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935.211

Ordinanza
concernente Svizzera Turismo

del 2 dicembre 2016 (Stato 25 aprile 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 capoverso 2 della legge federale del 21 dicembre 1955 1
concernente Svizzera Turismo,

ordina:

Sezione 1 Organizzazione

Art. 1 Sede e disposizioni per l’adempimento del mandato

Svizzera Turismo orienta la sua attività ai bisogni del mercato. Collabora strettamente con i promotori locali del turismo e con altre cerchie interessate all’immagine della Svizzera.

Stabilisce le esigenze relative alle campagne comuni e provvede a riunire i mezzi finanziari necessari al promovimento della domanda.

Ha sede a Zurigo.

Può costituire imprese o partecipare a imprese se ciò è necessario per adempiere il mandato legale.

Art. 2 Vigilanza

Svizzera Turismo è sottoposta alla vigilanza della Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

Art. 3 Organi

Gli organi di Svizzera Turismo sono:

  1. l’assemblea generale;
  2. il comitato;
  3. la direzione;
  4. l’ufficio di revisione.

Sotto il profilo del personale gli organi di Svizzera Turismo sono indipendenti gli uni dagli altri.

Art. 4 Membri

Possono far parte di Svizzera Turismo:

  1. gli enti di diritto pubblico;
  2. gli istituti della Confederazione e dei Cantoni;
  3. le persone fisiche e giuridiche e le società di persone domiciliate in Svizzera.

Il comitato si pronuncia circa la loro ammissione. Una decisione di diniego può essere impugnata presso l’assemblea generale.

La Confederazione è membro di Svizzera Turismo e nell’assemblea generale ha una quota di voto del 20 per cento. In tale funzione è rappresentata dalla SECO.

Art. 5 Quota annua e altre prestazioni finanziarie dei membri

La quota annua ammonta a 1810 franchi. Il comitato adegua periodicamente questo importo al rincaro.

Svizzera Turismo può concludere con i diversi membri accordi inerenti a prestazioni finanziarie supplementari.

Art. 6 Prestazioni e agevolazioni per i membri

Le prestazioni che Svizzera Turismo fornisce a favore dei membri e d’intesa con essi sono fatturate direttamente a questi ultimi.

I membri beneficiano di agevolazioni nel campo della consulenza in materia d’offerta e in quello delle campagne comuni oggetto di un appalto.

Art. 7 Convocazione dell’assemblea generale

L’assemblea generale ordinaria tiene una seduta all’anno su convocazione del comitato, che indice anche l’ordine del giorno. È diretta dal presidente del comitato.

Le assemblee generali straordinarie sono convocate su proposta del Consiglio federale, del comitato o di un quinto dei membri.

La convocazione deve avvenire per scritto almeno un mese prima della data dell’assemblea generale.

Art. 8 Diritti di voto dei membri e capacità di deliberare dell’assemblea generale

Ogni membro dispone di un voto.

Se un membro fornisce prestazioni finanziarie supplementari, gli viene attribuito un voto supplementare per ogni frazione corrispondente alla quota annua.

Un membro non può accumulare più di un quinto dei voti che possono essere emessi all’assemblea generale.

L’assemblea generale è valida indipendentemente dal numero dei votanti presenti.

L’assemblea generale decide e nomina secondo la maggioranza assoluta dei voti validi. Se la maggioranza assoluta non è raggiunta, nel turno successivo vale la maggioranza relativa.

Art. 9 Compiti dell’assemblea generale

L’assemblea generale ha i seguenti compiti:

  1. nomina sei membri del comitato;
  2. 2 approva il rapporto annuale e il conto annuale;
  3. si pronuncia su proposte dei membri presentate per scritto almeno 14 giorni prima;
  4. tratta gli affari che le sono sottoposti dal comitato;
  5. decide in merito al discarico del comitato;
  6. nomina l’ufficio di revisione;
  7. può revocare l’ufficio di revisione.

Art. 10 Composizione del comitato, nomina e indennizzo dei membri del comitato

Il comitato si compone del presidente e di altri dodici membri. Il rapporto contrattuale tra loro e Svizzera Turismo è disciplinato dal Codice delle obbligazioni 3 .

Il Consiglio federale nomina:

  1. sei membri del comitato;
  2. il presidente.

Il Consiglio federale designa il vicepresidente, che viene scelto in seno al comitato.

L’assemblea generale nomina gli altri sei membri del comitato. A questa nomina non partecipano i rappresentanti della Confederazione.

La durata del mandato è di quattro anni. È possibile essere rinominati per due volte.

In singoli casi motivati il Consiglio federale può prorogare al massimo a 16 anni la durata del mandato di uno dei membri del comitato da esso nominato. L’assemblea generale può avvalersi dello stesso diritto con i membri da essa nominati.

I membri del comitato possono essere revocati per motivi gravi dall’organo che li ha nominati.

Al momento della nomina dei membri del comitato occorre badare affinché le regioni turistiche del Paese, gli enti responsabili in materia, le regioni linguistiche e i sessi siano adeguatamente rappresentati.

I membri del comitato hanno diritto, a prescindere dal grado di occupazione, a un onorario forfettario e a indennità giornaliere per la partecipazione alle riunioni del comitato. L’importo degli onorari forfettari e delle indennità giornaliere dei membri del comitato è disciplinato nell’allegato. Il numero massimo di indennità giornaliere è di 12 l’anno. Per quanto concerne l’onorario e le altre condizioni contrattuali concordate con queste persone si applicano per analogia le disposizioni dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 4 sulla retribuzione dei quadri. 5

Art. 11 Obblighi dei membri del comitato

I membri del comitato adempiono i loro compiti e obblighi con la dovuta cura e tutelano in buona fede gli interessi di Svizzera Turismo.

I candidati alla nomina nel Comitato dichiarano le loro relazioni d’interesse all’organo preposto alla nomina.

I membri del comitato comunicano costantemente al comitato eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d’interesse.

Se il comitato reputa che una relazione d’interesse sia incompatibile con l’appartenenza al comitato, ne informa l’organo che ha nominato il membro in questione.

Il comitato rende note nel rapporto annuale le relazioni d’interesse dei suoi membri e adotta misure organizzative per prevenire conflitti di interesse.

I membri sono tenuti al segreto d’ufficio durante il loro mandato in seno al comitato e anche dopo la sua cessazione.

Art. 12 Compiti del comitato

Il comitato ha i seguenti compiti:

  1. convoca l’assemblea generale annuale e indice l’ordine del giorno;
  2. presenta proposte al Consiglio federale per la nomina del presidente e la designazione del vicepresidente;
  3. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione del rapporto di lavoro con il direttore e ne stabilisce la retribuzione; la costituzione e la risoluzione del rapporto di lavoro sottostanno all’approvazione del Consiglio federale;
  4. su richiesta del direttore decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro degli altri membri della direzione;
  5. esercita la vigilanza sulla direzione;
  6. su proposta del direttore decide in merito all’apertura, alla trasformazione e alla chiusura di rappresentanze;
  7. provvede a un adeguato sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
  8. emana il regolamento organizzativo;
  9. emana il regolamento del personale;
  10. approva la strategia di marketing e il preventivo;
  11. elabora e adotta per ogni esercizio un rapporto annuale che sottopone per approvazione all’assemblea generale e chiede il discarico; il rapporto annuale comprende il conto annuale e la relazione annuale;
  12. invita i membri di Svizzera Turismo a una conferenza consultiva annuale; durante questa conferenza la strategia di marketing viene valutata e coordinata con le altre attività in materia di comunicazione e di marketing;
  13. promuove la collaborazione con i finanziatori volontari.

Art. 13 Direzione

La direzione è l’organo operativo. È posta sotto la guida di un direttore.

La direzione ha in particolare i seguenti compiti:

  1. gestisce gli affari;
  2. elabora le basi decisionali per il comitato;
  3. presenta regolarmente un rapporto al comitato e lo informa senza indugio in caso di eventi particolari;
  4. rappresenta Svizzera Turismo all’esterno;
  5. decide in merito alla costituzione, alla modifica e alla risoluzione dei rapporti di lavoro del personale di Svizzera Turismo; per il personale all’estero assunto in base al diritto locale questa competenza può essere delegata al responsabile della rappresentanza all’estero;
  6. adempie tutti i compiti che la presente ordinanza non attribuisce a un altro organo.

Art. 14 Statuto del personale

Il personale di Svizzera Turismo attivo in Svizzera sottostà al Codice delle obbligazioni 6 .

Il personale di Svizzera Turismo attivo all’estero è assunto in base al Codice delle obbligazioni o al diritto interno determinante.

Art. 15 Ufficio di revisione

L’ufficio di revisione verifica il conto annuale e il bilancio e presenta al comitato un rapporto scritto destinato all’assemblea generale ordinaria.

All’ufficio di revisione e all’attività di revisione si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni 7 sulla revisione ordinaria.

Sezione 2 Finanze e contabilità

Art. 16 Finanziamento

Svizzera Turismo finanzia le sue attività con:

  1. i contributi della Confederazione;
  2. le quote annue;
  3. il ricavo dell’attività commerciale;
  4. i contributi volontari;
  5. gli indennizzi di prestazioni di servizio direttamente computabili;
  6. le donazioni;
  7. altre entrate.

La SECO e Svizzera Turismo disciplinano l’utilizzo dei fondi federali in una convenzione sui sussidi.

Art. 17 Responsabilità

Svizzera Turismo risponde degli impegni unicamente con il proprio patrimonio.

Art. 18 Esercizio e contabilità

L’anno d’esercizio coincide con quello civile. Per la tenuta della contabilità e per la stesura del bilancio si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni 8 .

La costituzione di riserve viene dichiarata al Controllo federale delle finanze e alla SECO.

Art. 19 Stipendio massimo del direttore

Lo stipendio base del direttore non può superare l’importo massimo delle classi di stipendio 34-37 secondo l’ordinanza del 3 luglio 2001 9 sul personale federale.

La componente variabile dello stipendio si basa su criteri quantitativi e qualitativi e corrisponde al massimo a 2,5 mensilità.

Art. 20 Prestazioni accessorie a favore dei membri della direzione

Le prestazioni accessorie accordate al direttore e agli altri membri della direzione secondo gli articoli 5 e 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 19 dicembre 2003 10 sulla retribuzione dei quadri non possono superare il 10 per cento dello stipendio di base. Sono esclusi i premi forfettari di prestazione e le provvigioni secondo l’articolo 5 dell’ordinanza sulla retribuzione dei quadri.

Art. 21 Indennità di partenza

Di regola non sono previste indennità di partenza

Se in casi eccezionali si giustifica un’indennità di partenza, per calcolarla si devono considerare le ragioni dell’uscita, l’età, la situazione professionale e personale nonché la durata dell’impiego. Se durante il termine di disdetta la persona interessata è stata dispensata da altre prestazioni lavorative, la durata della dispensa dal lavoro è tenuta in considerazione nel calcolo dell’indennità di partenza.

Art. 22 Partecipazione al rapporto del Consiglio federale sulla retribuzione dei quadri

Nell’ambito del rapporto del Consiglio federale alla Delegazione delle finanze delle Camere federali, Svizzera Turismo informa sulle condizioni vigenti nelle imprese e negli istituti della Confederazione per quanto concerne gli onorari dei membri del comitato e la retribuzione dei membri della direzione.

Art. 23 Liquidazione di Svizzera Turismo

Qualora Svizzera Turismo dovesse essere soppressa o sciolta, il Consiglio federale prende i provvedimenti necessari per l’impiego del patrimonio e disciplina la procedura di liquidazione.

Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 22 novembre 1963 11 concernente Svizzera turismo è abrogata.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2017.

Allegato

(art. 10 cpv. 9)

Onorari forfettari e indennità giornaliere dei membri del comitato

Categoria

Presidente in franchi

Vicepresidente in franchi

Membro in franchi

Onorario forfettario

36 300

6 600

4 000

Indennità giornaliera

200

200

200