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901.2

Legge federale
sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

del 14 dicembre 2018 (Stato 1° marzo 2020)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2018 1 ,

decreta:

I

La legge federale del 25 giugno 1976 2 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali è abrogata.

II

Disposizioni transitorie dell’abrogazione del 14 dicembre 2018

I contratti di fideiussione in corso all’atto dell’abrogazione della presente legge sono ripresi dalle organizzazioni regionali di fideiussione per le piccole e medie imprese riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 2006 3 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, e rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

2 I contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016 continuano ad essere versati dalla Segreteria di Stato dell’economia secondo il diritto anteriore.

3 La Confederazione assume le spese amministrative derivanti dai contratti di cui al capoverso 1 conformemente all’articolo 5 della presente legge.

4 La Confederazione assume le perdite derivanti dalle fideiussioni di cui al capoverso 1 conformemente all’articolo 6 della presente legge.

III

Coordinamento con la legge federale sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

Concerne soltanto i testi tedesco e francese

IV

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° marzo 2020 4