Sono vietate la fornitura, la vendita e l’attività di mediazione di beni d’armamento a destinatari nella Repubblica dell’Iraq, fatti salvi il Governo iracheno e la forza multinazionale ai sensi della risoluzione 1546 (2004) 5 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 6
Il capoverso 1 si applica in quanto non siano applicabili la legge del 13 dicembre 1996 7 sul materiale bellico e la legge del 13 dicembre 1996 8 sul controllo dei beni a duplice impiego come pure le relative ordinanze d’esecuzione.