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935.91

Legge federale
concernente l’attività di guida alpina
e l’offerta di altre attività a rischio

del 17 dicembre 2010 (Stato 1° gennaio 2014)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 63 capoverso 1, 95 e 97 della Costituzione federale 1 ;
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del 27 marzo 2009 2 ;
visto il parere del Consiglio federale del 26 agosto 2009 3 ,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente legge si applica alle attività a rischio offerte a titolo professionale in zone montagnose, rocciose, di torrenti o di fiumi:

  1. dove vi è il rischio di cadere o scivolare o esiste un rischio elevato di piene, cadute di massi e di ghiaccio o valanghe; e
  2. per accedere alle quali sono necessarie conoscenze o misure di sicurezza particolari.

Sono sottoposti alla presente legge:

  1. l’attività di guida alpina;
  2. l’attività di maestro di sport sulla neve esercitata fuori dell’ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita;
  3. il canyoning;
  4. il rafting e le discese in acque vive;
  5. il bungee jumping.

Il Consiglio federale può sottoporre alla presente legge altre attività a rischio analoghe; a tal proposito tiene conto dei pericoli oggettivi che esse comportano.

Art. 2 Obblighi di diligenza

Chi offre un’attività sottoposta alla presente legge deve adottare le misure imposte dall’esperienza, possibili secondo lo stato della tecnica e commisurate alle condizioni date, affinché non siano messe in pericolo la vita e la salute dei partecipanti.

Egli deve segnatamente:

  1. informare i clienti sui particolari rischi che possono derivare dalla pratica dell’attività scelta;
  2. verificare che i clienti possiedano le attitudini necessarie per praticare l’attività scelta;
  3. provvedere affinché il materiale non presenti difetti e le installazioni siano in buono stato;
  4. verificare che le condizioni meteorologiche e le condizioni di innevamento siano adeguate;
  5. provvedere affinché il personale sia sufficientemente qualificato;
  6. provvedere affinché il numero di accompagnatori sia commisurato al grado di difficoltà e al pericolo;
  7. rispettare l’ambiente e, in particolare, preservare gli spazi vitali della fauna e della flora.

Sezione 2 Autorizzazione

Art. 3 Obbligo di autorizzazione

Chi offre un’attività sottoposta alla presente legge necessita di un’autorizzazione.

Art. 4 Autorizzazione per le guide alpine

Le guide alpine ottengono l’autorizzazione se:

  1. hanno conseguito l’attestato professionale federale di guida alpina conformemente all’articolo 43 della legge del 13 dicembre 20024 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
  2. offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

Il Consiglio federale:

  1. disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri;
  2. stabilisce quali attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e possono essere offerte dalle guide alpine in qualità di singoli offerenti.

Art. 5 Autorizzazione per i maestri di sport sulla neve

I maestri di sport sulla neve ottengono l’autorizzazione di guidare clienti fuori dell’ambito di responsabilità dei gestori di impianti di risalita se:

  1. hanno conseguito l’attestato professionale federale di maestro di sport sulla neve conformemente all’articolo 43 della legge del 13 dicembre 20025 sulla formazione professionale o un equivalente certificato di capacità svizzero o estero; e
  2. offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei certificati di capacità svizzeri o esteri.

Art. 6 Autorizzazione per gli offerenti di attività di cui
all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e

Le imprese che offrono attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e ottengono l’autorizzazione se:

  1. sono certificate per le attività corrispondenti; e
  2. offrono garanzia di osservare gli obblighi di cui alla presente legge.

Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi in materia di certificazione.

Art. 7 Rilascio e rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione è rilasciata dall’autorità cantonale del luogo di domicilio o di sede del richiedente.

L’autorizzazione è rinnovata secondo una procedura semplificata.

L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è rinnovata se gli stessi adempiono le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 e possono dimostrare di aver seguito una formazione continua adeguata.

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione concernenti il rilascio e il rinnovo dell’autorizzazione, in particolare anche il rilascio e il rinnovo di autorizzazioni a persone con dimora, domicilio o sede all’estero.

Art. 8 Validità dell’autorizzazione

L’autorizzazione rilasciata da un’autorità cantonale è valida su tutto il territorio svizzero.

L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è personale e non trasferibile.

Sono fatte salve le competenze dei Cantoni riguardo alle installazioni fisse destinate alla pratica delle attività sottoposte alla presente legge.

Art. 9 Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione rilasciata alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve è valida per quattro anni.

L’autorizzazione rilasciata alle imprese che offrono attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e è valida per due anni.

Per le autorizzazioni rilasciate a persone con dimora, domicilio o sede all’estero può essere prevista una durata di validità più breve.

Art. 10 Revoca dell’autorizzazione

L’autorità cantonale revoca l’autorizzazione se le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.

Art. 11 Emolumenti

I Cantoni riscuotono emolumenti per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell’autorizzazione.

Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti 6 .

Art. 12 Informazioni

L’autorità cantonale comunica ai terzi che lo richiedono, anche se non dimostrano un interesse legittimo, se una persona dispone di un’autorizzazione 7 .

Sezione 3 Obbligo di assicurazione e di informazione

Art. 13

Chi è titolare di un’autorizzazione secondo la presente legge deve, per esercitare le attività autorizzate, concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale commisurata al genere e all’entità dei rischi connessi con la sua attività o fornire una garanzia finanziaria equivalente, nonché informarne i clienti.

Il Consiglio federale stabilisce l’importo minimo della copertura assicurativa e i requisiti in materia di garanzie finanziarie.

Sezione 4 Restrizioni cantonali di accesso a determinate zone

Art. 14

I Cantoni possono vietare l’accesso a determinate zone, segnatamente per motivi inerenti alla protezione della natura o delle acque.

Sezione 5 Disposizioni penali

Art. 15 Contravvenzioni

È punito con la multa sino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:

  1. fornisce dati incompleti, inesatti o fallaci allo scopo di ottenere un’autorizzazione;
  2. senza autorizzazione, esercita l’attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve od offre attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa sino a 5000 franchi.

Art. 16 Perseguimento penale

Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.

Sezione 6 Sostegno a persone giuridiche di diritto privato

Art. 17

La Confederazione può costituire persone giuridiche di diritto privato, sostenerle finanziariamente o parteciparvi. Lo scopo delle stesse deve consistere nel miglioramento della sicurezza delle attività sottoposte alla presente legge mediante l’introduzione di misure e controlli di sicurezza.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 18 Esecuzione

I Cantoni eseguono la presente legge, nella misura in cui la stessa non dichiari competente la Confederazione.

Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.

Art. 19 Disposizioni transitorie

Le autorizzazioni cantonali rilasciate alle guide alpine e ai maestri di sport sulla neve in virtù del diritto cantonale previgente rimangono valide fino alla loro scadenza, ma al massimo per due anni dall’entrata in vigore della presente legge.

Le persone che all’entrata in vigore della presente legge esercitano già l’attività di guida alpina o di maestro di sport sulla neve e non dispongono di un’autorizzazione cantonale sono tenute a presentare una domanda di autorizzazione nel loro Cantone di domicilio entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Il Consiglio federale determina a partire da quando le imprese che offrono attività di cui all’articolo 1 capoverso 2 lettere c–e e che sono già in attività all’entrata in vigore della presente legge devono soddisfare i requisiti stabiliti dalla stessa.

Art. 20 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2014 8