Lexipedia

824.091 ODSC

Ordinanza sulla delega a terzi di compiti esecutivi del servizio civile (Ordinanza sulla delega, ODSC)

del 22 maggio 1996 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 79 della legge del 6 ottobre 1995 1 sul servizio civile (LSC),

ordina:

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina il rapporto giuridico fra l’organo d’esecuzione della Confederazione per il servizio civile 2 (organo d’esecuzione) e le persone e le istituzioni al di fuori dell’Amministrazione federale ai quali vengono delegati compiti esecutivi del servizio civile (terzi).

Art. 2 Scopi

La delega di compiti esecutivi mira ad aumentare a lungo termine l’efficienza e l’efficacia complessive dell’esecuzione, a sfruttare gli effetti di sinergia, a ridurre i costi dell’esecuzione e a migliorare la qualità delle prestazioni fornite.

Art. 3 Compiti esecutivi che non possono essere delegati

L’organo d’esecuzione non può delegare a terzi i compiti seguenti:

  1. 3
  2. decisioni in merito all’esenzione, nonché al licenziamento e all’esclusione dal servizio civile (art. 11–13 LSC);
  3. c. e d. 4
  4. 5 decisioni in merito allo svolgimento di corsi d’introduzione dell’organo d’esecuzione e di corsi di formazione concernenti gli impieghi specifici nonché in merito all’obbligatorietà dei programmi d’insegnamento;
  5. la decisione in merito a provvedimenti disciplinari (art. 68 LSC);
  6. la presentazione di una denuncia alle autorità penali per violazione di un obbligo di servizio ai sensi degli articoli 72 a 76 LSC (art. 78 LSC).

Art. 4 Requisiti

L’organo d’esecuzione può delegare compiti esecutivi soltanto a persone e istituzioni che:

  1. hanno sede in Svizzera;
  2. offrono garanzia di un’ineccepibile esecuzione del servizio civile dal profilo tecnico e organizzativo;
  3. osservano il principio della parità salariale uomo-donna;
  4. rispettano il livello minimo salariale usuale nella località e nella professione;
  5. provano di aver concluso un’assicurazione che copra adeguatamente la loro responsabilità civile in base ai compiti loro affidati.

6

Art. 5 Contratto quadro

L’organo d’esecuzione conclude con i terzi contratti quadro per una durata determinata, di regola per diversi anni.

Il contratto quadro definisce i diritti e gli obblighi di entrambi i contraenti, in particolare il tipo e il genere dei compiti delegati a terzi, nonché i controlli e i rendiconti.

7

Art. 6 Contratto annuo

Sulla base del contratto quadro l’organo d’esecuzione conclude contratti annui con i terzi.

I contratti annui contengono in particolare la descrizione dettagliata delle prestazioni che devono fornire i terzi, nonché il disciplinamento delle indennità.

8

Se la durata del rapporto contrattuale non è superiore a un anno, al posto di un contratto quadro e di un contratto annuo l’organo d’esecuzione conclude con i terzi un unico contratto.

Art. 7 Estensione delle competenze esecutive

I terzi svolgono sotto la propria responsabilità i compiti loro affidati. Emanano le decisioni necessarie.

Essi si attengono alle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 1968 9 sulla procedura amministrativa.

L’organo d’esecuzione riceve una copia di ogni decisione.

10

Art. 8 Diritto di impartire istruzioni

L’organo d’esecuzione può impartire ai terzi istruzioni generali, ma non disposizioni concernenti un singolo caso. Esso non interferisce nella gestione aziendale dei terzi.

Può rinviare ai terzi i documenti sottopostigli dagli stessi, con il mandato di migliorarli.

Art. 9 Indennità dei terzi

L’organo d’esecuzione indennizza i terzi con importi forfettari o versando loro un salario in funzione del lavoro svolto (salario a cottimo). 11

Mette gratuitamente a disposizione dei terzi gli strumenti d’esecuzione e i mezzi ausiliari specifici del servizio civile, utilizzati dall’organo d’esecuzione stesso.

La Confederazione può versare acconti e concedere anticipi.

Art. 10 Formazione gratuita

All’inizio del contratto l’organo d’esecuzione provvede ad offrire ai terzi una formazione gratuita per lo svolgimento dei compiti loro affidati.

Art. 11 Responsabilità

Ai danni causati dai terzi o dai loro organi e dipendenti nello svolgimento dei compiti loro affidati si applicano le disposizioni della legge del 14 marzo 1958 12 sulla responsabilità.

I danneggiati notificano le loro richieste all’organo d’esecuzione a destinazione del Dipartimento federale delle finanze.

Art. 1213 Composizione delle vertenze

A richiesta di una Parte contraente, il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca 14 decide in merito alle vertenze fra i contraenti. … 15

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1996.