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951.262 OPCR 20

Ordinanza sui provvedimenti per i casi di rigore concernenti le imprese in relazione all’epidemia di COVID-19 (Ordinanza COVID-19 casi di rigore 2020, OPCR 20)

del 25 novembre 2020 (Stato 1° maggio 2025)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 9 lettere a e c, 12 nonché 19 capoverso 2 della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 1 , 2

ordina:

Sezione 1 ...

Art. 1

Sezione 2 Requisiti delle imprese3

Art. 24

Art. 2a5

Art. 3a56

Art. 5a7

Art. 5b8

Art. 6 Limitazione dell’impiego

... 9

Se un’impresa individuale che ha percepito contributi non rimborsabili consegue un utile di liquidazione al momento della cessazione definitiva dell’attività, per quel che concerne tale utile i requisiti di cui al capoverso 1 lettera a nella relativa versione in vigore, rispettivamente del 25 novembre 2020 10 , del 18 dicembre 2020 11 , del 13 gennaio 2021 12 o del 31 marzo 2021 13 , sono considerati rispettati. 14

Sezione 3 Requisiti concernenti l’impostazione dei provvedimenti per i casi di rigore

Art. 7 e 815

Art. 8a a 8f16

Art. 917 Comunicazione dei dati

Il contratto che il Cantone conclude con un’impresa relativo alla concessione di contributi, mutui, fideiussioni o garanzie oppure la decisione cantonale prevede che il Cantone possa ottenere i dati sull’impresa in questione da altri servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni o comunicare a tali servizi i dati sull’impresa, se questo è necessario per la valutazione delle richieste, la gestione degli aiuti finanziari e la lotta agli abusi.

Art. 1018 Quadro temporale

Per i mutui, le fideiussioni o le garanzie per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione alle eventuali perdite, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

Per i contributi non rimborsabili per i quali il Cantone può chiedere la partecipazione della Confederazione ai costi, le richieste sono presentate ai Cantoni al più tardi entro il 30 giugno 2022.

Art. 1119 Gestione da parte dei Cantoni e lotta agli abusi

La Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che un Cantone subisce a causa di provvedimenti da esso adottati per i casi di rigore concernenti le imprese soltanto se il Cantone:

  1. adotta misure adeguate per la gestione di mutui, garanzie o fideiussioni;
  2. 20 dopo il verificarsi di perdite su mutui, fideiussioni e garanzie adotta misure adeguate per poter recuperare l’importo di credito;
  3. lotta contro gli abusi mediante mezzi adeguati.

Se il Cantone concede o accetta postergazioni per i propri crediti derivanti dai provvedimenti per i casi di rigore secondo il capoverso 1 lettera a, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora tali postergazioni avvengano nell’ambito di una procedura concordataria, di un risanamento finanziario extragiudiziale finalizzato al proseguimento della parte essenziale dell’impresa o di una liquidazione iscritta nel registro di commercio e non comportino per la Confederazione e il Cantone un aumento dei rischi finanziari. Per le postergazioni che riguardano crediti nei confronti di un’impresa con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della Segreteria di Stato dell’economia (SECO). 21

Se il Cantone rinuncia parzialmente o interamente a far valere crediti nei confronti dell’impresa, approva un concordato o cede all’impresa attestati di carenza di beni e di insufficienza del pegno al di sotto del valore nominale, la Confederazione partecipa ai costi e alle perdite che il Cantone subisce a causa di questi provvedimenti per i casi di rigore, soltanto qualora l’esazione del credito appaia priva di probabilità di successo o il dispendio amministrativo e le spese risultino sproporzionati rispetto all’importo scoperto. Per le rinunce che riguardano crediti nei confronti di un’impresa con una cifra d’affari annuale superiore a 5 milioni di franchi, è necessario il consenso preventivo della SECO. 22

I servizi federali competenti per gli aiuti finanziari settoriali COVID-19 nell’ambito della cultura, dello sport, dei trasporti pubblici o dei media sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla SECO e al Controllo federale delle finanze i dati personali e le informazioni di cui questi ultimi necessitano per l’adempimento dei loro compiti.

La Confederazione può effettuare in ogni momento controlli a campione presso i Cantoni. 23

Sezione 4 Procedura e competenze

Art. 1224

Art. 1325 Competenza cantonale

La competenza per la procedura spetta al Cantone nel quale l’impresa aveva la propria sede il 1° ottobre 2020.

Il trasferimento della sede dell’impresa in un altro Cantone lascia invariata la competenza cantonale. 26

Per le imprese individuali non iscritte nel registro di commercio è competente il Cantone di domicilio dell’impresa individuale. 27

Sezione 5 Contributi della Confederazione e rapporti presentati dai Cantoni

Art. 14e 1528

Art. 16

29

30

Art. 17 Momento del pagamento, recupero dell’importo e rimborsi

I Cantoni versano alle imprese l’importo totale garantito e successivamente emettono una fattura alla Confederazione. Possono essere presi in considerazione i cali della cifra d’affari registrati al massimo sino al 31 dicembre 2021. 31

I contributi della Confederazione sono pagati al Cantone:

  1. 32 nel caso dei mutui rimborsabili: se non sono rimborsati o non sono rimborsati interamente dopo la scadenza del periodo di validità;
  2. 33 nel caso delle fideiussioni: se sono escusse o nel caso delle garanzie se sono richieste;
  3. 34 nel caso dei contributi non rimborsabili: al più tardi entro la fine di dicembre del 2022 oppure, se il Cantone non può emettere la fattura in tempo utile a causa di un procedimento pendente dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro 15 mesi dalla conclusione del procedimento.

Per i contributi non rimborsabili, il Cantone emette una fattura alla Confederazione al più tardi entro il 31 ottobre 2022 oppure, se è pendente un procedimento dinanzi ad autorità amministrative o giudiziarie, entro nove mesi dalla conclusione del procedimento. 35

I ricavi derivanti dal recupero di mutui e fideiussioni, da cui sono dedotti i costi sostenuti per il recupero, sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in funzione dell’effettiva partecipazione ai costi. 36

I rimborsi effettuati da imprese in seguito a indicazioni false e i rimborsi volontari di contributi non rimborsabili nonché altri rimborsi sono ripartiti tra Confederazione e Cantoni in proporzione alla loro effettiva partecipazione ai costi. 37

Art. 18 Rapporti e fatturazione

I rapporti dei Cantoni concernenti i provvedimenti di sostegno concessi o garantiti devono contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. 38 numero IDI, nome e dati sulla cifra d’affari delle imprese che beneficiano di un sostegno;
  2. importo e forma dell’aiuto per singola impresa;
  3. conferma dell’esame del singolo caso e del rispetto dei requisiti che danno diritto al sostegno conformemente alla presente ordinanza;
  4. rapporto sullo stato dei mutui rimborsabili, delle fideiussioni e delle garanzie esigibili pendenti;
  5. rapporto sulle misure per la lotta agli abusi.39

... 40

I rapporti sono presentati mediante una soluzione informatica fornita dalla SECO. Sino al 31 dicembre 2021 i rapporti sono presentati mensilmente, dal 1° gennaio 2022 trimestralmente e dal 1° luglio 2022 semestralmente. 41

... 42

Art. 1943 Restituzione

La Confederazione può trattenere i pagamenti ai Cantoni o chiedere la restituzione dei pagamenti versati a un Cantone se risulta che i requisiti della presente ordinanza o del contratto di cui all’articolo 16 non sono stati rispettati.

Se ha rinunciato, prima dell’entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2025, o rinuncia, dopo l’entrata in vigore di tale modifica, a chiedere la restituzione dei contributi non rimborsabili a un’impresa individuale che al momento della cessazione definitiva dell’attività ha conseguito un utile di liquidazione secondo l’articolo 6 capoverso 2, per quel che concerne tale utile il Cantone:

  1. non è tenuto a rimborsare la Confederazione;
  2. può chiedere alla Confederazione la restituzione dei rimborsi già effettuati.44

Sezione 6 Procedura concordataria, perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Art. 2045

Art. 2146 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l’articolo 725 capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO)47 e del calcolo dell’eccedenza di debiti secondo l’articolo 725 capoverso 2 CO, non sono considerati capitale di terzi:

  1. i mutui che il Cantone concede come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza;
  2. i crediti che il Cantone garantisce mediante fideiussione o garanzia come provvedimento per i casi di rigore in conformità alla presente ordinanza.

Sezione 7 Disposizioni finali

Art. 2248

Art. 22a49

Art. 23 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2020.

Fatti salvi i capoversi 3 e 5, la presente ordinanza ha effetto sino al 31 dicembre 2021. 50

Fatto salvo il capoverso 4, l’articolo 21 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

Il capoverso 3 entra in vigore se entra in vigore la modifica della legge COVID-19 del 25 settembre 2020 che proroga la durata di validità del suo articolo 9 lettera c sino al 31 dicembre 2031.

Gli articoli 9, 11, 13, 17 capoversi 2 lettere a e b e 3 nonché gli articoli 18 capoverso 1 e 19 hanno effetto sino al 31 dicembre 2031. 51

Allegato52

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