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910.16 OQuSo

Ordinanza sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare (OQuSo) del 1° novembre 2023 (Stato 1° gennaio 2024)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 11 capoverso 4 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 1 sull’agricoltura (LAgr),

ordina:

Art. 1 Progetti sostenuti

Per i seguenti progetti nell’agricoltura e nella filiera alimentare possono essere concessi aiuti finanziari:

  1. sviluppo di standard per la produzione di prodotti agricoli (standard di produzione) e rispettivo consolidamento nella categoria interessata o tra i produttori interessati;
  2. introduzione di nuovi modelli d’affari;
  3. realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi;
  4. accertamenti preliminari per progetti di cui alle lettere a–c.

Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto se il progetto adempie le condizioni di cui agli articoli 3, 4e 5 e:

  1. è orientato alle esigenze del mercato;
  2. genera a breve o medio termine un valore aggiunto supplementare per l’agricoltura;
  3. rafforza a lungo termine la competitività di una categoria dell’agricoltura e della filiera alimentare svizzere o dei produttori coinvolti;
  4. accresce la sostenibilità dei prodotti o dei processi;
  5. non ha effetti collaterali negativi su altri aspetti della qualità e della sostenibilità dei prodotti e dei processi;
  6. giova in primo luogo all’agricoltura e alla filiera alimentare; e
  7. è realizzato da un ente promotore nel quale i produttori sono rappresentati in misura determinante.

Art. 2 Provvedimenti non sostenuti nell’ambito di progetti sostenuti

Per i seguenti provvedimenti non sono concessi aiuti finanziari anche se sono attuati nell’ambito di un progetto sostenuto:

  1. verifica della qualità dei prodotti agricoli e dei rispettivi prodotti trasformati;
  2. sviluppo di prodotti;
  3. provvedimenti già sostenuti con prestazioni sulla base di altri atti normativi;
  4. provvedimenti specifici delle ditte o altri provvedimenti che potrebbero avere effetti distorsivi sulla concorrenza;
  5. provvedimenti volti innanzitutto a monopolizzare determinati vantaggi di mercato o a limitare in altro modo la concorrenza, in particolare l’introduzione di varietà club e di sistemi di franchising;
  6. versamento di indennizzi forfettari il cui importo è calcolato per unità di quantità o superficie;
  7. provvedimenti che garantiscono principalmente l’adempimento di esigenze stabilite per legge nell’ambito della qualità e della sostenibilità.

Art. 3 Esigenze specifiche relative a progetti per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione

Lo standard di produzione deve adempiere le seguenti esigenze:

  1. contribuire a lungo termine a un incremento delle vendite di prodotti agricoli svizzeri, a un miglioramento della posizione di mercato o a un aumento del prezzo alla produzione;
  2. soddisfare una prestazione richiesta dai consumatori;
  3. provvedere affinché i prodotti o i processi siano sostanzialmente più sostenibili dal profilo economico nonché ecologico o sociale rispetto ai prodotti o ai processi che adempiono solo le esigenze minime stabilite per legge;
  4. garantire la continuità dello standard di produzione dopo la fine del sostegno;
  5. migliorare sostanzialmente la sostenibilità rispetto allo standard precedente qualora si tratti dell’ulteriore sviluppo di uno standard di produzione esistente.

L’ente promotore può essere:

  1. un’organizzazione di categoria; o
  2. un’organizzazione di produttori che si associa ad addetti alla trasformazione o a commercianti, nonché, eventualmente, a consumatori.

L’ente promotore di un progetto sostenuto ha i seguenti obblighi:

  1. garantire trasparenza sulle esigenze che lo standard impone al prodotto o al processo nonché sul loro rispetto;
  2. garantire che i produttori, gli addetti alla trasformazione e i commercianti coinvolti nonché, eventualmente, i consumatori interessati collaborino;
  3. verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto sulla base di indicatori.

Art. 4 Esigenze specifiche relative a progetti per l’introduzione di nuovi modelli d’affari

Il modello d’affari deve adempiere le seguenti esigenze:

  1. comportare un sostanziale incremento della sostenibilità dal profilo economico nonché ecologico o sociale rispetto a modelli esistenti;
  2. essere in grado di autofinanziarsi dopo la fine del sostegno.

L’ente promotore deve essere un gruppo di produttori con addetti alla trasformazione o commercianti, nonché, eventualmente, con consumatori.

L’ente promotore di un progetto sostenuto ha i seguenti obblighi:

  1. garantire che i produttori, gli addetti alla trasformazione e i commercianti coinvolti nonché, eventualmente, i consumatori interessati collaborino;
  2. verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi del progetto sulla base di indicatori.

Art. 5 Esigenze specifiche relative a progetti per la realizzazione di nuove idee di progetto, incluso lo sviluppo di prototipi

La nuova idea di progetto deve adempiere le seguenti esigenze:

  1. distinguersi chiaramente dalla pratica agricola in uso;
  2. contribuire alla generazione di valore aggiunto nelle aziende agricole interessate attraverso:1.un incremento delle vendite o del prezzo alla produzione,2.una riduzione dei costi,3.una maggiore efficienza o una migliore posizione di mercato;
  3. migliorare la sostenibilità dal profilo sociale o ecologico rispetto alla pratica agricola in uso.

L’ente promotore deve essere un gruppo di almeno due produttori. In via suppletiva, nell’ente promotore possono essere rappresentati anche addetti alla trasformazione e commercianti.

Art. 6 Domande

Le domande di aiuti finanziari devono essere presentate dall’ente promotore.

Le domande devono contenere:

  1. una descrizione del progetto, in particolare dei suoi obiettivi relativi alla sostenibilità e ad altri aspetti della qualità, nonché informazioni su come gli obiettivi devono essere raggiunti;
  2. i criteri sulla base dei quali sono definiti gli ambiti della sostenibilità in cui deve essere ottenuto un miglioramento;
  3. una descrizione degli indicatori sulla base dei quali si verifica periodicamente in che misura è stato ottenuto un miglioramento negli ambiti della sostenibilità definiti;
  4. informazioni su come l’ente promotore adempierà i suoi obblighi ai sensi degli articoli 3 e 4;
  5. informazioni sull’ente promotore;
  6. un preventivo e un piano di finanziamento nonché la prova dei fondi propri; per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere a e b la domanda deve contenere anche un piano aziendale.

L’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) può richiedere altre informazioni qualora ne necessiti per l’esame della domanda.

Le domande vanno presentate entro i termini seguenti:

  1. per le domande di aiuti finanziari per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a–c: al più tardi tre mesi prima del previsto inizio del progetto;
  2. per le domande di aiuti finanziari per progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d: prima del previsto inizio del progetto secondo i termini pubblicati sul sito Internet dell’UFAG.

Art. 7 Decisione sulla concessione dell’aiuto finanziario

L’UFAG decide in merito alla concessione degli aiuti finanziari.

Può stabilire condizioni e oneri, in particolare:

  1. indicazioni concernenti la comunicazione e lo scambio di esperienze tra l’ente promotore e altre cerchie interessate;
  2. indicazioni concernenti la definizione dei criteri sulla base dei quali viene stabilito in che ambito della sostenibilità deve essere ottenuto un miglioramento;
  3. indicazioni concernenti la definizione degli indicatori sulla base dei quali si verifica periodicamente in che misura è stato ottenuto un miglioramento negli ambiti della sostenibilità definiti.

Art. 8 Importo degli aiuti finanziari e durata della concessione

L’aiuto finanziario ammonta al 50 per cento al massimo dei costi computabili. Non può superare un eventuale disavanzo.

Per i seguenti progetti, l’importo massimo dell’aiuto finanziario per l’intera durata della concessione dell’aiuto finanziario ammonta a:

  1. per la realizzazione di nuove idee di progetto di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c: 80 000 franchi;
  2. per gli accertamenti preliminari di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera d: 20 000 franchi.

L’importo finale dell’aiuto finanziario è stabilito sulla base dell’esame del conteggio definitivo.

Gli aiuti finanziari sono concessi al massimo per la seguente durata:

  1. per lo sviluppo e il consolidamento di standard di produzione nonché per l’introduzione di nuovi modelli d’affari: quattro anni;
  2. per la realizzazione di nuove idee di progetto nonché per gli accertamenti preliminari: due anni.

Art. 9 Costi computabili

Per costi computabili s’intendono le spese necessarie per l’adeguata realizzazione del progetto e direttamente imputabili a quest’ultimo.

Sono computabili in particolare:

  1. i costi del personale, inclusi i costi della postazione di lavoro;
  2. i costi per l’introduzione dei prodotti sul mercato o dei processi presso gli utenti;
  3. i costi per la prima verifica o per il primo controllo dei prodotti o dei processi;
  4. i costi per il supporto professionale al progetto da parte di terzi.

Non sono computabili in particolare:

  1. i costi strutturali, organizzativi e amministrativi degli enti promotori;
  2. le quote sociali a terzi;
  3. i costi infrastrutturali, ad eccezione dei costi per lo sviluppo di prototipi nel quadro di progetti di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettera c;
  4. i costi delle singole imprese per l’attuazione individuale del provvedimento.

L’UFAG può limitare l’importo fino al quale i costi sono computabili.

Art. 10 Rapporto e conteggio

Dopo la fine del sostegno, l’ente promotore deve presentare all’UFAG un rapporto finale e un conteggio finale.

Per i progetti che durano più di due anni deve inoltre presentare ogni anno un rapporto intermedio e un conteggio intermedio.

Il rapporto finale e quelli intermedi devono fornire indicazioni sulla misura in cui è stato raggiunto l’obiettivo del progetto.

I rapporti e i conteggi devono essere redatti conformemente alle indicazioni dell’UFAG.

Art. 11 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 23 ottobre 2013 2 sulla promozione della qualità e della sostenibilità nell’agricoltura e nella filiera alimentare è abrogata.

Art. 12 Disposizione transitoria

I provvedimenti per i quali è stato concesso un aiuto finanziario prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sottostanno al diritto previgente durante il periodo per il quale è stato concesso l’aiuto finanziario.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2024.

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