Le norme seguenti sono applicabili a tutte le imprese soggette all’ordinanza del 23 dicembre 1960 2 concernente la prevenzione delle malattie professionali, le quali eseguiscono lavori con sostanze chimiche.
832.321.11
Ordinanza
del Dipartimento federale dell’interno
sulle misure tecniche per la prevenzione delle malattie professionali cagionate da sostanze chimiche
del 26 dicembre 1960 (Stato 1° gennaio 1961)
Il Dipartimento federale dell’interno,
visto l’articolo 8 dell’ordinanza del 23 dicembre 1960 1 concernente la prevenzione delle malattie professionali,
ordina:
Art. 1 Campo di applicazione
Art. 2 Sostituzione delle sostanze pericolose
Alle sostanze pericolose per la salute devono essere sostituite altre meno nocive, per quanto ciò sia possibile dal punto di vista tecnico ed economico.
Art. 3 Protezione collettiva
È necessario predisporre accorgimenti tecnici, come dispositivi d’aspirazione, al fine di captare e di espellere dal luogo di lavoro i gas, i vapori e le polveri pericolose, contenenti le sostanze menzionate nell’articolo 1 dell’ordinanza del 6 aprile 1956 3 sulle malattie professionali; in particolare si deve evitare che il massimo di concentrazione ammissibile nel luogo di lavoro, secondo quanto comunicato dall’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, venga superato.
Art. 4 Protezione individuale
Se, per motivi particolari, la protezione collettiva giusta l’articolo 3 non è possibile o non può essere realizzata sufficientemente, devono essere utilizzati dei mezzi di protezione individuali complementari, come ad esempio apparecchi respiratori.
Art. 5 Misure igieniche
Il capo dell’impresa deve mettere a disposizione del personale che eseguisce lavori imbrattanti, istallazioni adeguate che permettano di lavarsi come pure, all’occorrenza, di fare un bagno o una doccia.
Gli abiti per il dopolavoro devono poter essere depositati in luogo riparato dal sudiciume.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1961. L’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni è incaricato d’eseguirla.