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941.16

Decreto federale
che approva l’adesione della Svizzera
ai Nuovi accordi di credito modificati
del Fondo monetario internazionale

del 10 settembre 2020 (Stato 1° gennaio 2021)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale 1 ;
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 2020 2 ,

decreta:

Art. 1

È approvata l’adesione ai Nuovi accordi di credito (NAC) modificati del Fondo monetario internazionale (FMI) del 16 gennaio 2020 3 .

Il Consiglio federale ha la facoltà di autorizzare la partecipazione della Svizzera ai NAC del FMI.

Prima della scadenza di ogni periodo di validità contrattuale il Consiglio federale decide, previa intesa con la Banca nazionale svizzera (BNS), se prorogare la partecipazione della Svizzera o mettervi termine.

La BNS partecipa ai NAC a nome della Svizzera. La BNS collabora strettamente con la Confederazione all’attuazione della partecipazione ai NAC. Le modalità di attuazione sono disciplinate in una convenzione tra il Consiglio federale e la BNS. Il Consiglio federale informa le Camere federali in merito alla partecipazione della Svizzera ai NAC.

I crediti accordati dalla BNS nel quadro dei NAC non sono garantiti dalla Confederazione.

Art. 2

Con l’entrata in vigore dei NAC, il presente decreto sostituisce il decreto federale del 1° marzo 2011 4 che approva l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.