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831.143.41

Ordinanza del DFI
sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS

del 19 ottobre 2011 (Stato 1° gennaio 2012)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visto l’articolo 157 dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 1 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ordina:

Art. 1

I contributi alle spese d’amministrazione prelevati dalle casse di compensazione conformemente all’articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946 2 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti non devono superare il cinque per cento della somma dei contributi dovuti dai datori di lavoro, dalle persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, dalle persone i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi o dalle persone che non esercitano un’attività lucrativa.

Art. 2

L’ordinanza del 21 ottobre 2009 3 sulle aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione nell’AVS è abrogata.

Art. 3

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012. È applicabile per la prima volta ai contributi dovuti per l’anno 2012.