Le organizzazioni legittimate a ricorrere ai sensi dell’articolo 9 LIPIn figurano nell’allegato.
831.261
Ordinanza
sulle organizzazioni legittimate a ricorrere nell’ambito delle istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi
del 7 novembre 2007 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 9 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006 1 sulle
istituzioni che promuovono l’integrazione degli invalidi (LIPIn),
ordina:
Art. 1 Organizzazioni legittimate a ricorrere
Art. 2 Controllo
Se cambiano scopo statutario, forma giuridica o designazione, le organizzazioni legittimate a ricorrere lo comunicano senza indugio al Dipartimento federale dell’interno (DFI).
Il DFI verifica se le organizzazioni legittimate a ricorrere adempiono ancora le condizioni per il diritto a ricorrere. Se accerta che tale non è più il caso, propone al Consiglio federale le relative modifiche dell’allegato.
Art. 3 Richiesta di altre organizzazioni
Le organizzazioni che adempiono le condizioni dell’articolo 9 LIPIn sono iscritte, a richiesta, nell’elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere (allegato).
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.
Allegato
(art. 1)
Elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere
Association Suisse de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
Association suisse des paralysés ASPr/SVG
Associazione Cerebral Svizzera
Autismo Svizzera, Associazione di genitori
CURAVIVA Associazione degli istituti sociali e di cura svizzeri
Federazione svizzera dei ciechi e deboli di vista FSC
Fondazione Svizzera Pro Mente Sana
FRAGILE Suisse
insieme Svizzera – pour des personnes mentalement handicapées
INSOS Istituzioni sociali svizzere per persone andicappate
parepi – Associazione svizzera genitori di bambini epilettici
pro audito schweiz
PRO INFIRMIS Svizzera
Unione centrale svizzera per il bene dei ciechi UCBC
visoparents Svizzera – Genitori di bambini ciechi ed ipovedenti