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916.443.111 OITE-UE-DFI

Ordinanza del DFI concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE-UE-DFI)

del 18 novembre 2015 (Stato 26 marzo 2025)

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

visti gli articoli 5 capoverso 2, 6 capoverso 2, 10 capoverso 4, 24 capoverso 3 e 25 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 novembre 2015 1 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia nonché Irlanda del Nord (OITE‑UE), 2

ordina:

Art. 1 Condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario

(art. 2 cpv. 1, 5 cpv. 1 e 2, 24 cpv. 3 lett. a e 25 cpv. 1 lett. a OITE-UE)

Gli atti normativi determinanti dell’Unione europea (UE) sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario sono elencati nell’allegato 1.

Art. 2 Garanzie sanitarie supplementari

(art. 6 cpv. 2 OITE-UE)

Per l’importazione dei seguenti animali e prodotti animali devono essere presentate le seguenti garanzie sanitarie supplementari:3

  1. 4 per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi, una garanzia attestante che gli animali sono indenni da rinotracheite bovina infettiva e vulvovaginite pustolosa infettiva (IBR/IPV);
  2. per gli animali della specie suina, una garanzia attestante che gli animali sono indenni dalla malattia di Aujeszky;
  3. per i gallinacei, palmipedi e gli struzioniformi, una garanzia attestante che gli animali non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;
  4. per le uova da cova di animali di cui alla lettera c, una garanzia attestante che provengono da effettivi i cui animali:1.non sono stati vaccinati;2.sono stati vaccinati con un vaccino inattivato; oppure3.sono stati vaccinati almeno 30 giorni prima della produzione delle uova da cova, qualora la vaccinazione sia stata effettuata con un vaccino vivo.

Le garanzie sanitarie di cui al capoverso 1 lettere a e b vengono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le condizioni di cui all’allegato 2.

La presenza della garanzia sanitaria deve essere annotata dal veterinario ufficiale nel certificato sanitario mediante TRACES.

Art. 3 Certificati sanitari

(art. 10, 24 cpv. 3 lett. c e 25 cpv. 1 lett. b OITE-UE)

I requisiti formali per i certificati sanitari sono elencati nell’allegato 3.

Art. 4 Adeguamento di un allegato

L’USAV adegua l’allegato 2 agli sviluppi internazionali o tecnici.

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.

Allegato 15

(art. 1)

Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni armonizzate relative al traffico intracomunitario

Atto normativo di base UE

Titolo e data di pubblicazione dell’atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione

  1. Regolamento (CE) n. 999/2001

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/918, GU L, 2024/918, 26.3.2024.

Determinanti sono inoltre gli atti delegati e gli atti di esecuzione sulle misure di protezione emanati dalla Commissione ai sensi degli articoli 4, 24 e 24 bis del regolamento (CE) n. 999/2001. Questi atti possono essere consultati sul sito Internet dell’USAV6.

  1. Regolamento (CE) n. 852/2004

Regolamento (UE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2021/382, GU L 74 del 4.3.2021, pag. 3.

  1. Regolamento (CE) n. 853/2004

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/1141, GU L, 2024/1141, 19.4.2024.

  1. Regolamento (CE) n. 1/2005

Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97; GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1; modificato dal regolamento (UE) 2017/625, GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

  1. Regolamento (CE) n. 1069/2009

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale), GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1009, GU L 170 del 25.6.2019, pag. 1.

  1. Regolamento (UE) n. 142/2011

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1719, GU L, 2024/1719, 21.6.2024.

  1. Regolamento (UE) n. 576/2013

Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/822, ABl. L, 2024/822, 6.3.2024.

Determinanti sono inoltre gli atti delegati e gli atti di esecuzione sulle misure di protezione emanati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 36 del regolamento (UE) n. 576/2013. Questi atti possono essere consultati sul sito Internet dell’USAV7.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013

Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1130, GU L, 2024/1130, 26.4.2024.

  1. Regolamento (UE) 2016/429

Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1629, GU L 272 del 31.10.2018, pag. 11.

Determinanti sono inoltre gli atti delegati e gli atti di esecuzione sulle misure di protezione emanati dalla Commissione ai sensi degli articoli 6, 9, 71, 83, 141, 206 e 259 del regolamento (UE) 2016/429. Questi atti possono essere consultati sul sito Internet dell’USAV8.

  1. Regolamento (UE) 2017/625

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento relativo ai controlli ufficiali), GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/3115, GU L, 2024/3115, 16.12.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882

Regolamento di esecuzione (EU) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate, GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/216, GU L, 2024/2016, 12.1.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC»), GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/547, GU L 109 del 30.3.2021, pag. 60.

  1. Regolamento delegato (UE) 2019/2035

Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova, GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/590, GU L 79 del 17.3.2023, pag. 46.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/686

Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1; modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/647, GU L 81 del 21.3.2023, pag. 1.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/687

Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64; modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/751, GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/688

Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/3160, GU L, 2024/3160, 20.12.2024.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/689

Regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 211; modificato dal regolamento delegato (UE) 2023/1798, GU L 233 del 21.9.2023, pag. 24.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell’Unione, l’ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 341; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2043, GU L, 2024/2043, 30.7.2024.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/691

Regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici, GU L 174 del 3.6.2020, pag. 345.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/990

Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/999

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 della Commissione, del 9 luglio 2020, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e la tracciabilità del materiale germinale di bovini, suini, ovini, caprini ed equini, GU L 221 del 10.7.2020, pag. 99.

  1. Regolamento delegato (UE) 2020/2154

Regolamento delegato (UE) 2020/2154 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale, certificazione e notifica per i movimenti all’interno dell’Unione di prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, GU L 431 del 21.12.2020, pag. 5.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2020, GU L, 2024/2020, 29.7.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2236 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione e i movimenti all’interno dell’Unione di partite di animali acquatici e di determinati prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 1251/2008, GU L 442 del 30.12.2020, pag. 410; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/516, GU L 71 del 9.3.2023; pag. 27.

  1. Decisione di esecuzione (UE) 2021/260

Decisione di esecuzione (UE) 2021/260 della Commissione, dell’11 febbraio 2021, che approva misure nazionali intese a limitare le ripercussioni di alcune malattie degli animali acquatici conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 2010/221/UE della Commissione, GU L 59 del 19.2.2021, pag. 1; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2626, GU L, 2023/2626, 28.11.2023.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione e i movimenti tra Stati membri di partite di determinate categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga la decisione 2010/470/UE, GU L 113 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/243, GU L, 2025/243, 7.2.2025.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti, GU L 104 del 25.3.2021, pag. 39; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1064, GU L 229 del 29.6.2021, pag. 8.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della Commissione, del 15 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all’approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate, GU L 131 del 16.4.2021, pag. 78; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2692, GU L, 2024/2692, 18.10.2024.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/963 della Commissione, del 10 giugno 2021, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429, (UE) 2016/1012 e (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’identificazione e la registrazione degli equini e che istituisce modelli di documenti di identificazione per tali animali, GU L 213 del 16.6.2021, pag. 3.

  1. Regolamento delegato (UE) 2023/361

Regolamento delegato (UE) 2023/361 della Commissione, del28 novembre2022, che integra il regolamento (UE) 2016/429del Parlamentoeuropeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’uso di taluni medicinaliveterinariai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate, GU L 52 del 20.2.2023, pag. 1.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori, GU L 416 del 23.11.2021, pag. 80.

  1. Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1345 della Commissione, del 1° agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti che detengono animali terrestri e che raccolgono, producono, trasformano o stoccano materiale germinale, GU L 202 del 2.8.2022, pag. 27.

  1. Regolamento delegato (UE) 2023/1605

Regolamento delegato (UE) 2023/1605 della Commissione, del 22 maggio 2023, che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti, versione della GU L 198 dell’8.8.2023, pag. 1.

  1. Regolamento delegato (UE) 2024/2623

Regolamento delegato (UE) 2024/2623 della Commissione, del 30 luglio 2024, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per il riconoscimento dello status di indenne da malattia dei compartimenti che detengono animali terrestri, versione della GU L, 2024/2623, 4.10.2024.

Allegato 29

(art. 2 cpv. 2)

Condizioni per il riconoscimento delle garanzie sanitarie

1 Garanzie sanitarie per gli animali della specie bovina, i camelidi del vecchio e del nuovo mondo e i cervidi

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera a sono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/688 10 .

2 Garanzie sanitarie per gli animali della specie suina

Le garanzie sanitarie di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera b sono riconosciute unicamente se sono soddisfatte le prescrizioni di cui all’articolo 20 del regolamento delegato (UE) 2020/688.

Allegato 311

(art. 3)

Requisiti formali per i certificati sanitari

1. Requisiti formali per i certificati sanitari in forma cartacea

1. I certificati sanitari devono recare la firma della persona autorizzata a firmare e un timbro ufficiale. La firma deve essere di colore diverso da quello del testo a stampa. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in stampatello e in maniera ben leggibile.

2. I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per lʼanimale o il prodotto animale e il Paese in questione. Devono essere compilati in ogni loro parte e rilasciati a un’unica azienda di destinazione. Le dichiarazioni non pertinenti devono essere barrate, siglate e timbrate dalla persona autorizzata a firmare oppure completamente eliminate dal certificato.

3. I certificati sanitari devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese, e per le partite in transito o di esportazione anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione; oppure devono essere accompagnati da una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.

4. I certificati sanitari devono essere composti di:

  1. un unico foglio;
  2. diversi fogli non separabili che costituiscono un insieme unitario; oppure
  3. una serie di pagine numerate in modo da indicare che si tratta di una pagina specifica di una sequenza finita (ad es. «pagina 2 di 4»).

5. I certificati sanitari devono recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero, la firma della persona autorizzata a firmare e il timbro ufficiale.

6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erronee e aggiungendo la firma e il timbro della persona autorizzata a firmare.

7. I certificati sanitari devono essere rilasciati prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.

2. Requisiti formali per i certificati sanitari in forma elettronica
trasmessi mediante TRACES

1. I certificati sanitari devono corrispondere al modello stabilito per l’animale o il prodotto animale e il Paese in questione.

2. I certificati sanitari devono essere trasmessi mediante TRACES prima che la partita cui si riferiscono esca dal controllo dell’autorità competente.

3. Certificati sostitutivi

1. L’autorità competente può rilasciare un certificato sostitutivo se il certificato originale:

  1. contiene errori di scrittura;
  2. è danneggiato; oppure
  3. è stato smarrito.

2. Nel certificato sostitutivo non possono essere modificate le informazioni contenute nel certificato originale riguardanti l’identificazione, la tracciabilità e le garanzie sanitarie della partita.

3. Il certificato sostitutivo:

  1. fa chiaramente riferimento al numero di identificazione e alla data di rilascio del certificato originale, e indica chiaramente che sostituisce il certificato originale;
  2. è dotato di un nuovo numero di identificazione diverso da quello del certificato originale;
  3. reca la data in cui è stato rilasciato; ed
  4. è presentato all’autorità competente nella sua versione originale in forma cartacea o trasmesso in via elettronica mediante TRACES.