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Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce)

del 7 dicembre 2012 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 4 della legge del 5 ottobre 1990 1 sull’informazione dei consumatori; visto l’articolo 46 a della legge del 21 marzo 1997 2 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

ordina:

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina gli obblighi relativi alla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria che sono forniti ai consumatori e il controllo della dichiarazione.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

  1. pelliccia: pelame di mammiferi, eccetto:1.gli esemplari domestici delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina,2.i lama e gli alpaca;
  2. prodotto di pellicceria: prodotto in pelliccia o che contiene pelliccia.

Sezione 2 Obblighi di dichiarazione

Art. 2a3 Dichiarazione dell’autenticità della pelliccia

Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve apporvi la dichiarazione «vera pelliccia».

Art. 3 Dichiarazione della specie animale

Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il nome scientifico e il nome zoologico della specie animale da cui è stato ottenuto il pelame.

Art. 4 Dichiarazione dell’origine del pelame

Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare l’origine del pelame.

L’origine del pelame è il Paese in cui l’animale è stato cacciato o in cui è stato allevato e tenuto fino all’età di macellazione.

Se non è possibile dimostrare il Paese di origine del pelame, occorre indicare la più grande zona geografica limitrofa di provenienza dell’animale. 4

Se non è possibile dimostrare la zona geografica di origine del pelame, occorre apporre la dichiarazione «origine sconosciuta». 5

Art. 5 Dichiarazione del modo di ottenimento del pelame

Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve indicare il modo di ottenimento del pelame.

Il modo di ottenimento va indicato come segue:

  1. se gli animali sono stati cacciati: «da caccia con trappole non autorizzata in Svizzera» o «da caccia senza trappole»;
  2. se gli animali sono stati allevati: «da allevamento in gabbie con fondo a griglia non autorizzato in Svizzera», «da allevamento in gabbie senza fondo a griglia», «da allevamento in gabbie con pareti fisse senza fondo a griglia» o «da allevamento in parchi».6

Se non è possibile dimostrare un’indicazione ai sensi del capoverso 2, il modo di ottenimento va indicato nel modo seguente: «modo di ottenimento sconosciuto – può essere stato ottenuto mediante una forma di allevamento o di caccia non autorizzata in Svizzera». 7

Art. 6 Dichiarazione in caso di prodotti composti da più pelami

In caso di prodotti composti da più di tre pelami di specie animale, Paesi d’origine e modi di ottenimento diversi, devono essere apposte le dichiarazioni di cui agli articoli 3–5 per i tre pelami presenti in maggiore quantità.

Art. 78 Collocazione e lingua della dichiarazione

L’autenticità della pelliccia, l’origine e il modo di ottenimento del pelame nonché la specie animale da cui è stato ottenuto vanno indicati in modo ben visibile e facilmente leggibile sul prodotto stesso. Queste dichiarazioni devono essere scritte su un’etichetta incollata o fissata in altro modo al prodotto oppure sul cartellino del prezzo.

Le dichiarazioni di cui agli articoli 2 a –6 devono figurare in almeno una lingua ufficiale della Confederazione.

Sezione 3 Controllo della dichiarazione

Art. 8 Controllo autonomo

Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 2 a ‒7. 9

Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve allestire sistemi e procedure che permettono di fornire a titolo gratuito le necessarie informazioni alle autorità che le richiedono.

Art. 9 Organo di controllo

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) 10 controlla se le dichiarazioni sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza.

Per lo svolgimento dei controlli può ricorrere a enti privati o pubblici.

Può chiedere all’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 11 di comunicare per un periodo stabilito dati concernenti la dichiarazione doganale relativa all’importazione di pellicce o prodotti di pellicceria ben definiti.

Art. 10 Svolgimento dei controlli

I controlli dell’USAV avvengono:

  1. sotto forma di controlli a campione presso i punti vendita; oppure
  2. sotto forma di controlli mirati, se vi sono motivi fondati per ritenere che una dichiarazione non è conforme alle prescrizioni.

L’USAV può controllare bollettini di consegna, contratti, fatture e altri documenti utili e se necessario prelevare campioni da identificare e disporne l’analisi. A tal fine può accedere durante l’orario normale di lavoro ai locali commerciali di chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori.

Se dai controlli risulta che la dichiarazione non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, l’USAV informa chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori in merito all’esito dei controlli dando all’interessato la possibilità di pronunciarsi.

Se la dichiarazione non è rettificata entro il termine stabilito dall’USAV, esso dispone la rettifica della dichiarazione. 12

Art. 11 Emolumenti

Se dai controlli risulta che l’obbligo di dichiarazione è stato violato, la persona che ha violato il suddetto obbligo deve pagare un emolumento volto a coprire le spese di controllo.

L’emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.

La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 13 sugli emolumenti.

Sezione 4 Sanzioni penali

Art. 1214

Chiunque viola le disposizioni relative alla dichiarazione di cui agli articoli 2 a –7 è punito secondo l’articolo 11 della legge del 5 ottobre 1990 sull’informazione dei consumatori.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 13 Modifica del diritto vigente

... 15

Art. 14 Disposizione transitoria

Le pellicce e i prodotti di pellicceria non conformi alle disposizioni della presente ordinanza possono ancora essere forniti ai consumatori fino al 28 febbraio 2014.

Art. 14a16 Disposizione transitoria della modifica del 19 febbraio 2020

Le pellicce e i prodotti di pellicceria che non corrispondono alle disposizioni della modifica del 19 febbraio 2020 possono ancora essere dichiarati entro il 31 agosto 2020 secondo il diritto anteriore e dopo tale data possono ancora essere consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 2013.