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946.231.179.8

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dello Yemen del 5 dicembre 2014 (Stato 1° giugno 2023) (Stato 1° giugno 2023)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 2002 1 sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione delle risoluzioni 2140 (2014), 2216 (2015), 2511 (2020) e 2664 (2022) 2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 3

ordina:

Sezione 1 Misure coercitive

Art. 14 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine

Sono vietati la vendita, la fornitura, l’esportazione e il transito di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, attrezzature paramilitari nonché relativi accessori e pezzi di ricambio:

  1. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni menzionati nell’allegato;
  2. alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone, dei gruppi o delle organizzazioni di cui alla lettera a.

Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresi i servizi finanziari, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, così come la concessione di mezzi finanziari in relazione con la vendita, la fornitura, l’esportazione, il transito, la fabbricazione o l’impiego di materiale d’armamento di ogni genere, nonché la concessione di mezzi finanziari in relazione ad attività militari, compresa la messa a disposizione di mercenari armati alle persone fisiche e giuridiche, ai gruppi e alle organizzazioni di cui al capoverso 1.

Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996 5 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996 6 sul materiale bellico.

Art. 1a7 Blocco degli averi e delle risorse economiche

Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo:

  1. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni menzionate nell’allegato;
  2. delle persone fisiche, imprese e organizzazioni che agiscono in nome o per conto delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alla lettera a;
  3. delle imprese e organizzazioni di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, imprese e organizzazioni di cui alle lettere a o b.

È vietato trasferire averi alle persone fisiche, imprese o organizzazioni che sottostanno al blocco degli averi, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi o risorse economiche.

Il divieto di cui al capoverso 2 non si applica alla fornitura di aiuti umanitari e al sostegno di altre attività volte a soddisfare i bisogni umani fondamentali da parte di:

  1. Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altri enti e organismi, nonché sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
  2. organizzazioni internazionali;
  3. organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e membri di tali organizzazioni;
  4. organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a strutture umanitarie coordinate dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
  5. membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, organismi affiliati o partner esecutivi delle organizzazioni di cui alle lettere a–d nella misura in cui agiscono in tale veste;
  6. ogni altro soggetto designato dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.8

La Segreteria di Stato dell’economia (SECO) può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati e la liberazione di risorse economiche bloccate se servono a:

  1. prevenire casi di rigore;
  2. rispettare contratti esistenti;
  3. onorare crediti oggetto di una misura o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale; o
  4. tutelare interessi svizzeri.9

La SECO autorizza le deroghe di cui al capoverso 4 d’intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze (DFF) nonché, se del caso, previa notifica al comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e in conformità con le decisioni di tale comitato. 10

Art. 1b11 Deroghe a scopi umanitari

La SECO può, d’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del DFF e in conformità con le decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, concedere deroghe ai divieti di cui agli articoli 1 e 1a:

  1. per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen; o
  2. per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi delle risoluzioni 2140 (2014) e 2216 (2015).

Art. 2 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. 12 averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, trasferimenti della proprietà a titolo di garanzia, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
  2. blocco degli averi:l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari;
  3. risorse economiche:i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
  4. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, compresa la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 3 Divieto di entrata e di transito

L’entrata o il transito in Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)13 può concedere deroghe:

  1. se l’entrata o il transito sono necessari ai fini di una procedura giudiziaria;
  2. 14 in conformità con i paragrafi 16 della risoluzione 2140 (2014) e 3 della risoluzione 2511 (2020) nonché con le decisioni corrispondenti del competente Comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Sezione 2 Esecuzione e disposizioni penali

Art. 4 Controllo ed esecuzione

La SECO sorveglia l’esecuzione delle misure di cui agli articoli 1–1 b . 15

La SEM sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 3.

Il controllo al confine è di competenza dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini 16 .

Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 5 Dichiarazioni obbligatorie

Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 1 a capoverso 1 sono tenute a dichiararlo senza indugio alla SECO. 17

Le dichiarazioni devono indicare i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 6 Disposizioni penali

Chiunque viola gli articoli 1, 1 a o 3 è punito conformemente all’articolo 9 LEmb. 18

Chiunque viola l’articolo 5 è punito conformemente all’articolo 10 LEmb.

Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; essa può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3 Recepimento automatico di liste ed entrata in vigore19

Art. 720 Recepimento automatico di liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggetti alle sanzioni

Le liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni, emanate o aggiornate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ovvero dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (allegato), sono recepite automaticamente. La pubblicazione delle voci secondo l’Allegato non è prevista né nella Raccolta ufficiale delle leggi federali (RU) né nella Raccolta sistematica del diritto federale (RS).

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 5 dicembre 2014 alle ore 18.00.

Allegato21

(art. 1 cpv. 1 lett. a, 1 a cpv. 1 lett. a, 3 cpv. 1 e 7)

Persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni soggette alle sanzioni finanziarie, al divieto di entrata e di transito e al divieto di fornire armamenti

Nota bene

1. Il presente allegato corrisponde alle liste delle persone fisiche e giuridiche, gruppi e organizzazioni indicate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o dal comitato competente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 22 .

2. In generale, la SECO inserisce le liste nella banca dati SESAM (SECO Sanctions Management) il giorno feriale successivo al comunicato delle Nazioni Unite 23 .