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951.251

Ordinanza
sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese

del 12 giugno 2015 (Stato 1° gennaio 2022)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 12 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 2006 1
sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (legge),

ordina:

Sezione 1 Procedura di riconoscimento

Art. 1 Domande di riconoscimento

Le domande di riconoscimento quale organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese di cui all’articolo 9 capoverso 1 della legge vanno indirizzate al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR). 2

La domanda contiene:

  1. gli statuti e i regolamenti dell’organizzazione che concede fideiussioni alle piccole e medie imprese (organizzazione);
  2. i conti annuali degli ultimi tre esercizi;
  3. il piano d’esercizio, il budget dell’anno corrente e i piani finanziari per i successivi tre anni.

Le domande di organizzazioni neocostituite contengono soltanto le informazioni di cui al capoverso 2 lettere a e c.

Il piano d’esercizio menziona in particolare le risorse finanziarie e di personale.

Se esercita anche attività diverse dalla concessione di fideiussioni, il richiedente deve dimostrare che esse non nuocciono alla concessione di fideiussioni.

Art. 2 Decisioni del DEFR

Il DEFR riconosce tante organizzazioni quante sono necessarie alla promozione efficace e finanziariamente conveniente della fideiussione alle piccole e medie imprese.

Sezione 2 Regole della promozione e della fideiussione

Art. 3 Organizzazioni che beneficiano della promozione e scopo della fideiussione

La Confederazione promuove le organizzazioni che, tramite fideiussione solidale ai sensi dell’articolo 496 del Codice delle obbligazioni (CO) 3 , garantiscono crediti bancari a favore di piccole e medie imprese in Svizzera che non sono attive nel settore dell’agricoltura ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 della legge del 29 aprile 1998 4 sull’agricoltura. 5

Le fideiussioni servono esclusivamente a garantire crediti bancari.

La concessione di fideiussioni a favore di operazioni di leasing o di altre forme di finanziamento è esclusa.

Art. 4 Dovere di diligenza

Le organizzazioni esercitano la loro attività con la necessaria diligenza.

In particolare concedono una fideiussione soltanto se:

  1. il richiedente, persona fisica o giuridica:1.è degno di credito,2.non beneficia già, per lo stesso progetto, di una fideiussione ai sensi della legge federale del 25 giugno 19766 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali, di un mutuo della Società svizzera di credito alberghiero (SCA) ai sensi della legge federale del 20 giugno 20037 sulla promozione del settore alberghiero oppure di altri aiuti finanziari o indennità della Confederazione,3.8conferma che l’importo complessivo da garantire, comprensivo della fideiussione richiesta e di eventuali fideiussioni esistenti o concesse da altre organizzazioni riconosciute, non supera 1 milione di franchi;
  2. le prestazioni di mercato, il rendimento e le prospettive dell’impresa beneficiaria sono finanziariamente sostenibili.

Le organizzazioni non possono vincolare la concessione di fideiussioni alla fornitura di altre prestazioni da parte loro.

Le prestazioni dell’Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), della Switzerland Global Enterprise (S-GE) e dell’Agenzia svizzera per la promozione dell’innovazione (Innosuisse) non comportano un doppio sovvenzionamento di cui al capoverso 2 lettera a numero 2. 9

Art. 5 Fondi propri necessari

Le organizzazioni possono contrarre impegni di fideiussione soltanto se il rischio di perdita che assumono non supera il quintuplo dell’importo dei loro fondi propri.

Art. 6 Ammortamento

I crediti garantiti devono essere ammortizzati prima possibile, ma al massimo entro dieci anni.

In caso di difficoltà ad ammortizzare il credito garantito, il termine può essere prorogato fino a un massimo di 15 anni.

Art. 7 Garanzie e partecipazione al rischio

Chi chiede una fideiussione deve per quanto possibile fornire garanzie alla banca creditrice.

L’organizzazione può esigere ulteriori garanzie dal beneficiario conformemente all’articolo 506 CO 10 .

I beneficiari delle fideiussioni devono partecipare equamente alle spese di concessione e di sorveglianza delle fideiussioni nonché al rischio.

Art. 8 Controllo della solvibilità dei beneficiari delle fideiussioni

Le organizzazioni controllano la solvibilità dei beneficiari per la durata della fideiussione e prendono le misure necessarie per evitare perdite.

Art. 9 Recuperi

Se una fideiussione comporta delle perdite, l’organizzazione è tenuta a prendere tutte le misure necessarie per recuperare l’importo del credito.

I recuperi sono destinati alla Confederazione e alle organizzazioni in proporzione alla loro partecipazione alla copertura delle perdite. Le spese documentabili effettuate per recuperare l’importo del credito sono deducibili a eccezione delle spese proprie dell’organizzazione.

Sezione 3 Aiuti finanziari

Art. 10 Convenzione

Il DEFR stipula con ogni organizzazione riconosciuta una convenzione di diritto pubblico sugli aiuti finanziari. 11

La convenzione disciplina in particolare:

  1. il tipo, l’entità e l’indennizzo delle prestazioni che devono essere fornite dall’organizzazione;
  2. 12 gli obiettivi misurabili per l’evoluzione delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite;
  3. 13 il metodo e le aliquote per il calcolo dei contributi della Confederazione alle spese d’amministrazione;
  4. le modalità di versamento e le direttive concernenti i rapporti periodici, i controlli di qualità, la stesura del preventivo e la contabilità;
  5. la documentazione relativa alle perdite necessaria per il conteggio;
  6. la procedura in caso di controversie;
  7. le misure che le organizzazioni devono prendere secondo l’articolo 8 capoverso 2 della legge per limitare il volume delle fideiussioni.

Le convenzioni sono stipulate di norma per un periodo di quattro anni.

Art. 11 Determinazione del contributo per la copertura delle perdite

Gli elementi determinanti per il calcolo del contributo per la copertura delle perdite sono:

  1. il credito garantito indicato nel contratto di fideiussione, una volta dedotti gli ammortamenti versati;
  2. eventuali interessi, commissioni bancarie e altre spese comprovabili secondo l’articolo 499 CO14.

La perdita da fideiussioni di cui al capoverso 1 non può superare l’importo massimo del contratto di fideiussione e l’importo massimo secondo l’articolo 6 della legge.

Art. 1215 Spese d’amministrazione

Le spese d’amministrazione di cui all’articolo 7 capoverso 1 della legge comprendono le spese per l’esame delle domande, le spese di sorveglianza e i premi di rischio.

Per il calcolo del contributo della Confederazione alle spese d’amministrazione è determinante il raggiungimento degli obiettivi previsti all’articolo 10 capoverso 2 lettera b.

In seguito alla distribuzione dell’avanzo netto ai proprietari di cui all’articolo 7 capoverso 2 della legge, la Confederazione riduce il suo contributo alle spese d’amministrazione al più tardi nel corso dell’anno civile seguente.

Art. 13 Conteggio

Le organizzazioni presentano alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) il conteggio e i documenti di cui necessita per determinare il contributo per la copertura delle perdite e alle spese d’amministrazione.

La SECO fissa l’importo del contributo definitivo per la copertura delle perdite e alle spese d’amministrazione.

Art. 14 Versamenti

Gli aiuti finanziari sono versati entro i limiti dei crediti iscritti nel preventivo annuale.

Prima della fissazione degli importi definitivi e in base a stime attendibili del volume delle fideiussioni, delle nuove fideiussioni e delle quote di perdite possono essere versati anticipi fino a concorrenza dell’80 per cento del previsto contributo alle spese d’amministrazione.

Gli aiuti finanziari possono anche essere versati, a titolo fiduciario e con uno scopo ben preciso, a un’organizzazione mantello del settore fideiussorio. L’organizzazione mantello non ha diritto ai contributi ed è soggetta alla legge soltanto per quanto attiene alle attività fiduciarie svolte su incarico delle organizzazioni che hanno diritto ai contributi.

La Confederazione fornisce prestazioni alle organizzazioni unicamente se queste adempiono con la necessaria diligenza i compiti legali o contrattuali assegnati loro.

Art. 15 Mutui di grado posteriore

Al fine di promuovere le attività delle organizzazioni riconosciute il DEFR può, su richiesta, accordare loro mutui di grado posteriore se la Confederazione ha un particolare interesse all’adempimento del compito assegnato, in particolare se vi è il rischio che a breve termine gli impegni di fideiussione raggiungano il quintuplo dell’importo dei fondi propri di dette organizzazioni e che la domanda di fideiussioni non possa più essere soddisfatta.

I mutui di grado posteriore sono accordati unicamente se l’organizzazione dimostra che le misure di autofinanziamento ragionevolmente esigibili dalla stessa e le possibilità di finanziamento sono state esaurite.

Le modalità di rimborso sono definite nella convenzione.

Sezione 4 Finanziamento

Art. 1616

Il DEFR decide in merito alla liberazione di crediti entro i limiti dei crediti d’impegno conformemente all’articolo 8 capoverso 1 della legge.

Sezione 5 Controllo e sorveglianza

Art. 17 Controllo

Le organizzazioni sono tenute a:

  1. comunicare alla SECO qualsiasi modifica dei loro statuti o regolamenti;
  2. presentarle ogni anno il loro rapporto di gestione riveduto insieme ai conti annuali;
  3. fornirle periodicamente indicazioni sul probabile importo delle loro perdite da fideiussioni.

Esse devono far esaminare i loro conti annuali da un organo di revisione che soddisfi i requisiti dell’ordinanza del 22 agosto 2007 17 sui revisori.

Art. 18 Sorveglianza

La SECO sorveglia l’adempimento dei compiti legali o contrattuali da parte delle organizzazioni.

Può esigere in qualsiasi momento dalle organizzazioni le informazioni e i documenti necessari all’adempimento di tale compito.

Sezione 6 Disposizioni finali

Art. 19 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 28 febbraio 2007 18 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese è abrogata.

Art. 20 Disposizioni transitorie

Le fideiussioni concesse prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza sono ancora rette dalle disposizioni dell’ordinanza del 15 ottobre 1998 19 concernente l’assunzione delle perdite su fideiussioni con rischio elevato o dell’ordinanza del 28 febbraio 2007 20 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

Le decisioni relative ai riconoscimenti basate sull’ordinanza del 28 febbraio 2007 sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese rimangono valide.

Art. 20a21 Disposizione transitoria della modifica del 22 maggio 2019

I contratti di fideiussione in corso all’entrata in vigore della modifica del 22 maggio 2019 rimangono in essere conformemente al diritto anteriore 22 fino alla loro scadenza ordinaria.

Art. 21 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.