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Ordinanza sugli aiuti finanziari alle organizzazioni di consumatori del 1° aprile 1992 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 13 della legge federale del 5 ottobre 1990 1
sull’informazione dei consumatori (LIC),

ordina:

Art. 1 Organizzazioni dei consumatori (art. 5 cpv. 1 LIC)

Possono essere concessi aiuti finanziari alle seguenti organizzazioni di consumatori:

  1. Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana (ACSI);
  2. Fédération romande des consommateurs (FRC);
  3. Schweizerisches Konsumentenforum (kf);
  4. Stiftung für Konsumentenschutz (SKS).2

Altre organizzazioni che rivendicano aiuti finanziari ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 LIC devono inoltrarne domanda all’Ufficio federale del consumo (UFDC) e provare che adempiono alle esigenze fissate nella LIC.

Art. 2 Altre organizzazioni (art. 5 cpv. 2 LIC)

Le organizzazioni che rivendicano aiuti finanziari per la loro attività di informazione dei consumatori devono inoltrarne domanda all’UFDC e provare che adempiono alle esigenze fissate nella LIC.

Art. 3 Spese computabili

Sono computabili le spese d’informazione obiettiva dei consumatori nei settori del personale, della produzione, della distribuzione e dell’infrastruttura.

Per l’esecuzione di test comparativi sono inoltre computabili le spese d’acquisto del materiale da analizzare e le spese esterne, in particolare per la preparazione e l’esecuzione delle analisi.

Nella fase di negoziazione di accordi sulle dichiarazioni sono computabili, oltre alle spese di cui al capoverso 1, le spese per le indagini preliminari, di elaborazione, di perizia e di negoziazione.

Art. 43 Importo degli aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari non superano il 50 per cento delle spese computabili.

Eventuali entrate delle organizzazioni non sono dedotte dalle spese lorde computabili.

Art. 4a4 Riduzione degli aiuti finanziari concessi alle organizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1

Se dai conti annuali dell’anno precedente risulta che il capitale proprio delle organizzazioni di consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1, comprese le riserve libere e le riserve vincolate, ammonta a più del 50 per cento delle spese annuali dell’anno precedente, dagli aiuti finanziari viene dedotto l’importo che supera tale percentuale massima.

Se il superamento dell’importo massimo di cui al capoverso 1 è da ricondurre a circostanze occasionali, in casi motivati la riduzione degli aiuti finanziari può non essere applicata.

Art. 55 Ripartizione degli aiuti finanziari

Nel caso in cui i mezzi stanziati non siano sufficienti a coprire il 50 per cento delle spese computabili, gli aiuti finanziari sono assegnati come segue:

  1. le organizzazioni dei consumatori di cui all’articolo 1 capoverso 1 ottengono, su richiesta, almeno il 90 per cento dell’importo totale, da ripartire nel modo seguente:1.un quarto è ripartito tra di esse in parti uguali e versato quale anticipo,2.tre quarti sono ripartiti proporzionalmente alle spese computabili;
  2. le organizzazioni di cui all’articolo 2 ottengono al massimo il 10 per cento dell’importo totale, ripartito proporzionalmente alle spese computabili.

L’UFDC emana una decisione.

Art. 6 Aiuti finanziari per l’esecuzione di test comparativi

Possono essere concessi aiuti finanziari per l’esecuzione di test comparativi se a tutte le organizzazioni di consumatori interessate è stata data la possibilità di partecipare in modo appropriato all’elaborazione dei test e se i risultati sono stati messi a loro disposizione per utilizzazione appropriata.

Art. 7 Test comparativi

I test per i quali si concedono aiuti finanziari devono:

  1. valutare comparativamente merci o servizi della stessa natura o caratteristiche specifiche di merci o servizi che sono di particolare interesse per i consumatori;
  2. concernere oggetti che, al momento della scelta, siano quanto possibile rappresentativi per il relativo mercato;
  3. concernere oggetti acquistati a caso, come usualmente fa il consumatore sul mercato.

Art. 8 Programmi dei test

I programmi dei test devono tener conto delle norme riconosciute e delle prescrizioni legali applicabili agli oggetti da esaminare e ai metodi di analisi, sempre che tali norme e prescrizioni siano rilevanti per l’impostazione e l’esecuzione di test attendibili.

I programmi vanno elaborati in modo da garantire l’esecuzione ineccepibile dei test, se del caso avvalendosi di specialisti del ramo.

Nel caso in cui determinate caratteristiche possano essere valutate solo soggettivamente, si deve farne menzione nel rapporto sul test. Inoltre, per assicurare la massima obiettività, vanno adottati provvedimenti adeguati (aumento del numero di analisi, criteri di valutazione differenziati).

Art. 9 Risultati dei test

Prima della pubblicazione, i risultati dei test sono sottoposti al produttore, importatore o fornitore affinché presenti le proprie osservazioni. Il termine per rispondere deve essere tale da consentire di tener conto di eventuali obiezioni.

I risultati riconducibili manifestamente ad errori accidentali non possono essere pubblicati senza un’indicazione in merito.

Art. 10 Consultazione della documentazione relativa ai test

Il produttore, importatore o fornitore è legittimato a consultare la documentazione che lo concerne relativa allo svolgimento del test. Il diritto di consultazione si estingue due mesi dopo la pubblicazione dei risultati.

Art. 11 Procedura

Le domande di aiuti finanziari per le attività di informazione dei consumatori e per l’esecuzione di test devono essere inoltrate, sul relativo modulo, all’UFDC del consumo con il preventivo delle spese. L’UFDC decide quale attività finanziare e si occupa del coordinamento.

Gli aiuti finanziari per la negoziazione di accordi sulle dichiarazioni sono concessi unicamente se le organizzazioni che ne hanno inoltrato domanda si sono messe d’accordo sulla rispettiva rappresentanza nelle negoziazioni e sulla ripartizione delle spese. L’UFDC si occupa del coordinamento.

Art. 12 Disposizioni finali

Per il 1992 gli aiuti finanziari sono concessi in virtù delle disposizioni della presente ordinanza, nei limiti dei fondi stanziati.

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 1992.