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946.231.169.9

Ordinanza
che istituisce provvedimenti nei confronti
della Repubblica del Sudan del Sud

del 12 agosto 2015 (Stato 20 agosto 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb),

ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito, a destinazione della Repubblica del Sudan del Sud o per un uso nella Repubblica del Sudan del Sud, di materiale d’armamento d’ogni genere, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari, nonché i relativi accessori e pezzi di ricambio.

Sono vietati la fornitura diretta o indiretta di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione, la consulenza tecnica e la messa a disposizione di mercenari armati, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale di cui al capoverso 1 oppure in relazione ad attività militari nella Repubblica del Sudan del Sud. 2

I divieti di cui ai capoversi 1 e 2 non si applicano alla vendita, alla fornitura, all’esportazione e al transito:

  1. di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere il personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione delle Nazioni Unite nella Repubblica del Sudan del Sud e delle forze di sicurezza ad interim delle Nazioni Unite per Abyei, o a essere utilizzati da detto personale;
  2. di indumenti di protezione, inclusi i giubbotti e i caschi antiproiettile, destinati all’uso individuale da parte del personale delle Nazioni Unite o della Confederazione, dei rappresentanti dei media o del personale umanitario ed esportati temporaneamente nella Repubblica del Sudan del Sud.3

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO), d’intesa con i servizi competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e dopo aver informato il comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito:

  1. di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a scopi umanitari o di protezione nonché delle relative attività di assistenza tecnica e formazione;
  2. di materiale d’armamento e altro materiale connesso che viene esportato temporaneamente nel Sudan del Sud dalle forze di uno Stato in conformità con il diritto internazionale e che contribuisce esclusivamente e direttamente a proteggere o evacuare i cittadini dello Stato stesso e le persone su cui quest’ultimo ha responsabilità consolari nel Sudan del Sud;
  3. di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere gli interventi dell’unità regionale dell’Unione africana contro l’«Esercito di resistenza del Signore», o a essere utilizzati da detta unità.4

La SECO, d’intesa con i servizi competenti del DFAE e in conformità alle decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, può autorizzare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per:

  1. la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento, di altro materiale connesso e delle relative attività di assistenza tecnica e formazione destinati esclusivamente a sostenere l’attuazione del Trattato di pace;
  2. qualsiasi vendita o fornitura di armi o di materiale connesso o la fornitura di assistenza e personale.5

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 6 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 7 sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto:

  1. 8 delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate negli allegati 1 e 2;
  2. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
  3. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
  6. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.9

La SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  1. prevenire casi di rigore;
  2. rispettare contratti esistenti;
  3. onorare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale;
  4. tutelare interessi svizzeri.10

La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con i servizi competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle finanze nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità alle decisioni di tale comitato e alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 11

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. 12 averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi:l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
  3. risorse economiche:i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
  4. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4 Divieto di entrata e di transito

L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate negli allegati 1 e 2. 13

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) può concedere deroghe alle persone di cui all’allegato 1:14

  1. se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
  2. in conformità con il paragrafo 11 della risoluzione 2206 (2015)15 e le decisioni del comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Essa può concedere deroghe alle persone fisiche di cui all’allegato 2:

  1. per motivi umanitari documentati;
  2. se la persona in questione si sposta per partecipare a conferenze internazionali o a un dialogo politico riguardanti la Repubblica del Sudan del Sud; oppure
  3. se la tutela di interessi svizzeri lo esige.16

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 5 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2.

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 4.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 17 .

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 6 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone 18 e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, sono tenute a dichiararli senza indugio alla SECO.

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 7 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 1, 2 o 4 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb.

Chiunque viola l’articolo 6 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste, pubblicazione ed entrata in vigore19

Art. 820 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato 1), sono recepite automaticamente.

Art. 8a21 Pubblicazione

Il contenuto degli allegati 1 e 2 non è pubblicato né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 12 agosto 2015 alle ore 18.00.

Allegato 122

(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 2, 8 e 8 a )

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie23

Nota bene

  1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche, imprese e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal Comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite24.
  2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo alla loro comunicazione da parte delle Nazioni Unite25.

Allegato 226

(art. 2 cpv. 1 lett. a, 4 cpv. 1 e 3, e 8 a )

Persone fisiche soggette alle sanzioni finanziarie e al divieto di entrata e di transito; imprese e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie27