La presente ordinanza disciplina:
- la presentazione dei conti dell’istituto federale di diritto pubblico «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» (compenswiss);
- la compilazione dei conti annuali dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS), dell’assicurazione per l’invalidità (AI) e delle indennità di perdita di guadagno (IPG) secondo l’articolo 71 capoverso 1bis della legge federale del 20 dicembre 19462 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti da parte dell’Ufficio centrale di compensazione (UCC).