Per i seguenti progetti nell’agricoltura e nella filiera alimentare possono essere concessi aiuti finanziari:
- sviluppo di standard per la produzione di prodotti agricoli (standard di produzione) e rispettivo consolidamento nella categoria interessata o tra i produttori interessati;
- introduzione di nuovi modelli d’affari;
- realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi;
- accertamenti preliminari per progetti di cui alle lettere a–c.
Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il progetto adempie le condizioni di cui agli articoli 3, 4e 5 e:
- è orientato alle esigenze del mercato;
- genera a breve o medio termine un valore aggiunto supplementare per l’agricoltura;
- rafforza a lungo termine la competitività di una categoria dell’agricoltura e della filiera alimentare svizzere o dei produttori coinvolti;
- accresce la sostenibilità dei prodotti o dei processi;
- non ha effetti collaterali negativi su altri aspetti della qualità e della sostenibilità dei prodotti e dei processi;
- giova in primo luogo all’agricoltura e alla filiera alimentare; e
- è realizzato da un ente promotore nel quale i produttori sono rappresentati in misura determinante.