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941.298.1 OEm-V

Ordinanza sugli emolumenti di verificazione e di controllo in materia di metrologia (Ordinanza sugli emolumenti di verificazione, OEm-V)

del 23 novembre 2005 (Stato 1° gennaio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 19 della legge federale del 17 giugno 2011 1 sulla metrologia (LMetr), 2

ordina:

Art. 13 Oggetto

La presente ordinanza stabilisce gli emolumenti riscossi dai servizi cantonali competenti in materia di metrologia (uffici di verificazione) e dai laboratori di verificazione autorizzati conformemente all’ordinanza del 7 dicembre 20124 sulle competenze in materia di metrologia:

  1. per la verificazione e il controllo di strumenti di misurazione;
  2. per controlli dai quali risulta che per gli imballaggi preconfezionati e per la vendita di merce sfusa sono state violate prescrizioni.

Se la verificazione viene effettuata dall’Istituto federale di metrologia (METAS), gli emolumenti sono stabiliti secondo l’ordinanza del 5 luglio 2006 5 sugli emolumenti dell’Istituto federale di metrologia.

Art. 2 Assoggettamento

Si riscuotono emolumenti:

  1. per le verificazioni iniziali;
  2. per i controlli nell’ambito dell’esame della stabilità di misura di strumenti di misurazione;
  3. 6 per il controllo successivo secondo l’articolo 12 LMetr in caso di violazioni delle disposizioni;
  4. 7 per i controlli secondo gli articoli 35 e 36 dell’ordinanza del 5 settembre 20128 sulle indicazioni di quantità (OIQ) in caso di violazioni delle disposizioni.

Sono tenuti a pagare gli emolumenti:

  1. l’utilizzatore dello strumento di misurazione nei casi di cui al capoverso 1 lettere a, b e c. Il proprietario risponde in solido;
  2. 9 le persone responsabili secondo l’articolo 32 OIQ nei casi di cui al capoverso 1 lettera d.

Art. 3 Determinazione degli emolumenti

Gli emolumenti sono riscossi per pezzo o in ragione del tempo impiegato per il lavoro.

Gli emolumenti per pezzo e l’indennità oraria sono stabiliti nell’allegato.

Quando lo strumento di misurazione non figura nell’allegato, l’emolumento è riscosso in ragione del tempo impiegato per il lavoro.

Art. 3a10 Adeguamento al rincaro

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia può adeguare, per l’inizio dell’anno successivo, le indennità orarie e le aliquote degli emolumenti all’aumento dell’indice svizzero dei prezzi al consumo, per quanto l’aumento sia almeno del 5 per cento dall’entrata in vigore della presente ordinanza o dall’ultimo adeguamento.

Art. 4 Sconto di quantità

Gli sconti di quantità previsti dall’allegato sono praticati su strumenti di misurazione identici, compresi in un’unica commissione e verificati in un medesimo luogo.

Se le operazioni sono interrotte per motivi imputabili all’assoggettato, il numero di pezzi viene computato separatamente, per ciascuna partita verificata.

Art. 5 Supplemento per straordinari

Per le verificazioni e i controlli eseguiti, su richiesta dell’assoggettato, fuori degli orari di lavoro usuali può essere riscosso un supplemento.

Tale supplemento è del:

  1. 25 per cento dell’emolumento, per le prestazioni eseguite dalle 06.00 all’inizio usuale del lavoro e dalla fine usuale del lavoro fino alle 20.00;
  2. 50 per cento dell’emolumento, per le prestazioni eseguite nei giorni feriali tra le 20.00 e le 06.00, la domenica e nei giorni festivi.

Il supplemento viene fatturato separatamente.

Art. 6 Disborsi

I disborsi sono parte addizionale dell’emolumento e sono fatturati separatamente.

Sono ritenuti disborsi le spese derivanti da:

  1. i necessari studi preliminari, consigli e istruzioni;
  2. i viaggi e il tempo di viaggio;
  3. il tempo d’attesa, purché imputabile all’assoggettato;
  4. il trasporto degli strumenti di misurazione e dei mezzi ausiliari necessari;
  5. gli strumenti di misurazione e i mezzi ausiliari che occorre noleggiare;
  6. gli ausili indispensabili quali la manodopera ausiliaria, le attrezzature speciali e il materiale, a meno che non siano forniti dall’utilizzatore dello strumento di misurazione;
  7. il piccolo materiale e il materiale d’uso corrente indispensabile quali le piastre di verificazione, le scale e il materiale di fissazione;
  8. l’imballaggio, la spedizione e il trasporto degli strumenti di misurazione da controllare;
  9. i lavori di aggiustaggio dei laboratori di verificazione;
  10. le misurazioni effettuate da terzi.

I Cantoni disciplinano i particolari per quanto riguarda i propri uffici di verificazione. In particolare, possono prevedere indennità forfetarie per i disborsi.

I laboratori di verificazione fatturano i disborsi in base al tempo effettivo impiegato.

Art. 7 Emolumenti per una verificazione, un controllo
o l’ispezione generale inefficaci

Se una verificazione, un controllo o l’ispezione generale non possono essere eseguiti efficacemente poiché lo strumento di misurazione o gli imballaggi preconfezionati non sono conformi alle prescrizioni o per altri motivi imputabili all’assoggettato, possono essere addebitati l’emolumento in ragione del tempo impiegato e, se del caso, un supplemento per straordinari e i disborsi.

Art. 8 Devoluzioni ai Cantoni e al METAS11

Degli emolumenti riscossi, gli uffici di verificazione devolvono:

  1. il 5 per cento al Cantone, a titolo di ammortamento degli strumenti di verificazione prescritti dal METAS nonché degli altri mezzi ausiliari necessari, in particolare dell’equipaggiamento informatico;
  2. il 5 per cento al METAS, a titolo di rimborso delle prestazioni che quest’ultimo fornisce in relazione alle operazioni messe in conto dai uffici di verificazione.

Degli emolumenti di verificazione riscossi, i laboratori di verificazione versano al METAS l’importo stabilito nell’allegato a titolo di rimborso dei servizi resi per l’assistenza ordinaria dal METAS.

Gli uffici e i laboratori di verificazione di verificazione rendono conto al METAS degli emolumenti riscossi secondo la presente ordinanza. Il METAS può verificare la legalità e la regolarità della riscossione degli emolumenti o farle verificare da terzi e può inoltre emanare direttive relative al versamento degli emolumenti. 12

Art. 9 Anticipo

Gli organi d’esecuzione possono esigere dall’assoggettato un congruo anticipo allorché circostanze particolari lo giustifichino, segnatamente in caso di domicilio all’estero o di pagamenti arretrati.

Art. 10 Fatturazione e decisione di tassazione

La fattura viene emessa una volta ultimati i lavori.

Su richiesta o in caso di contestazioni sulla fattura viene emessa una decisione di tassazione.

Art. 11 Esigibilità e interesse di mora

L’emolumento diviene esigibile al momento della fatturazione o quando la decisione di tassazione è passata in giudicato.

Il termine di pagamento è di trenta giorni a partire dall’esigibilità.

Per il pagamento tardivo di fatture può essere riscosso un interesse di mora.

Art. 12 Prescrizione

Il diritto d’esigibilità dell’emolumento si prescrive in cinque anni.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto procedurale con cui il credito è fatto valere presso l’assoggettato.

A ogni interruzione ricomincia un nuovo termine di prescrizione.

Art. 13 Diritto vigente: abrogazione

L’ordinanza del 30 ottobre 1985 13 sulle tasse di verificazione è abrogata.

Art. 14 Disposizione transitoria

Gli emolumenti previsti dal diritto vigente si applicano alle verificazioni e ai controlli non ancora terminati all’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2006.

Allegato14

(art. 3, 4 e 8)

Emolumenti di verificazione e di controllo

A Indennità oraria

1

L’indennità oraria per gli emolumenti riscossi in base al tempo impiegato è di 129 franchi.

2

Nel computare il tempo di lavoro, le frazioni di quarto d’ora sono arrotondate per eccesso.

B Emolumenti per i singoli strumenti di misurazione

1

Misure di lunghezza

Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

il pezzo fr.

1.1

Misure di lunghezza

fino a 1 m

8.10

oltre 1 m

12.20

1.2

Calibri

29.50

1.3

Calibri elettronici con calcolatore

37.60

1.4

Sconti

Sconti di quantità per più di dieci misure di cui ai numeri 1.1–1.3 e facenti parte della stessa commissione:

da 11 a 20 pezzi

10 %

a partire da 21 pezzi

15 %

2

Botti e serbatoi

2.1

Botti di legno

in base al tempo impiegato

2.2

Botti di altri materiali e serbatoi

2.2.1

Emolumento di base

per commissione

fr. 99.40

2.2.2

Emolumento supplementare:

categoria in dm3

il pezzo fr.

fino a

50

10.40

oltre

50

fino a

100

13.70

oltre

100

fino a

200

18.20

oltre

200

fino a

300

22.70

oltre

300

fino a

400

27.20

oltre

400

fino a

500

31.60

oltre

500

fino a

600

36.30

oltre

600

fino a

700

40.80

oltre

700

fino a

800

45.30

oltre

800

fino a

900

49.80

oltre

900

fino a

1000

54.30

Per ogni metro cubo o frazione di metro cubo in più

42.60

2.2.3

Verificazioni in aziende

Per verificazioni in aziende (birrerie, sidrerie ecc.) dotate di adeguate installazioni con coinvolgimento di manodopera interna all’azienda, gli emolumenti di cui ai numeri 2.2.1 e 2.2.2 sono ridotti fino al 50 per cento, conformemente al minore tempo impiegato dal verificatore.

3

Impianti di misurazione per liquidi

Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

3.1

Pompe di misurazione a stantuffo

3.1.1

Pompe di misurazione con getto di quantità corrispondente a un’alzata intera o parziale dello stantuffo

per pompa

fr. 30.10

Supplemento

per suddivisione

fr. 3.50

3.1.2

Pompe di misurazione a stantuffo per miscele olio/benzina, con o senza dispositivo di prepagamento:

  1. verificazione senza controllo del rapporto della miscela

per stantuffo

fr. 34.70

  1. verificazione con controllo del rapporto della miscela

in base al tempo impiegato

3.2

Contatori di volume e contatori di massa

3.2.1

Impianti di misurazione per il riempimento di autocisterne o vagoni cisterna, comprese le apparecchiature supplementari (latte escluso)

in base al tempo impiegato

3.2.2

Colonne di distribuzione di carburante (gas liquido e gas naturale esclusi)

per contatore

fr. 72.30

  1. Supplemento per conversione della quantità con sonda della temperatura

per contatore

fr. 21.––

  1. Supplementi per automatici a banconote

per automatico

fr. 32.60

per contatore

fr. 13.––

  1. Supplementi per automatici a carte

per automatico

fr. 40.80

per contatore

fr. 13.––

Nel caso di automatici combinati (a banconote e a carte) il supplemento è riscosso una sola volta per contatore.

3.2.3

Impianti di misurazione su autocisterne (latte escluso)

3.2.3.1

Impianti di misurazione per prodotti petroliferi, per ogni prodotto controllato

estrazione con pompa o forza di gravità

  1. fino a

1000 l/min

per contatore

fr. 153.80

  1. oltre

1000 l/min

per contatore

fr. 202.30

Impianti di misurazione per l’approvvigionamento di aerei

in base al tempo impiegato

Supplemento per conversione della quantità

con sonda della temperatura,

per ogni prodotto controllato

fr. 20.80

3.2.3.2

Impianti di misurazione per altri liquidi (latte escluso)

in base al tempo impiegato

3.2.4

Impianti di misurazione per il latte

3.2.4.1

Impianti di misurazione su autocisterne, carrelli o in caseifici

(impianti compatti)

  1. solamente erogazione o raccolta

per contatore

fr. 194.20

  1. erogazione e raccolta

per contatore

fr. 259.––

3.2.4.2

Impianti di misurazione stazionari per il riempimento o lo svuotamento di cisterne per il trasporto

in base al tempo impiegato

3.2.4.3

Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della misurazione

in base al tempo impiegato

3.3

Conversione della quantità con sonda della temperatura ed eventualmente indicatore di densità

Controllo in condizioni di laboratorio

in base al tempo impiegato

4

Pesi

Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

il pezzo fr.

4.1

Pesi della classe M3

fino a 500 g

4.20

1 kg, 2 kg

4.80

5 kg

6.90

10 kg

10.40

20 kg

13.90

50 kg

20.80

4.2

Pesi delle classi M2, M1 e F2

fino a 500 g

8.10

1 kg, 2 kg

9.20

5 kg

13.90

10 kg

20.80

20 kg

27.70

4.3

Pesi della classe F1

1 mg fino a 1 kg

15.––

2 kg fino a 10 kg

27.70

20 kg

42.80

4.4

Pesi della classe E2

1 mg fino a 1 kg

28.90

2 kg fino a 20 kg

83.20

4.5

Per piccoli lavori di rettifica su singoli pesi, come la rettifica mediante prelievo o l’aggiunta di materiale di rettifica, può essere riscosso un supplemento pari al massimo all’80 per cento degli emolumenti di cui ai numeri 4.1–4.3.

4.6

Lavori più importanti, quali la pulitura di pesi o la colatura di piombo, non sono compresi negli emolumenti di cui ai numeri 4.1–4.4 e vengono conteggiati a parte quali disborsi in ragione del tempo impiegato e del costo del materiale utilizzato.

4.7

Se la verificazione di pesi delle classi F1 ed E2 è effettuata da un laboratorio di verificazione, la parte dell’emolumento devoluta al METAS corrisponde al 10 per cento degli emolumenti di verificazione, tuttavia al massimo a 2.90 franchi per peso.

5

Bilance

5.1

Bilance a funzionamento non automatico

5.1.1

Gli emolumenti di verificazione (controllo fino alla portata massima) sono stabiliti come segue:

portata

per dispositivo
di carico fr.

fino a

5 kg

26.10

oltre

5 kg

fino a

20 kg

33.––

oltre

20 kg

fino a

50 kg

41.10

oltre

50 kg

fino a

100 kg

49.70

oltre

100 kg

fino a

200 kg

60.10

oltre

200 kg

fino a

500 kg

76.90

oltre

500 kg

fino a

1 000 kg

93.60

oltre

1 000 kg

fino a

2 000 kg

114.50

oltre

2 000 kg

fino a

5 000 kg

148.—

oltre

5 000 kg

fino a

10 000 kg

161.90

oltre

10 000 kg

fino a

20 000 kg

203.50

oltre

20 000 kg

fino a

50 000 kg

241.60

oltre

50 000 kg

fino a

100 000 kg

300.60

oltre

100 000 kg

508.70

5.1.2

Bilance con particolare dispositivo di carico che dev’essere dotato di un dispositivo particolare al momento della verificazione

(ad es. bilance aeree o con recipiente)

emolumento di base più 50 %

5.1.3

Bilance con doppio dispositivo indicatore

emolumento di base più 10 %

5.1.4

Bilance con diversi dispositivi di carico accoppiabili

per ogni dispositivo di carico

emolumento di cui ai numeri 5.1.1–5.1.3 più 20 %

5.1.5

Bilance a portate multiple

emolumento di base più 20 %

5.1.6

Bilance a livelli multipli

emolumento di base più 20 %

5.1.7

Supplemento per dispositivi di stampa o registrazione dei risultati della misurazione

10 % dell’emolumento di base, tuttavia al massimo fr. 17.30

5.1.8

Bilance indicatrici del prezzo

pesatura statica

emolumento di base più fr. 69.40

pesatura dinamica

in base al tempo impiegato

5.2

Bilance a funzionamento automatico

in base al tempo impiegato

6

Strumenti di misurazione dei gas di scarico dei motori a combustione

Gli emolumenti di verificazione, escluse le spese per i gas di taratura e di riferimento e il noleggio di strumenti speciali, sono stabiliti come segue:

6.1

Strumenti di misurazione dei componenti gassosi

per strumento

fr. 162.—

6.2

Strumenti di misurazione del fumo diesel

per strumento

fr. 173.—

6.3

Strumenti combinati

per strumento

fr. 324.—

7

Strumenti di misurazione delle quantità di gas

Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

7.1

Contatori

7.1.1

Contatori di gas a pareti deformabili

deflusso nominale in m3/h

il pezzo fr.

fino a

6

21.—

oltre

6 fino a

10

26.60

oltre

10 fino a

16

34.90

oltre

16 fino a

25

39.20

oltre

25 fino a

40

49.––

oltre

40 fino a

65

98.––

oltre

65 fino a

100

153.90

oltre

100 fino a

160

237.80

oltre

160 fino a

250

349.80

oltre

250 fino a

400

447.40

7.1.2

Altri contatori di gas

deflusso nominale in m3/h

il pezzo fr.

fino a

100

490.20

oltre

100 fino a

250

517.90

oltre

250 fino a

400

587.30

oltre

400 fino a

1 000

699.40

oltre

1 000 fino a

2 500

1260.10

oltre

2 500 fino a

4 000

1537.60

oltre

4 000 fino a

10 000

1820.90

Se la verificazione avviene ad alta pressione, gli emolumenti sono riscossi in base al tempo impiegato.

7.2

Dispositivi di conversione, compresa la parte che misura lo stato del gas

il pezzo fr.

Prima verificazione con misurazione precedente

770.—

Verificazione successiva sul luogo d’impiego

307.50

Controllo ulteriore dei fattori p, t e k sul dispositivo elettronico di conversione

231.20

7.3

Colonne di distribuzione di gas naturale ad alta pressione

in base al tempo impiegato

7.4

Parte da devolvere al METAS

7.4.1

Strumenti di misurazione di cui al numero 7.1

30 % dell’emolumento di verificazione

7.4.2

Strumenti di misurazione di cui al numero 7.2

20 % dell’emolumento di verificazione

8

Strumenti di misurazione dell’energia e della potenza elettriche

8.1

Verificazione dei contatori d’elettricità

L’ammontare dell’emolumento per la verificazione riscosso dai laboratori di verificazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compone dell’emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificazione effettuata.

8.1.1

Emolumento di base

fr. 33.50

8.1.2

Supplementi

I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui al numero 8.1.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:

8.1.2.1

Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettromeccanico in caso di controllo a campione secondo la procedura di controllo statistico per contatori d’elettricità

0

8.1.2.2

Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettromeccanico in caso di verificazioni

60

8.1.2.3

Contatori di energia attiva con elemento di misurazione elettronico

60

8.1.2.4

Contatori d’elettricità con la funzione di misurazione dell’energia reattiva

60

8.1.2.5

Contatori d’elettricità con le funzioni di misurazione della potenza o di creazione del profilo di carico

60

8.1.2.6

Misurazioni superiori alla media

in base al tempo impiegato

8.1.3

Calcolo dell’emolumento totale di una commissione

Per commissione si intende la verificazione di contatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso mandante. L’emolumento totale per una commissione si compone di un emolumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni contatore verificato. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui ai numeri 8.1.1 e 8.1.2.

numero di contatori per commissione

emolumento iniziale

emolumento per pezzo

1

fino a 10

900

10

11

fino a 20

300

70

21

fino a 40

500

60

oltre 40

700

55

8.2

Verificazione dei trasformatori di misura induttivi a nucleo indivisibile

L’ammontare dell’emolumento per la verificazione riscosso dai laboratori di verificazione dipende dal numero di funzioni da controllare e si compone dell’emolumento di base e dei supplementi. I laboratori di verificazione segnalano al METAS i supplementi calcolati in base al tempo impiegato, corredati di una breve descrizione della verificazione effettuata.

8.2.1

Emolumento di base

fr. 94.40

8.2.2

Supplementi

I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui al numero 8.2.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:

8.2.2.1

Prova d’isolazione

tensione massima del materiale elettrico

fino a 1,2 kV

35

oltre 1,2 kV

fino a 36 kV

100

oltre 36 kV

fino a 52 kV

200

8.2.2.2

Misurazione del rapporto di trasformazione

tensione massima
del materiale elettrico

trasformatori di corrente
e di tensione per il primo
campo di misurazione

trasformatori di tensione
per ogni campo di
misurazione supplementare

fino a 1,2 kV

0

20

oltre 1,2 kV

fino a 36 kV

60

30

oltre 36 kV

fino a 52 kV

180

55

8.2.2.3

Supplemento per trasformatori di corrente

intensità di corrente
primaria nominale

per il primo nucleo

per ogni nucleo in più

fino a 800 A

0

20

oltre 800 A

fino a 2000 A

70

35

oltre 2000 A

fino a 5000 A

250

70

8.2.2.4

Grandezze nominali secondarie divergenti dai valori normati convenzionali

in base al tempo impiegato

8.2.3

Calcolo dell’emolumento totale di una commissione

Per commissione si intende la verificazione di trasformatori dello stesso tipo eseguita in un medesimo luogo, in tempi ravvicinati e per lo stesso mandante. L’emolumento totale per una commissione si compone di un emolumento iniziale e di un emolumento per pezzo riscosso per ogni trasformatore verificato. L’emolumento iniziale e l’emolumento per pezzo sono espressi in percentuale dell’emolumento cumulato di cui ai numeri 8.2.1 e 8.2.2.

numero di trasformatori per commissione

emolumento iniziale

emolumento per pezzo

1

fino a 3

0

100

4

fino a 9

50

85

10

fino a 18

200

70

oltre 18

550

50

8.3

Verificazione di altri trasformatori di misura

L’emolumento per la verificazione di trasformatori diversi da quelli di cui al numero 8.2 è riscosso in base al tempo impiegato.

8.4

Procedura di controllo statistico per i contatori d’elettricità

8.4.1

Disposizioni generali

Gli emolumenti di cui al numero 8.4 sono fatturati all’utilizzatore. Se l’utilizzatore si fa rappresentare da un mandatario che funge da interlocutore esclusivo del laboratorio di verificazione e del METAS per il lotto in questione, gli emolumenti sono fatturati al mandatario. Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori rappresentati dallo stesso mandatario, tutti gli emolumenti e le parti degli emolumenti a carico di questi utilizzatori sono fatturati al mandatario.

8.4.2

Controllo dei campioni di un lotto

L’emolumento per il controllo dei campioni di un lotto è calcolato in base agli emolumenti di cui al numero 8.1. Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, l’emolumento per il controllo dei campioni è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota di lotto.

8.4.3

Formalità amministrative relative a un lotto

L’emolumento per le formalità amministrative relative a un lotto si compone dell’emolumento di base e di supplementi. Tale emolumento è dovuto ogni qualvolta è controllato un campione del lotto, a prescindere dal risultato del controllo.

8.4.3.1

Emolumento di base

Se un lotto comprende contatori di diversi utilizzatori, l’emolumento di base è ripartito tra gli utilizzatori in base alla rispettiva quota di lotto.

Se approva o ordina altre procedure almeno equivalenti sul piano statistico, in singoli casi il METAS può fissare un emolumento di base più basso.

fr. 9540.––

8.4.3.2

Supplementi

I seguenti supplementi, espressi in percentuale dell’emolumento di base di cui al numero 8.4.3.1 o calcolati in base al tempo impiegato, sono cumulati e aggiunti all’emolumento di base:

8.4.3.2.1

Per ogni utilizzatore o mandatario

1,4

8.4.3.2.2

Per ogni utilizzatore o mandatario, se la notifica avviene prima del 1° gennaio del terzo anno successivo alla fabbricazione del contatore

4,5

8.4.3.2.3

In caso di impegno superiore alla media per le formalità amministrative relative al lotto (fatturazione solo con l’autorizzazione del METAS)

in base al tempo impiegato

8.5

Parte da devolvere al METAS

8.5.1

per i contatori d’elettricità, per ogni verificazione

per pezzo: 17 % dell’emolumento di base di cui al numero 8.1.1

8.5.2

per i trasformatori di misura induttivi a nucleo indivisibile, per ogni verificazione

per pezzo: 17 % dell’emolumento di base di cui al numero 8.2.1

8.5.3

per trasformatori di misura diversi da quelli di cui al numero 8.5.2, per ogni verificazione

per pezzo: 17 % dell’emolumento in base al tempo impiegato (n. 8.3)

8.5.4

Per i contatori d’elettricità verificati secondo la procedura di controllo statistico

8.5.4.1

Controllo dei campioni di un lotto: parte dell’emolumento da devolvere di cui al numero 8.5.1

8.5.4.2

Formalità amministrative relative a un lotto, a prescindere dal risultato del controllo: 34 % dell’emolumento di base di cui al numero 8.4.3.1

Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

9

Misuratori di energia termica

Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

9.1

Sensori di portata con deflusso nominale

il pezzo fr.

fino a

6 m3/h

98.30

oltre

6 m3/h

fino a

15 m3/h

139.90

oltre

15 m3/h

fino a

100 m3/h

190.80

oltre

100 m3/h

in base al tempo impiegato

Riduzione degli emolumenti per pezzo per i misuratori compresi nella stessa commissione e con deflusso nominale fino a 6 m3/h, allacciamento e posizione di montaggio uguali

6

fino a

10 pezzi

8 %

11

fino a

19 pezzi

17 %

a partire da

20 pezzi

26 %

9.2

Calcolatori di calore e di freddo

105.20

9.3

Sonde di temperatura, il paio

115.60

9.4

L’emolumento per un misuratore di energia termica completo è pari alla somma dei relativi emolumenti di cui ai numeri 9.1–9.3.

9.5

Contatori d’acqua calda con deflusso nominale

il pezzo fr.

fino a

2 m3/h

80.60

oltre

2 m3/h

fino a

6 m3/h

97.30

oltre

6 m3/h

fino a

15 m3/h

131.—

oltre

15 m3/h

fino a

100 m3/h

164.50

oltre

100 m3/h

in base al tempo impiegato

La riduzione degli emolumenti per pezzo è calcolata secondo il numero 9.1.

9.6

Contatori di calore del vapore surriscaldato

in base al tempo impiegato

9.7

Parte da devolvere al METAS per gli strumenti di misurazione di cui al numero 9

15 % dell’emolumento
di verificazione

10

Strumenti di misurazione in relazione alla radioprotezione

Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

10.1

Strumenti di misurazione per il controllo di dispositivi di radiodiagnostica

il pezzo fr.

dosimetri per la radiologia convenzionale con 1 rilevatore


647.—

per rilevatore addizionale

289.—

dosimetri per la radiologia dentale

254.—

dosimetri per il prodotto dose-superficie

393.—

dosimetri per il prodotto dose-lunghezza

254.—

chilovoltometri (non-invasivi)

231.—

misuratori del prodotto mAs (invasivi)

162.—

cronometri di esposizione

162.—

sensitometri

243.—

densitometri

173.—

fotometri, luxmetri

98.––

10.2

Strumenti di misurazione delle radiazioni esterne

strumenti con fino a 10 punti di misurazione

173.—

prove di apparecchiature complesse quali strumenti per il controllo dell’ambiente, camere di ionizzazione di riferimento, apparecchi con più rilevatori o più qualità di radiazioni, dispositivi elettronici, funzioni d’allarme

347.—

10.3

Strumenti di misurazione della contaminazione superficiale

strumenti portatili, monitor per il suolo, monitor per mani e piedi per al massimo quattro nuclidi

173.—

strumenti con esigenze più elevate (monitor per mani e piedi per più di quattro nuclidi, monitor per indumenti, monitor per il corpo)

347.—

10.4

Strumenti di misurazione elettronici della concentrazione di radon

un solo punto di misurazione durante la misurazione comparativa annuale del laboratorio di verificazione

347.—

in tutti gli altri casi

in base al tempo impiegato

10.5

Strumenti per misurare l’attività
(principio della camera di ionizzazione a pozzetto)

10.5.1

verificazione di sorgenti di radiazioni gamma, misurazione di controllo per al massimo cinque nuclidi e relative impostazioni

1237.—

10.5.2

verificazione di sorgenti di radiazioni gamma e beta, misurazione di controllo per al massimo cinque nuclidi e relative impostazioni

1410.—

10.5.3

misurazione di controllo per ogni ulteriore nuclide e relativa impostazione

23.—

10.5.4

misurazione comparativa del tipo A con Tc‑99m

520.—

10.5.5

misurazione comparativa del tipo A con I‑131

694.—

10.5.6

misurazione comparativa del tipo B

347.—

10.6

Parte da devolvere al METAS

10.6.1

Strumenti di misurazione di cui ai
numeri 10.1–10.5.2

10 % dell’emolumento di verificazione

10.6.2

Strumenti di misurazione di cui ai
numeri 10.5.4–10.5.6

15 % dell’emolumento di verificazione

11

Sistemi dosimetrici di riferimento per la radioterapia

11.1

Gli emolumenti dei laboratori di verificazione sono riscossi in base al tempo impiegato.

L’utilizzazione di sale di irradiazione e della loro strumentazione è fatturata a parte.

11.2

Parte dell’emolumento da devolvere al METAS

per ogni strumento verificato

fr. 116.—

12

Strumenti di misurazione per la circolazione stradale

Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

per strumento fr.

12.1

Strumenti di misurazione della velocità mediante radar

1491.—

12.2

Laserscanner

2139.—

12.3

Tachigrafi montati sui veicoli

728.—

12.4

Sistema di misurazione per spire induttive o sensore piezo

954.––

12.5

Spire induttive o sensore piezo

per la prima corsia

694.—

per ogni successiva corsia nel medesimo posto

405.—

12.6

Strumenti d’esame per la taratura dei dispositivi di misura per determinare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP)

Sistemi di prova standard

225.––

Sistemi di prova speciali

318.––

12.7

Parte dell’emolumento da devolvere al METAS

12.7.1

Strumenti di misurazione di cui ai numeri 12.1–12.5

Parte per il controllo annuale, per laboratorio di verificazione e per anno

fr. 1577.—

Parte per ogni strumento verificato

7,5 % dell’emolumento di verificazione

12.7.2

Strumenti d’esame di cui al numero 12.6

Parte per ogni dispositivo verificato

10 % dell’emolumento di verificazione

13

Strumenti di misurazione dei gas di scarico di impianti a combustione

Gli emolumenti di verificazione sono stabiliti come segue:

per ogni prova
effettuata
fr.

13.1

Prova generale

44.—

Controllo dell’ermeticità

9.—

Termometro per i gas di scarico

29.—

Termometro per l’aria di combustione

24.—

Volume campione per la determinazione dell’indice di fuliggine

24.—

O2

24.—

CO

24.—

NO

24.—

CO/H2

20.—

NO2

20.—

13.2

Parte da devolvere al METAS

10 % dell’emolumento di verificazione