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842.4

Ordinanza dell’UFAB
concernente i limiti dei costi e gli importi dei mutui
per gli oggetti locativi o in proprietà

del 27 gennaio 2004 (Stato 1° febbraio 2025)

L’Ufficio federale delle abitazioni (UFAB),

visti gli articoli 8 capoverso 2, 16 capoverso 2 e 24 capoverso 4 della legge federale del 21 marzo 2003 1 che promuove un’offerta di alloggi a pigioni e prezzi moderati (LPrA),

ordina:

Sezione 1 Limiti dei costi

Art. 1 Principio

L’UFAB classifica in una graduatoria di costi l’ubicazione di un’abitazione secondo la qualità del luogo d’insediamento. Esso verifica periodicamente tale classificazione.

Art. 2 Calcolo del numero di vani

La cucina e il bagno non sono presi in considerazione nel calcolo del numero di vani di un’abitazione.

Art. 3 Limiti dei costi per le abitazioni locative

Per i mutui diretti, i mutui di fondi di rotazione e le fideiussioni accordati per la costruzione di abitazioni locative nuove o per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, i costi d’impianto o di rinnovo computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione

Livello I

Livello II

Livello III

Livello IV

Livello V

Livello VI

Abitazione di 1 vano

205 000

225 000

240 000

255 000

295 000

335 000

Abitazione di 2 vani

275 000

300 000

320 000

340 000

395 000

450 000

Abitazione di 3 vani

350 000

385 000

410 000

440 000

505 000

575 000

Abitazione di 4 vani

440 000

480 000

510 000

545 000

630 000

720 000

Abitazione di 5 vani

520 000

570 000

610 000

650 000

750 000

855 000

Abitazione di 6 vani

595 000

650 000

695 000

740 000

855 000

975 000

Abitazione di 7 vani

720 000

790 000

840 000

900 000

1 035 000

1 185 000.2

Entro i limiti dei costi fissati al capoverso 1, la pigione ottenibile per abitazioni comparabili nella rispettiva ubicazione è determinante per il riconoscimento dei costi.

Art. 43 Limiti dei costi per oggetti in proprietà

Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per l’acquisto di abitazioni in proprietà per piani, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione

Livello I

Livello II

Livello III

Livello IV

Livello V

Livello VI

Abitazione di 2 vani

350 000

385 000

410 000

440 000

505 000

575 000

Abitazione di 3vani

455 000

500 000

535 000

570 000

655 000

750 000

Abitazione di 4 vani

575 000

635 000

675 000

720 000

830 000

950 000

Abitazione di 5 vani

690 000

755 000

805 000

860 000

990 000

1 130 000

Abitazione di 6 vani

790 000

870 000

925 000

990 000

1 140 000

1 300 000

Abitazione di 7 vani

955 000

1 050 000

1 120 000

1 195 000

1 380 000

1 575 000.4

Per i mutui diretti e i mutui di fondi di rotazione accordati per le case a schiera e le case unifamiliari, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Dimensioni dell’abitazione

Livello I

Livello II

Livello III

Livello IV

Livello V

Livello VI

Abitazione di 3 vani

650 000

685 000

720 000

765 000

835 000

955 000

Abitazione di 4 vani

815 000

860 000

905 000

965 000

1 050 000

1 205 000

Abitazione di 5 vani

980 000

1 030 000

1 085 000

1 155 000

1 255 000

1 440 000

Abitazione di 6 vani

1 130 000

1 190 000

1 250 000

1 330 000

1 450 000

1 660 000

Abitazione di 7 vani

1 360 000

1 435 000

1 505 000

1 605 000

1 750 000

2 005 000.5

In caso di acquisto di un oggetto in proprietà di più di cinque anni, i limiti dei costi sono ridotti, se si tratta di oggetti mantenuti normalmente, come segue:

  1. 0,7 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 0 a 10;
  2. 0,9 per cento del limite dei costi all’anno per gli anni 11 a 20; e
  3. 1,2 per cento del limite dei costi all’anno per ogni ulteriore anno.

Per gli oggetti che vengono promossi mediante fideiussioni da parte delle cooperative di fideiussione ipotecaria, l’UFAB può aumentare i limiti dei costi nella misura del 15 per cento al massimo.

Art. 5 Limiti dei costi per le aree di parcheggio e i locali secondari

Per le aree di parcheggio e i locali secondari appartenenti a oggetti locativi e a oggetti in proprietà, i costi d’impianto computabili non possono superare i livelli seguenti secondo la graduatoria:

Livello I + II

Livello III + IV

Livello V + VI

Garage o parcheggio in un’autorimessa o area di stazionamento al chiuso per 10 velo-cipedi

38 000

43 000

47 000

Parcheggio coperto o area di stazionamento coperta per 10 velocipedi

21 000

23 000

25 000

Parcheggio o area di stazionamento per 10 velocipedi all’aperto

13 000

14 000

15 000

Locale secondario

26 000

27 000

29 000.6

Di regola, i costi d’impianto computabili per le abitazioni locative corrispondono ai costi di un garage, di un posteggio in un’autorimessa, di un parcheggio coperto o di un parcheggio all’aperto per ogni abitazione e a un locale secondario per tre appartamenti. Se l’offerta differisce eccessivamente da questa norma, essa deve essere ritirata dal progetto con la motivazione che si tratta di abitazioni in proprietà per piani ed essere finanziata separatamente.

I costi d’impianto computabili per gli oggetti in proprietà corrispondono ai costi per un posteggio in un garage, in un’autorimessa o per un parcheggio coperto nonché per un parcheggio all’aperto o per un locale secondario.

Art. 67 Aumento dei limiti dei costi per misure speciali

I limiti dei costi fissati agli articoli 3 e 4 sono aumentati nella misura del 10 per cento al massimo per:

  1. misure speciali di tecnica energetica;
  2. misure ecologiche speciali;
  3. misure edilizie speciali adeguate alle esigenze delle persone anziane o invalide.8

I limiti dei costi di cui agli articoli 3 e 4 possono essere aumentati di un livello se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. la costruzione o il rinnovo di un’abitazione comporta costi di trasporto particolarmente elevati a causa della sua posizione topografica; e
  2. sono garantiti alloggi a pigioni e prezzi moderati.9

Può essere concesso un supplemento qualora condizioni di costruzione sfavorevoli rendano necessarie misure edilizie speciali.

Sezione 2 Importi dei mutui

Art. 7 Mutui per le abitazioni locative

Per la costruzione di abitazioni locative nuove vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:

  1. abitazione di 2 vani 70 000
  2. abitazione di 3 vani 90 000
  3. abitazione di 4 vani 115 000
  4. abitazione di 5 vani 135 000

Per le abitazioni di 1 vano vengono versati mutui soltanto in casi eccezionali. Il mutuo ammonta a 50 000 franchi al massimo.

Per il rinnovo di abitazioni locative esistenti, il mutuo ammonta al massimo al 75 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.

Art. 8 Mutui per gli oggetti in proprietà

Per la costruzione di nuove abitazioni in proprietà vengono versati i seguenti importi sotto forma di mutui:

  1. abitazione di 2 e di 3 vani 40 000
  2. abitazione di 4 vani 60 000
  3. abitazione di 5 vani 80 000

Per il rinnovo di abitazioni in proprietà, il mutuo ammonta al massimo al 50 percento degli investimenti per migliorie di valorizzazione riconosciuti come tali dal Servizio competente. L’importo dei mutui fissato al capoverso 1 costituisce il limite superiore.

Sezione 3 Entrata in vigore

Art. 9

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2004.