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951.25

Legge federale
sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 6 ottobre 2006 (Stato 1° gennaio 2022)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 103 della Costituzione federale 1 ;
visto il rapporto della Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale del 15 novembre 2005 2 ;
visto il parere del Consiglio federale del 10 marzo 2006 3 ,

decreta:

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

La presente legge ha lo scopo di agevolare l’ottenimento di crediti bancari da parte di piccole e medie imprese in Svizzera che siano efficienti e in grado di svilupparsi. 4 Si vuole così promuovere segnatamente la costituzione di tali imprese.

A tal fine la Confederazione può accordare aiuti finanziari a organizzazioni di diritto privato che concedono fideiussioni.

Art. 2 Principi della promozione

Ai fini della promozione la Confederazione bada affinché:

  1. sia tenuto conto delle necessità delle regioni del Paese;
  2. le fideiussioni siano offerte in tutta la Svizzera;
  3. siano tenute in considerazione in particolare le esigenze delle donne dirigenti d’azienda e quelle delle persone che aspirano a un’attività indipendente;
  4. 5 le fideiussioni siano offerte a titolo complementare rispetto al mercato del credito.

Sezione 2 Concessione degli aiuti finanziari

Art. 36 Beneficiari

Possono beneficiare di aiuti finanziari le organizzazioni riconosciute che forniscono garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle piccole e medie imprese in Svizzera che assumono crediti presso banche ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 7 sulle banche.

Art. 4 Condizioni del riconoscimento

Sono riconosciute le organizzazioni:

  1. gestite senza scopo di lucro;
  2. aperte alle imprese di tutti i settori;
  3. 8 indipendenti dall’erogatore del credito sotto il profilo giuridico ed economico;
  4. dirette con professionalità ed efficienza; e
  5. attive a livello sovracantonale.

Il Consiglio federale può limitare il numero delle organizzazioni riconosciute. Queste scelgono liberamente la loro forma organizzativa.

Art. 5 Aiuti finanziari

Gli aiuti finanziari sono versati:

  1. per la copertura di perdite da fideiussioni;
  2. per le spese d’amministrazione.

In casi eccezionali motivati, la Confederazione può mettere a disposizione delle organizzazioni mutui di grado posteriore.

Art. 69 Limite della fideiussione e contributo della Confederazione alla copertura delle perdite

Le organizzazioni riconosciute possono concedere fideiussioni ai sensi della presente legge fino a concorrenza di un milione di franchi.

La Confederazione assume il 65 per cento delle perdite derivanti da fideiussioni ai sensi della presente legge.

Sono fatti salvi gli articoli 71 a –71 d della legge del 25 giugno 1982 10 sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 711 Spese d’amministrazione

La Confederazione partecipa alle spese d’amministrazione che le organizzazioni sostengono per la concessione di fideiussioni, indipendentemente dal contributo dei Cantoni.

Se un’organizzazione distribuisce l’avanzo netto ai proprietari, la Confederazione riduce di un importo equivalente la sua partecipazione alle spese d’amministrazione dell’organizzazione interessata.

Art. 812 Finanziamento

L’Assemblea federale stanzia con decreto federale semplice crediti d’impegno 13 limitati nel tempo per finanziare mutui di grado posteriore secondo l’articolo 5 capoverso 2.

Il volume netto delle fideiussioni che fruiscono della copertura delle perdite secondo l’articolo 6 capoverso 2 non può superare i 600 milioni di franchi.

Gli importi degli aiuti finanziari per la copertura delle perdite prevedibili da fideiussioni e delle spese d’amministrazione sono iscritti nel preventivo.

Sezione 3 Procedura e rimedi giuridici

Art. 9 Riconoscimento e sorveglianza

Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) 14 riconosce su richiesta le organizzazioni che adempiono le condizioni di cui agli articoli 3 e 4. Il riconoscimento può essere vincolato a oneri.

Il DEFR sorveglia il rispetto delle condizioni e degli oneri. Le organizzazioni beneficiarie gli mettono a disposizione le informazioni necessarie a tal fine.

Se un’organizzazione non adempie più le condizioni, il DEFR può revocarle il riconoscimento.

Art. 10 Rimedi giuridici

Le decisioni del DEFR sono impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale.

Sezione 4 Valutazione

Art. 11

Il Consiglio federale riferisce periodicamente all’Assemblea federale sull’adeguatezza, l’efficacia e l’economicità della presente legge.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 12 Esecuzione

Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.

Il DEFR è incaricato dell’esecuzione della presente legge. Può delegare a terzi compiti relativi all’esecuzione.

La delega di compiti d’esecuzione è effettuata mediante mandati di prestazioni.

Art. 13 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Il decreto federale del 22 giugno 1949 15 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri è abrogato.

Le leggi qui appresso sono modificate come segue: … 16

Art. 14 Disposizione transitoria

Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente legge continuano ad essere rette dal decreto federale del 22 giugno 1949 17 inteso a promuovere le cooperative di fideiussione delle arti e mestieri.

Art. 14a18 Disposizione transitoria della modifica del 14 dicembre 2018

I contratti di fideiussione in corso all’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2018 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore fino alla loro scadenza ordinaria.

Art. 15 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Data dell’entrata in vigore:
Art. 1–12: 15 marzo 2007 19
Art. 13–15: 15 luglio 2007 20