L’esportazione e la mediazione dei beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili elencati nell’allegato necessitano di un’autorizzazione specifica della Segreteria di Stato dell’economia (SECO); ciò vale anche se i beni vengono rispediti al fornitore iniziale.
946.202.3 — OICoM
Ordinanza sull’esportazione e la mediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili (OICoM)
del 25 novembre 2020 (Stato 1° luglio 2021)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 6 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 1996 1
sul controllo dei beni a duplice impiego (LBDI),
ordina:
Art. 1 Obbligo d’autorizzazione
Art. 2 Deroghe
Non è necessaria alcuna autorizzazione se i beni:
- vengono esportati da autorità svizzere di perseguimento penale o dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) nel quadro di impieghi internazionali o a scopo di d’istruzione;
- vengono esportati da truppe svizzere e dai relativi membri nel quadro di impieghi internazionali o a scopo d’istruzione;
- vengono utilizzati da servizi di soccorso svizzeri nel quadro di impieghi di ricerca e salvataggio all’estero.
Art. 3 Rifiuto
L’autorizzazione è rifiutata:
- se vi sono ragioni di supporre che il bene venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione;
- in presenza di uno dei motivi di rifiuto di cui all’articolo 6 LBDI o all’articolo 6 dell’ordinanza del 3 giugno 20162 sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI).
Art. 4 Competenze nella procedura per il rilascio delle autorizzazioni
La SECO decide in merito al rilascio o al rifiuto dell’autorizzazione d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dopo aver consultato il SIC.
Se non è possibile giungere a un accordo, decide il Consiglio federale su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR).
Art. 5 Rapporto con l’ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego
In tutti gli altri casi l’esportazione e la mediazione di beni avvengono secondo quanto disposto dall’OBDI 3 .
Art. 6 Adeguamento dell’allegato
Il DEFR adegua l’allegato della presente ordinanza qualora negli allegati della OBDI 4 vengano introdotte modifiche determinanti anche per la presente ordinanza.
Art. 7 Abrogazione di un altro atto normativo
L’ordinanza del 13 maggio 2015 5 sull’esportazione e l’intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili è abrogata.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.
Allegato6
(art. 1 e 6)
Beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili
Con il termine beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili si intendono le merci, le tecnologie e i prodotti di software seguenti che figurano nell’allegato 2 OBDI7 con i numeri di controllo delle esportazioni (ECN) sotto indicati:
- 4A005
- 4D004
- 4E001.a, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 4A005 o 4D004
- 4E001.c
- 5A001.f
- 5A001.j
- 5A004
- 5D001, se riguarda il software relativo all’ECN 5A001.f o 5A001.j
- 5D001.e
- 5E001, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A001.f o 5A001.j
- 5D002, se riguarda il software relativo all’ECN 5A004
- 5E002, se riguarda la tecnologia relativa all’ECN 5A004