasticciera-confettiera CFP/panettiere-pasticciere-confettiere CFP.

Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di notte entro i seguenti limiti:

  1. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 04.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a partire dalle 03.00);
  2. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 (di sabato e nei giorni prefestivi a partire dalle 02.00).

Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti:

  1. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo una domenica al mese;
  2. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche al mese.

Art. 4 Commercio al dettaglio di panetteria, pasticceria e confetteria

Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

  1. impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame panetteria, pasticceria e confetteria;
  2. assistente del commercio al dettaglio CFP nel ramo di formazione e d’esame panetteria, pasticceria e confetteria.

Le persone in formazione sono autorizzate a lavorare di domenica entro i seguenti limiti:

  1. a partire dai 16 anni compiuti: al massimo una domenica al mese;
  2. a partire dai 17 anni compiuti: al massimo due domeniche al mese.

Art. 5 Tecnologia del latte6

Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

  1. 7 tecnologa del latte AFC/tecnologo del latte AFC;
  2. addetta alla trasformazione lattiero-casearia CFP/addetto alla trasformazione lattiero-casearia CFP.

Per l’occupazione notturna di persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti si applicano le seguenti disposizioni:

  1. sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana a partire dalle 03.00 e al massimo 48 notti all’anno;
  2. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo quattro settimane consecutive;
  3. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

Per l’occupazione domenicale di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese e al massimo sei domeniche all’anno;
  2. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche al mese e al massimo 12 domeniche all’anno.8

Art. 6 Tecnologia alimentare

Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

  1. 9 tecnica alimentarista AFC/tecnico alimentarista AFC;
  2. addetta alimentarista CFP/addetto alimentarista CFP.

Per l’occupazione notturna di persone in formazione nell’orientamento prodotti da forno si applicano le seguenti disposizioni:10

  1. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 90 notti all’anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00;
  2. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 100 notti all’anno, di cui 25 notti al più tardi fino alle 01.00 e 25 notti al più presto a partire dalle 03.00;
  3. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive;
  4. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

Per l’occupazione notturna di persone in formazione negli altri orientamenti si applicano le seguenti disposizioni:11

  1. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all’anno, di cui 12 notti al più tardi fino alle 01.00 e 12 notti al più presto a partire dalle 03.00;
  2. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 60 notti all’anno, di cui 15 notti al più tardi fino alle 01.00 e 15 notti al più presto a partire dalle 03.00;
  3. un periodo di lavoro notturno può durare al massimo sei settimane consecutive;
  4. un periodo di lavoro notturno deve essere seguito da un periodo di lavoro diurno di durata almeno equivalente.

Art. 7 Settore delle linee di produzione e di imballaggio

Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di linee di produzione AFC/operatore di linee di produzione AFC si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all’anno;
  2. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 50 notti all’anno;
  3. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana di lavoro diurno.

Art. 8 Macelleria-salumeria

Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

  1. macellaia-salumiera AFC/macellaio-salumiere AFC;
  2. addetta di macelleria CFP/addetto di macelleria CFP.

Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana fino alle 23.00 o a partire dalle 04.00.

Art. 9 Detenzione e cura degli animali

Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

  1. professionista del cavallo AFC (cure, monta classica, cavalli d’andatura, corse, monta western);
  2. custode di cavalli CFP;
  3. guardiana di animali AFC/guardiano di animali AFC.

Le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica su due e al massimo per la metà dei giorni festivi annui equiparati alla domenica.

Art. 10 Sanità

Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

  1. operatrice sociosanitaria AFC/operatore sociosanitario AFC;
  2. operatrice socioassistenziale AFC/operatore socioassistenziale AFC;
  3. 12 ...
  4. assistente di studio medico AFC;
  5. assistente di studio veterinario AFC;
  6. 13 addetta alle cure sociosanitarie CFP/addetto alle cure sociosanitarie CFP.

Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due notti alla settimana e al massimo 10 notti all’anno.

Le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica al mese o un giorno festivo equiparato alla domenica al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.

Art. 1114 Costruzione di binari

Le disposizioni si applicano alle seguenti formazioni professionali di base:

  1. costruttrice di binari AFC/costruttore di binari AFC (campo professionale Costruzione delle vie di traffico);
  2. addetta alla costruzione di binari CFP/addetto alla costruzione di binari CFP (campo professionale Costruzione delle vie di traffico).

Per l’occupazione notturna di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all’anno;
  2. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo sei notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 60 notti all’anno;
  3. una settimana con lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.

Art. 11a15 Elettricità di rete

Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di elettricista per reti di distribuzione AFC nell’orientamento energia e nell’orientamento telecomunicazioni si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo sei notti in due mesi e al massimo 18 notti all’anno;
  2. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo otto notti in due mesi e al massimo 24 notti all’anno;
  3. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.

Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di elettricista per reti di distribuzione AFC nell’orientamento catenarie si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 40 notti all’anno;
  2. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro notti alla settimana, al massimo 15 notti in due mesi e al massimo 52 notti all’anno;
  3. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.

Art. 11b16 Trasporti pubblici

Per l’occupazione di persone che seguono la formazione professionale di base di agente dei trasporti pubblici AFC si applicano a partire dai 16 anni compiuti le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione sono autorizzate a lavorare in aziende con pausa notturna al massimo quattro notti all’anno a partire dalle 03.00 e al massimo quattro notti all’anno fino alle 02.00;
  2. le persone in formazione sono autorizzate a lavorare in aziende in servizio 24 ore su 24 al massimo quattro notti all’anno;
  3. le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo quattro domeniche o giorni festivi all’anno.

Per l’occupazione notturna di persone che seguono la formazione professionale di base di impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame trasporti pubblici nell’ambito d’impiego treno si applicano a partire dai 16 anni compiuti le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo otto notti all’anno a partire dalle 04.30, di cui al massimo due notti al mese;
  2. le persone in formazione sono autorizzate a lavorare al massimo 32 notti all’anno fino alle 24.00 o alle 02.00, di cui al massimo tre notti al mese fino alle 24.00 e al massimo una notte al mese fino alle 02.00.

Per l’occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di persone che seguono la formazione professionale di base di impiegata del commercio al dettaglio AFC/impiegato del commercio al dettaglio AFC nel ramo di formazione e d’esame trasporti pubblici nell’ambito d’impiego treno o vendita si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo quattro domeniche o giorni festivi all’anno;
  2. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche o giorni festivi al mese e al massimo 12 domeniche o giorni festivi all’anno, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.

Art. 11c17 Logistica

Nelle seguenti formazioni professionali di base le persone in formazione sono autorizzate, a partire dai 16 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno:

  1. impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con gli indirizzi professionali «Distribuzione» e «Magazzino»;
  2. addetta alla logistica CFP / addetto alla logistica CFP.

Le persone che svolgono la formazione professionale di base quale impiegata in logistica AFC / impiegato in logistica AFC con indirizzo professionale «Trasporto» sono autorizzate, a partire dai 17 anni compiuti, a lavorare di notte al massimo due volte alla settimana e al massimo 10 volte all’anno.

Art. 12 Tecnica di palcoscenico

Per l’occupazione notturna di persone che seguono la formazione professionale di base di operatrice di palcoscenico AFC/operatore di palcoscenico AFC si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 10 notti all’anno;
  2. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo cinque notti alla settimana e al massimo 30 notti all’anno;
  3. una settimana di lavoro notturno deve essere seguita da almeno una settimana senza lavoro notturno.

Per l’occupazione domenicale o in giorni festivi equiparati alla domenica di persone in formazione si applicano le seguenti disposizioni:

  1. le persone in formazione a partire dai 16 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo una domenica o un giorno festivo al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica;
  2. le persone in formazione a partire dai 17 anni compiuti sono autorizzate a lavorare al massimo due domeniche o due giorni festivi al mese, ma al massimo due giorni festivi all’anno che non cadono di domenica.

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione

L’ordinanza del DEFR del 29 maggio 2008 18 sulle deroghe al divieto del lavoro notturno e domenicale durante la formazione professionale di base è abrogata.

Art. 13a19 Disposizione transitoria relativa alla modifica del 2 maggio 2022

Per le persone in formazione che hanno iniziato il tirocinio prima del 1° agosto 2022 si applica, riguardo al lavoro notturno e domenicale, il diritto previgente.

Art. 14 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2011.