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955.023 ORD-UDSC

Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (Ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC) dell’11 ottobre 2022 (Stato 1° gennaio 2023)

L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC),

visto l’articolo 17 della legge del 10 ottobre 1997 1 sul riciclaggio di denaro (LRD);
visto l’articolo 42 ter capoverso 4 della legge del 20 giugno 1933 2 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP),

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Capitolo 1 Disposizioni generali

Sezione 1 Oggetto e definizioni

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza precisa gli obblighi di diligenza secondo gli articoli 3–8 LRD per:

  1. i saggiatori del commercio che, a titolo professionale, commerciano direttamente o attraverso una società del gruppo metalli preziosi bancari (art.42bis cpv. 1 LCMP); e
  2. le società che commerciano metalli preziosi bancari di un saggiatore del commercio appartenente allo stesso gruppo (art. 42bis cpv. 3 LCMP).

Essa disciplina l’attività di vigilanza dell’Ufficio centrale federale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale) secondo l’articolo 42 ter LCMP.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica alle materie da fondere e ai prodotti della fusione soltanto se questi sono acquistati, venduti oppure approvvigionati o forniti in altro modo per la fabbricazione di metalli preziosi bancari.

Art. 3 Definizioni

Ai sensi della presente ordinanza si intende per:

  1. società di sede: le persone giuridiche, le società, gli istituti, le fondazioni, i trust, le società fiduciarie e le formazioni analoghe che non esercitano un’attività commerciale, di fabbricazione o un’altra attività gestita secondo criteri commerciali; non sono considerate come società di sede, le società che:1.perseguono lo scopo di salvaguardare gli interessi dei loro membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comune e con mezzi propri oppure si propongono un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile, o2.detengono la maggioranza delle partecipazioni in una o più società con attività operative nell’intento di accorparle, mediante la maggioranza di voti o in altro modo, sotto un’unica direzione e il cui scopo principale non consiste nell’amministrare il patrimonio di terzi, a condizione che tali società (holding o sub-holding) esercitino effettivamente le loro facoltà di direzione e controllo;
  2. detentori del controllo: le persone fisiche che, tramite voti o capitale, esercitano, per almeno il 25 per cento direttamente o indirettamente, da sole o d’intesa con terzi oppure in altro modo, il controllo su una persona giuridica o una società di persone con attività operative e sono considerate come aventi economicamente diritto di tali imprese con attività operative da esse controllate, o in via sostitutiva la persona preposta alla direzione;
  3. relazione d’affari continua: una relazione con un cliente intrattenuta con un saggiatore del commercio svizzero o una società svizzera del gruppo secondo l’articolo 42bis LCMP e che non si limita a eseguire attività assoggettate uniche;
  4. operazioni di cassa: l’acquisto e la vendita di metalli preziosi in contanti, sempre che queste operazioni non siano legate a una relazione d’affari continua;
  5. valori patrimoniali: mezzi di pagamento di ogni tipo, in particolare anche metalli preziosi bancari e materie da fondere.

Per i metalli preziosi bancari e le materie da fondere valgono le definizioni secondo l’articolo 1 LCMP e l’articolo 178 capoverso 2 dell’ordinanza dell’8 maggio 1934 3 sul controllo dei metalli preziosi.

Sezione 2 Principi

Art. 4 Divieto di accettare determinati valori patrimoniali

L’intermediario finanziario non può accettare valori patrimoniali di cui sa o deve presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, anche se il crimine o il delitto è stato commesso all’estero.

L’accettazione per negligenza di valori patrimoniali provenienti da un crimine o da un delitto fiscale qualificato può mettere in discussione la garanzia dell’osservanza degli obblighi derivanti dalla LRD richiesta all’intermediario finanziario.

Art. 5 Relazione d’affari proibita

L’intermediario finanziario non può intrattenere relazioni d’affari con:

  1. imprese o persone di cui sa o deve presumere che:1.finanziano il terrorismo o costituiscono un’organizzazione criminale o terroristica,2.appartengono a una tale organizzazione, o3.sostengono una tale organizzazione;
  2. banche che non hanno una presenza fisica nello Stato secondo il diritto del quale sono organizzate, a meno che facciano parte di un gruppo finanziario oggetto di una sorveglianza consolidata adeguata.

Capitolo 2 Obblighi di diligenza

Sezione 1 Identificazione della controparte

Art. 6 Informazioni necessarie

Al momento dell’avvio di una relazione d’affari, l’intermediario finanziario raccoglie le seguenti informazioni relative alla controparte:

  1. per le persone fisiche e i titolari di imprese individuali:1.cognome,2.nome,3.data di nascita,4.indirizzo del domicilio,5.cittadinanza,6.tipo e numero del documento di identificazione presentato;
  2. per le persone giuridiche e le società di persone:1.ragione sociale,2.indirizzo della sede.

Se la controparte proviene da un Paese nel quale la data di nascita o l’indirizzo del domicilio non sono utilizzati, l’obbligo di disporre di queste informazioni decade. Tale deroga deve essere motivata in una nota agli atti.

Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone, l’intermediario finanziario:

  1. prende atto delle disposizioni della controparte concernenti il conferimento dei poteri di rappresentanza in relazione a questa persona e le documenta;
  2. verifica l’identità delle persone che avviano la relazione d’affari in nome della persona giuridica o della società di persone.

In caso di relazioni d’affari con trust, il trustee deve essere identificato. Inoltre, il trustee deve confermare per scritto di essere autorizzato ad avviare per conto del trust una relazione d’affari con l’intermediario finanziario.

Art. 7 Persone fisiche e titolari di imprese individuali

Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona fisica o un titolare di un’impresa individuale, l’intermediario finanziario identifica la controparte in base a un documento di identificazione.

Se la relazione d’affari è avviata senza un contatto personale tra le parti, l’intermediario finanziario verifica anche l’indirizzo del domicilio mediante scambio di corrispondenza o qualsiasi altro mezzo equivalente e acquisisce agli atti una copia autenticata del documento di identificazione.

Sono ammessi tutti i documenti di identificazione provvisti di fotografia e rilasciati da un’autorità competente.

Art. 8 Società semplici

Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una società semplice, l’intermediario finanziario identifica la controparte controllando a scelta l’identità:

  1. di tutti i soci; o
  2. di almeno un socio e delle persone che hanno il diritto di firma nei confronti dell’intermediario finanziario.

L’articolo 7 capoversi 2 e 3 si applica per analogia.

Art. 9 Persone giuridiche, società di persone e autorità

Al momento dell’avvio di una relazione d’affari con una persona giuridica o una società di persone iscritta nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente, l’intermediario finanziario identifica la controparte sulla base di uno dei seguenti documenti:

  1. estratto del registro rilasciato dall’ufficiale del registro;
  2. estratto scritto di una banca dati gestita dall’autorità del registro;
  3. estratto scritto di elenchi e banche dati amministrati da privati, purché affidabili.

Le persone giuridiche e le società di persone non iscritte nel registro di commercio svizzero o in un registro estero equivalente sono identificate sulla base di uno dei seguenti documenti:

  1. statuti, atto costitutivo o contratto di costituzione, attestato dell’ufficio di revisione, autorizzazione ufficiale a esercitare l’attività oppure documento equivalente;
  2. estratto scritto di elenchi e banche dati amministrati da privati, purché affidabili.

Le autorità sono identificate sulla base di statuti o decisioni appropriati o sulla base di altri documenti o fonti equivalenti.

Al momento dell’identificazione, l’estratto del registro, l’attestato dell’ufficio di revisione e l’estratto di elenchi o banche dati non devono essere datati di più di 12 mesi e devono essere aggiornati.

Art. 10 Forma e trattamento dei documenti

I documenti di identificazione devono essere presentati all’intermediario finanziario in originale o in copia autenticata.

L’intermediario finanziario acquisisce agli atti la copia autenticata o fa una copia del documento presentatogli, sul quale conferma di avere esaminato l’originale o la copia autenticata e appone la data e la firma sulla copia.

Art. 11 Attestazione di autenticità

L’attestazione di autenticità della copia del documento di identificazione può essere rilasciata da:

  1. un notaio o un ente pubblico normalmente preposto al rilascio di tali attestazioni;
  2. un intermediario finanziario secondo l’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD con domicilio o sede in Svizzera;
  3. un avvocato abilitato a esercitare la professione in Svizzera;
  4. un intermediario finanziario che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 o 3 LRD e con domicilio o sede all’estero, sempre che sia sottoposto a una vigilanza e a un disciplinamento equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

È considerata attestazione di autenticità valida anche la copia del documento d’identità, a condizione che:

  1. provenga dalla banca dati di un prestatore di servizi di certificazione riconosciuto secondo la legge del 18 marzo 20164 sulla firma elettronica;
  2. sia stata autenticata elettronicamente dalla controparte; e
  3. sia stata richiesta nel quadro del rilascio di un certificato qualificato.

Art. 12 Rinuncia all’attestazione di autenticità e mancanza dei documenti di identificazione

L’intermediario finanziario può rinunciare all’attestazione di autenticità se adotta altri provvedimenti che gli consentono di verificare l’identità e l’indirizzo della controparte. I provvedimenti devono essere documentati.

Se la controparte non dispone di documenti di identificazione ai sensi della presente ordinanza, la sua identità può essere eccezionalmente verificata sulla base di altri documenti probanti. Tale deroga deve essere motivata in una nota agli atti.

Art. 13 Operazioni di cassa

L’intermediario finanziario identifica la controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano 15 000 franchi.

Se effettua altre operazioni secondo il capoverso 1 con una stessa controparte, l’intermediario finanziario può rinunciare alla sua identificazione dopo essersi assicurato che la controparte è la persona la cui identità è stata verificata nella prima operazione.

Se sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario identifica in ogni caso la controparte.

Art. 14 Trasferimento di valori patrimoniali

Nell’ambito del trasferimento di valori patrimoniali dalla Svizzera all’estero, la controparte deve essere in ogni caso identificata.

Nell’ambito del trasferimento di valori patrimoniali dall’estero alla Svizzera, il destinatario deve essere identificato se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro superano l’importo di 1000 franchi. Se sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, il destinatario del trasferimento dei valori patrimoniali deve essere in ogni caso identificato.

Art. 15 Rinuncia all’identificazione della controparte

L’intermediario finanziario può rinunciare a identificare una persona giuridica, una società di persone o un’autorità se la controparte è comunemente nota. L’identità è da considerare comunemente nota in particolare se la controparte è una società con azioni quotate in borsa oppure se è direttamente o indirettamente legata a una società di questo tipo.

Inoltre, l’intermediario finanziario può rinunciare all’identificazione della controparte se quest’ultima è già stata verificata in seno al gruppo di società cui appartiene l’intermediario finanziario in modo equiparabile a quello previsto dalla presente ordinanza.

Se l’intermediario finanziario rinuncia a identificare la controparte, ne documenta i motivi.

Art. 16 Rinnovo dell’identificazione della controparte

Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’identificazione della controparte se sorgono dubbi circa:

  1. l’esattezza delle informazioni relative all’identità della controparte;
  2. il fatto che la controparte sia l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
  3. l’esattezza della dichiarazione della controparte concernente l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.

Art. 17 Insuccesso dell’identificazione della controparte

I documenti e le informazioni necessari per identificare la controparte devono essere interamente acquisiti prima di effettuare qualsiasi transazione nell’ambito di una relazione d’affari.

Se la controparte non può essere identificata, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d’affari.

Sezione 2 Accertamento relativo all’avente economicamente
diritto di un’impresa

Art. 18 Principio

Se la controparte è una persona giuridica o una società di persone non quotata in borsa con attività operative o una filiale controllata a maggioranza da una siffatta società, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi detiene, in qualità di detentore del controllo, direttamente o indirettamente, da solo o d’intesa con terzi, almeno il 25 per cento del capitale o dei voti della società.

Se la società non è controllata dalle persone di cui al capoverso 1, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi controlla in altro modo la società in qualità di detentore del controllo.

Se non è possibile accertare i detentori del controllo secondo i capoversi 1 e 2, in via sostitutiva l’intermediario finanziario richiede alla controparte, anziché al detentore del controllo, una dichiarazione scritta che indichi la persona preposta alla direzione.

I capoversi 1–3 si applicano per l’avvio di relazioni d’affari continue nonché in ogni caso nell’ambito del trasferimento di valori patrimoniali dalla Svizzera all’estero.

Tali capoversi si applicano anche alle operazioni di cassa se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l’importo di 15 000 franchi. L’intermediario finanziario richiede la dichiarazione al più tardi immediatamente dopo aver effettuato la transazione.

Art. 19 Informazioni necessarie

La dichiarazione scritta della controparte concernente il detentore del controllo contiene le informazioni relative a cognome, nome e indirizzo del domicilio del detentore del controllo.

Se il detentore del controllo proviene da un Paese nel quale l’indirizzo del domicilio non è utilizzato, l’obbligo di disporre di questa informazione decade. Tale deroga deve essere motivata in una nota agli atti.

Art. 20 Eccezioni all’obbligo di accertamento

L’intermediario finanziario può rinunciare a una dichiarazione scritta concernente il detentore del controllo, a condizione che si tratti di una delle seguenti controparti:

  1. società quotate in borsa o una filiale controllata a maggioranza da siffatta società;
  2. autorità;
  3. intermediari finanziari secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a–dter LRD nonché istituzioni della previdenza professionale esonerate dall’obbligo fiscale con sede in Svizzera;
  4. banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi, società di investimento ai sensi della legge del 23 giugno 20065 sugli investimenti collettivi, gestori di patrimoni collettivi, società di assicurazioni sulla vita con sede o domicilio all’estero, a condizione che siano sottoposte a una sorveglianza equivalente a quella del diritto svizzero;
  5. altri intermediari finanziari con sede o domicilio all’estero, a condizione che siano sottoposti a una vigilanza prudenziale e a un disciplinamento adeguati in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;
  6. società semplici.

Sezione 3 Accertamento relativo all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

Art. 21 Principio

L’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è la persona fisica avente economicamente diritto dei valori patrimoniali se la controparte non coincide con essa oppure se esso nutre dubbi sul fatto che la controparte coincida con essa, segnatamente se:

  1. una persona che, in modo manifesto, non ha legami sufficientemente stretti con la controparte è in possesso di una procura che autorizza il prelievo di valori patrimoniali;
  2. i valori patrimoniali apportati dalla controparte superano in modo manifesto la sua disponibilità finanziaria;
  3. dai contatti con la controparte emergono altre constatazioni insolite;
  4. la relazione d’affari è avviata senza un contatto personale.

L’intermediario finanziario richiede alle persone giuridiche o alle società di persone non quotate in borsa con attività operative una dichiarazione scritta che indichi chi è la persona fisica avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, se è noto oppure se sussistono indizi concreti in merito al fatto che la persona giuridica o la società di persone con attività operative detiene i valori patrimoniali per conto di una terza persona.

Se sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.

Se l’intermediario finanziario non nutre dubbi sul fatto che la controparte sia anche l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, lo documenta in forma adeguata.

Art. 22 Informazioni necessarie

La dichiarazione scritta della controparte concernente l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali riporta le seguenti informazioni:

  1. cognome;
  2. nome;
  3. data di nascita;
  4. indirizzo del domicilio;
  5. cittadinanza;
  6. tipo e numero del documento di identificazione presentato.

La dichiarazione può essere firmata dalla controparte o da una persona con procura. Nel caso delle persone giuridiche, la dichiarazione deve essere firmata da una persona autorizzata secondo la documentazione della società.

Se l’avente economicamente diritto proviene da un Paese nel quale la data di nascita o l’indirizzo del domicilio non sono utilizzati, l’obbligo di disporre di queste informazioni decade. Tale deroga deve essere motivata in una nota agli atti.

Art. 23 Operazioni di cassa

L’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi l’identità dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono o superano l’importo di 15 000 franchi.

Richiede in ogni caso una siffatta dichiarazione:

  1. se sussiste il dubbio che la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali siano le stesse persone; o
  2. se sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo.

Art. 24 Trasferimento di valori patrimoniali

Nell’ambito del trasferimento di valori patrimoniali dalla Svizzera all’estero, la dichiarazione concernente l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali deve essere richiesta in ogni caso.

Art. 25 Società di sede

Se la controparte è una società di sede, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta che indichi chi è l’avente economicamente diritto e il motivo per cui si ricorre a una società di sede.

I seguenti indizi in particolare lasciano presumere che si è in presenza di una società di sede:

  1. la società non dispone di locali propri, segnatamente nel caso in cui viene indicato un indirizzo c/o, una sede presso un avvocato, una fiduciaria o una banca; o
  2. la società non dispone di personale proprio.

Se l’intermediario finanziario non considera la controparte come società di sede malgrado sussistano uno o più indizi di cui al capoverso 2, ne motiva le ragioni in una nota agli atti.

Le società di sede quotate in borsa e le filiali controllate a maggioranza da siffatte società non sono tenute a presentare una dichiarazione concernente l’avente economicamente diritto.

Art. 26 Unioni di persone, trust e altre unità patrimoniali

Nel caso di unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali, l’intermediario finanziario richiede alla controparte una dichiarazione scritta concernente le seguenti persone:

  1. il fondatore effettivo;
  2. i trustee;
  3. eventuali curatori, protettori o altre persone impiegate;
  4. i beneficiari nominativamente indicati;
  5. nel caso in cui non sia stato ancora nominativamente indicato alcun beneficiario: la cerchia di persone, suddivisa in categorie, che entra in considerazione come beneficiaria;
  6. le persone abilitate a impartire istruzioni alla controparte o ai suoi organi;
  7. nel caso di strutture revocabili: le persone abilitate a effettuare la revoca.

Alle società con un funzionamento analogo a quello di unioni di persone, trust o altre unità patrimoniali si applica per analogia il capoverso 1.

Un intermediario finanziario che avvia una relazione d’affari o esegue una transazione in qualità di trustee si identifica come tale nei confronti dell’intermediario finanziario della controparte o del partner della transazione.

Art. 27 Intermediario finanziario sottoposto a vigilanza in forza di una legge speciale o istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale come controparte

Non è necessario richiedere una dichiarazione concernente l’avente economicamente diritto se la controparte è:

  1. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 lettere a oppure b–c LRD con domicilio o sede in Svizzera;
  2. una società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d LRD con sede in Svizzera che tiene personalmente conti secondo l’articolo 44 capoverso 1 lettera a della legge del 15 giugno 20186 sugli istituti finanziari;
  3. un intermediario finanziario con domicilio o sede all’estero che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettere a oppure b–c LRD e che è sottoposto a una vigilanza e a un disciplinamento equivalenti;
  4. un intermediario finanziario con sede all’estero che esercita un’attività secondo l’articolo 2 capoverso 2 lettera d LRD e tiene personalmente conti;
  5. un istituto di previdenza professionale esonerato dall’obbligo fiscale secondo l’articolo 2 capoverso 4 lettera b LRD.

Una dichiarazione concernente l’avente economicamente diritto è sempre richiesta alla controparte se:

  1. sussistono elementi di sospetto di riciclaggio di denaro o di finanziamento del terrorismo;
  2. l’Ufficio centrale ha messo in guardia contro abusi in generale o contro una determinata controparte;
  3. la controparte ha la sede o il domicilio in un Paese contro i cui istituti finanziari l’Ufficio centrale ha messo in guardia in generale.

Art. 28 Forma d’investimento collettivo o società di partecipazione come controparte

Se la controparte è una forma d’investimento collettivo o una società di partecipazione fino a 20 investitori, l’intermediario finanziario richiede una dichiarazione concernente gli aventi economicamente diritto.

Se la controparte è una forma d’investimento collettivo o una società di partecipazione con più di 20 investitori, l’intermediario finanziario richiede una dichiarazione concernente gli aventi economicamente diritto soltanto se le forme d’investimento o le società di partecipazione non sono sottoposte a una vigilanza e a un disciplinamento adeguati in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

È possibile rinunciare a una dichiarazione concernente l’avente economicamente diritto se:

  1. la forma d’investimento collettivo o la società di partecipazione è quotata in borsa;
  2. un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 lettera a, b, c o d funge da promotore o da sponsor per una forma d’investimento collettivo o una società di partecipazione e dimostra di applicare regole adeguate in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 29 Società semplici

Se in una relazione d’affari con i soci di una società semplice i soci stessi sono gli aventi economicamente diritto, non è necessario richiedere una dichiarazione concernente gli aventi economicamente diritto se la società semplice:

  1. persegue lo scopo di salvaguardare gli interessi dei loro membri o dei loro beneficiari mediante un’azione comune e con mezzi propri oppure si propone un fine politico, religioso, scientifico, artistico, di pubblica utilità, ricreativo o simile;
  2. è composta da più di quattro soci; e
  3. non intrattiene alcun contatto con Paesi a rischio elevato.

Sezione 4 Nuovo accertamento relativo all’avente economicamente diritto e insuccesso dell’accertamento

Art. 30 Nuovo accertamento relativo al detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali

Nel corso della relazione d’affari occorre procedere nuovamente all’accertamento relativo al detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali se sorgono dubbi circa:

  1. l’esattezza delle informazioni fornite dal detentore del controllo;
  2. il fatto che il detentore del controllo sia l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
  3. l’esattezza della dichiarazione della controparte o dal detentore del controllo riguardo all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.

L’intermediario finanziario può rinunciare all’accertamento della controparte se quest’ultima è già stata verificata in seno al gruppo di società cui appartiene l’intermediario finanziario in modo equiparabile a quello previsto dalla presente ordinanza.

Art. 31 Insuccesso dell’accertamento

I documenti e le informazioni necessari per accertare il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali devono essere interamente acquisiti prima di effettuare qualsiasi transazione nell’ambito di una relazione d’affari.

Se in merito all’esattezza della dichiarazione della controparte sussistono dubbi che non possono essere dissolti con ulteriori chiarimenti, l’intermediario finanziario rifiuta di entrare in relazione d’affari.

Sezione 5 Obblighi di diligenza particolari

Art. 32 Relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

L’intermediario finanziario deve stabilire criteri per il riconoscimento di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato.

In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario vengono presi in considerazione in particolare i criteri seguenti:

  1. la sede o il domicilio della controparte, del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se ha la sede in uno dei Paesi che il Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) considera a rischio elevato oppure non cooperativo, nonché la nazionalità della controparte o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
  2. il tipo e il luogo dell’attività della controparte o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali, segnatamente se l’attività è esercitata in uno dei Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo;
  3. l’assenza di un contatto personale con la controparte e con l’avente economicamente diritto;
  4. il tipo di servizio e di prodotto richiesto;
  5. il carattere insolito dei valori patrimoniali apportati;
  6. il carattere insolito degli afflussi e dei deflussi dei valori patrimoniali;
  7. il Paese di provenienza o di destinazione dei metalli preziosi bancari e delle materie da fondere, segnatamente in collegamento con Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativi;
  8. la complessità delle strutture, in particolare attraverso l’utilizzo di più società di sede o di una società di sede con azionisti fiduciari, all’interno di una giurisdizione non trasparente, senza un motivo manifestamente comprensibile o a fini di collocamento a breve termine del patrimonio;
  9. transazioni frequenti che comportano un rischio elevato.

Sulla base della sua analisi del rischio l’intermediario finanziario stabilisce per ognuno di questi criteri se sono rilevanti per le sue attività. Esso definisce i criteri rilevanti in direttive interne e li prende in considerazione per individuare le proprie relazioni d’affari che comportano un rischio elevato.

Un intermediario finanziario che mantiene fino a 20 relazioni d’affari continue non deve stabilire criteri che indicano le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato.

Art. 33 Individuazione di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

L’intermediario finanziario individua le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato e le designa come tali per l’uso interno.

Sono considerate in ogni caso relazioni d’affari che comportano un rischio elevato le relazioni d’affari con:

  1. persone politicamente esposte all’estero;
  2. persone riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone di cui alla lettera a;
  3. banche estere per le quali un intermediario finanziario svizzero svolge operazioni quale banca corrispondente;
  4. persone con sede in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.

Sono considerate relazioni d’affari che comportano un rischio elevato in relazione con almeno un criterio di rischio supplementare secondo l’articolo 32 le relazioni d’affari con:

  1. persone politicamente esposte in Svizzera;
  2. persone politicamente esposte che rivestono funzioni dirigenziali presso organismi interstatali;
  3. persone riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone di cui alle lettere a e b;
  4. persone politicamente esposte che rivestono funzioni dirigenziali presso associazioni sportive internazionali;
  5. persone riconoscibilmente legate per motivi familiari, personali o d’affari alle persone di cui alla lettera d.

Le relazioni d’affari secondo i capoversi 2 lettere a, b e d nonché 3 sono considerate relazioni d’affari che comportano un rischio elevato indipendentemente dal fatto che le persone interessate agiscano quale:

  1. controparte;
  2. detentore del controllo;
  3. persona avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
  4. persona con procura.

Art. 34 Transazioni che comportano un rischio elevato

L’intermediario finanziario deve stabilire criteri per il riconoscimento di transazioni che comportano un rischio elevato.

In funzione dell’attività dell’intermediario finanziario vengono presi in considerazione in particolare i criteri seguenti:

  1. il carattere insolito degli afflussi e dei deflussi dei valori patrimoniali;
  2. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito della relazione d’affari;
  3. divergenze considerevoli quanto a tipo, volume e frequenza delle transazioni rispetto a quelle normalmente effettuate nell’ambito di relazioni d’affari simili;
  4. il Paese di provenienza o di destinazione dei valori patrimoniali, segnatamente in collegamento con Paesi che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativi.

Art. 35 Individuazione di transazioni che comportano un rischio elevato

Sono considerate in ogni caso transazioni che comportano un rischio elevato:

  1. le transazioni nell’ambito delle quali all’inizio di una relazione d’affari vengono fisicamente apportati, in una volta o in modo scaglionato, valori patrimoniali diversi dai metalli preziosi;
  2. le transazioni nell’ambito delle quali all’inizio di una relazione d’affari vengono fisicamente apportati, in una volta o in modo scaglionato, metalli preziosi, a condizione che le modalità di trasporto e il tipo di logistica impiegato siano insoliti; o
  3. i pagamenti che provengono da o sono diretti in un Paese che il GAFI considera a rischio elevato oppure non cooperativo e nei confronti del quale il GAFI esorta ad adottare maggiore diligenza.

Art. 36 Chiarimenti complementari in caso di rischio elevato

L’intermediario finanziario procede, con un dispendio proporzionato, a chiarimenti complementari riguardanti le relazioni d’affari o le transazioni che comportano un rischio elevato.

A seconda delle circostanze, occorre chiarire segnatamente:

  1. se la controparte è l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali apportati;
  2. qual è la provenienza dei valori patrimoniali apportati;
  3. a quale scopo vengono utilizzati i valori patrimoniali prelevati;
  4. qual è l’origine dei valori patrimoniali della controparte e dell’avente economicamente diritto dell’impresa o dei valori patrimoniali;
  5. qual è l’attività professionale o commerciale della controparte, se si tratta di una persona fisica, e dell’avente economicamente diritto della società di sede o dei valori patrimoniali;
  6. se la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali è una persona politicamente esposta.

Art. 37 Mezzi di chiarimento

A seconda delle circostanze, i chiarimenti comprendono segnatamente:

  1. la raccolta di informazioni scritte oppure orali presso la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
  2. visite nei luoghi in cui la controparte, il detentore del controllo o l’avente economicamente diritto svolge la propria attività;
  3. la consultazione di fonti e banche dati pubblicamente accessibili;
  4. informazioni presso persone degne di fiducia.

L’intermediario finanziario verifica se i risultati dei chiarimenti sono plausibili e li documenta.

Art. 38 Momento in cui hanno luogo i chiarimenti complementari

Se in una relazione d’affari riconosce un rischio elevato, l’intermediario finanziario procede senza indugio ai chiarimenti complementari e li esegue il più rapidamente possibile.

Art. 39 Avvio di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato

L’avvio di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato necessita dell’accordo di un superiore gerarchico, di un organo superiore oppure della direzione.

Art. 40 Responsabilità dell’organo superiore di direzione in caso di rischio elevato

L’organo superiore di direzione o almeno uno dei suoi membri decide in merito:

  1. all’avvio di relazioni d’affari che comportano un rischio elevato secondo l’articolo 33 capoversi 2 e 3 lettere a–c nonché annualmente in merito al proseguimento delle relazioni d’affari secondo l’articolo 33 capoversi 2 lettere a e b nonché 3 lettere a–c;
  2. alla prescrizione di controlli regolari di tutte le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato nonché alla relativa sorveglianza e valutazione.

Gli intermediari finanziari con un’attività di gestione patrimoniale molto importante e strutture con numerosi livelli gerarchici possono delegare questa responsabilità alla direzione di un’unità dell’impresa.

Art. 41 Sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni

L’intermediario finanziario provvede a un’efficace sorveglianza delle relazioni d’affari e delle transazioni, assicurando che sia individuato il rischio elevato.

Le transazioni che comportano un rischio elevato identificate dall’intermediario finanziario devono essere valutate entro un congruo termine. Se necessario, si procede ai chiarimenti complementari secondo l’articolo 36.

Art. 42 Delitto fiscale qualificato

Per mettere a punto criteri che indichino relazioni d’affari nuove ed esistenti che comportano un rischio elevato in relazione a delitti fiscali qualificati nonché per individuare e designare tali relazioni d’affari, gli intermediari finanziari possono basarsi sull’aliquota fiscale massima del Paese del domicilio fiscale del cliente per stimare se l’imposta sottratta raggiunge la soglia di 300 000 franchi fissata nell’articolo 305 bis numero 1 bis del Codice penale (CP) 7 . Essi non sono tenuti a individuare gli elementi imponibili individuali per la relazione d’affari.

Art. 43 Interruzione della relazione d’affari

L’intermediario finanziario interrompe la relazione d’affari il più rapidamente possibile, fatto salvo l’articolo 12a dell’ordinanza dell’11 novembre 20158 sul riciclaggio di denaro se:

  1. sussistono dubbi in merito alle informazioni fornite dalla controparte anche dopo la conclusione della procedura secondo l’articolo 16;
  2. sussistono dubbi in merito alle informazioni fornite dal detentore del controllo anche dopo la conclusione della procedura secondo l’articolo 30;
  3. se nutre il sospetto che gli siano state scientemente fornite informazioni false sull’identità della controparte, del detentore del controllo e dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali.

Se interrompe una relazione d’affari dubbiosa senza un sospetto fondato di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo e senza effettuare una comunicazione, l’intermediario finanziario può permettere un importante prelievo di metalli preziosi bancari soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione nonché il luogo di destinazione dei metalli preziosi bancari («paper trail»).

Art. 44 Informazione e documentazione

L’intermediario finanziario informa l’Ufficio centrale o l’organismo di vigilanza delle comunicazioni inoltrate all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro riguardanti relazioni d’affari che concernono importanti valori patrimoniali. In particolare informa quando risulta verosimile, considerate le circostanze, che la vicenda che porta alla comunicazione possa ripercuotersi sulla reputazione dell’intermediario finanziario o su quella della piazza finanziaria.

Se l’intermediario finanziario non effettua alcuna comunicazione di sospetto, dato che ha potuto eliminare i sospetti in seguito a ulteriori accertamenti ai sensi dell’articolo 6 LRD, ne documenta i motivi.

Sezione 6 Obbligo di allestire e conservare i documenti

Art. 45

L’intermediario finanziario conserva in particolare i seguenti documenti:

  1. una copia dei documenti che sono serviti per l’identificazione della controparte;
  2. nei casi di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capitolo, la dichiarazione scritta della controparte concernente l’identità del detentore del controllo o dell’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
  3. una nota scritta relativa ai risultati dell’applicazione dei criteri secondo gli articoli 32–35;
  4. una nota scritta o i documenti relativi ai risultati dei chiarimenti secondo l’articolo 36;
  5. i documenti relativi alle transazioni effettuate;
  6. una copia delle comunicazioni secondo l’articolo 9 capoverso 1 LRD e l’articolo 305ter capoverso 2 CP9;
  7. un elenco delle sue relazioni d’affari rilevanti ai fini della LRD.

I documenti devono permettere di ricostruire ogni singola transazione.

I documenti e i giustificativi devono essere conservati in Svizzera, in un luogo sicuro e accessibile in ogni momento.

La conservazione dei documenti in forma elettronica deve soddisfare le condizioni secondo gli articoli 9 e 10 dell’ordinanza del 24 aprile 2002 10 sui libri di commercio. Se il server utilizzato non è situato in Svizzera, l’intermediario finanziario deve disporre in Svizzera di una copia aggiornata, in forma cartacea o elettronica, dei documenti pertinenti.

L’intermediario finanziario allestisce, organizza e conserva i suoi documenti in modo tale da:

  1. soddisfare, entro un congruo termine, le richieste di informazioni e di sequestro da parte delle autorità di perseguimento penale o di altre autorità autorizzate, allegando i documenti necessari;
  2. consentire a una delle seguenti autorità o persone di formarsi, entro un congruo termine, un giudizio attendibile sul rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo:1.l’Ufficio centrale,2.un incaricato della verifica designato dall’Ufficio centrale secondo l’articolo 42ter LCMP in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 1 della legge del 22 giugno 200711 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),3.un incaricato dell’inchiesta nominato dall’Ufficio centrale secondo l’articolo 42ter LCMP in combinato disposto con l’articolo 36 LFINMA.

Sezione 7 Provvedimenti organizzativi

Art. 46 Servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

L’intermediario finanziario designa una o più persone qualificate che costituiscono il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro).

I compiti di cui all’articolo 47 capoversi 3 e 4 possono essere svolti anche da un altro servizio indipendente.

L’intermediario finanziario può anche, sotto la propria responsabilità, designare degli specialisti esterni quale servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro se:

  1. in ragione della sua dimensione o della sua organizzazione non è in grado di istituire un proprio servizio; o
  2. l’istituzione di un tale servizio sarebbe sproporzionata.

Art. 47 Compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro fornisce sostegno e consigli ai responsabili gerarchici e alla direzione nell’attuazione della presente ordinanza, senza tuttavia liberare questi ultimi dalla loro responsabilità.

Esso prepara le direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché pianifica e sorveglia la formazione interna in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Esso sorveglia il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in particolare:

  1. sorveglia l’esecuzione delle direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo d’intesa con l’organo di revisione interno, la società di audit e i responsabili gerarchici;
  2. definisce i parametri della sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 41;
  3. ordina la valutazione delle comunicazioni generate dalla sorveglianza delle transazioni;
  4. ordina i chiarimenti complementari secondo l’articolo 36 o li esegue di persona;
  5. si assicura che il competente organo di direzione riceva le informazioni necessarie per decidere in merito all’avvio o al proseguimento di relazioni d’affari in conformità all’articolo 40.

Esso svolge, tenendo conto del settore d’attività e del tipo di relazioni d’affari intrattenute dall’intermediario finanziario, un’analisi del rischio nell’ottica della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e tiene in particolare in considerazione la sede o il domicilio del cliente, il segmento dei clienti nonché i prodotti e i servizi offerti. L’analisi del rischio deve essere approvata dal consiglio di amministrazione o dall’organo superiore di direzione e va aggiornata periodicamente.

Una persona interna incaricata della sorveglianza ai sensi del capoverso 3 non può controllare una relazione d’affari della quale è direttamente responsabile.

Art. 48 Eccezioni ai compiti del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

Il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro di un intermediario finanziario è dispensato dai compiti di cui all’articolo 47 capoversi 3 e 4, se:

  1. il suo modello aziendale è privo di rischi elevati; e
  2. l’intermediario finanziario impiega non più di cinque persone a tempo pieno nell’impresa oppure realizza un ricavo lordo annuo inferiore a 2 milioni di franchi; tali valori soglia devono essere raggiunti in due di tre esercizi precedenti oppure previsti nella pianificazione dell’attività.

Se è necessario per sorvegliare il rispetto degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, l’Ufficio centrale può esigere anche da un intermediario finanziario che soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1 che il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro svolga i compiti di cui all’articolo 47 capoversi 3 e 4.

Art. 49 Competenza decisionale in caso di comunicazioni

L’organo superiore di direzione decide in merito alle comunicazioni secondo l’articolo 9 LRD o secondo l’articolo 305 ter capoverso 2 CP 12 . Può delegare questo compito a uno o più dei suoi membri non direttamente responsabili della relazione d’affari, al servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o a un altro servizio a maggioranza indipendente.

Art. 50 Direttive interne

L’intermediario finanziario emana direttive interne sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e le comunica alle persone interessate in forma adeguata. Tali direttive devono essere approvate dal consiglio di amministrazione o dall’organo superiore di direzione.

Nelle direttive interne sono disciplinati in particolare:

  1. i criteri applicati per individuare le relazioni d’affari che comportano un rischio elevato secondo gli articoli 32 e 33 capoversi 1, 3 e 4;
  2. i criteri applicati per riconoscere le transazioni che comportano un rischio elevato secondo l’articolo 34;
  3. i principi per la sorveglianza delle transazioni secondo l’articolo 41;
  4. i casi nei quali il servizio interno di lotta contro il riciclaggio di denaro è consultato e l’organo superiore di direzione è informato;
  5. i principi della formazione dei collaboratori;
  6. la politica dell’impresa nei confronti delle persone politicamente esposte;
  7. la competenza per le comunicazioni all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
  8. le modalità con le quali l’intermediario finanziario rileva, limita e sorveglia il rischio elevato;
  9. i criteri applicati per valutare il carattere insolito dei valori patrimoniali apportati nonché dei valori patrimoniali secondo gli articoli 32 capoverso 2 lettere e ed f nonché 34 capoverso 2 lettera a;
  10. i criteri applicati per valutare il carattere insolito delle modalità di trasporto e del tipo di logistica impiegato secondo l’articolo 35 lettera b;
  11. i criteri secondo i quali si può ricorrere a terzi secondo l’articolo 54;
  12. la ripartizione dei compiti e delle competenze tra il servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e le altre unità incaricate dell’applicazione degli obblighi di diligenza;
  13. l’aggiornamento dei documenti dei clienti.

Art. 51 Integrità e formazione

Il personale impiegato per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo deve essere integro e adeguatamente formato.

L’intermediario finanziario provvede alla selezione accurata del personale e alla formazione regolare di tutti i collaboratori interessati in merito agli aspetti per loro rilevanti della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 52 Succursali e società del gruppo all’estero

L’intermediario finanziario provvede affinché le sue succursali o le sue società del gruppo attive nel commercio di metalli preziosi bancari rispettino i principi e le disposizioni seguenti:

  1. i principi secondo gli articoli 4 e 5;
  2. l’identificazione della controparte;
  3. l’accertamento relativo al detentore del controllo o all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali;
  4. l’applicazione di un approccio basato sul rischio, segnatamente per quanto riguarda la classificazione in base al rischio delle relazioni d’affari e delle transazioni;
  5. gli obblighi di chiarimento particolari in caso di rischio elevato.

Ciò vale in particolare per le filiali e le succursali situate in Paesi che a livello internazionale sono da considerarsi a rischio elevato.

L’intermediario finanziario informa l’Ufficio centrale se le prescrizioni locali escludono l’applicazione delle disposizioni fondamentali della presente ordinanza o la loro applicazione gli causa un serio svantaggio concorrenziale.

La comunicazione di transazioni o relazioni d’affari sospette nonché l’eventuale blocco dei beni sono disciplinati dalle disposizioni del Paese ospitante.

Art. 53 Sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione

L’intermediario finanziario che possiede succursali all’estero oppure dirige un gruppo di società attive nel commercio di metalli preziosi bancari comprendente società estere deve rilevare, limitare e sorvegliare in maniera globale i suoi rischi giuridici e di reputazione legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Segnatamente esso provvede affinché:

  1. il suo servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro o un altro servizio indipendente dell’intermediario finanziario svolga periodicamente un’analisi del rischio su base consolidata;
  2. disponga, almeno su base annuale, di un rendiconto standardizzato contenente informazioni sufficienti dal punto di vista quantitativo e qualitativo sulle succursali e sulle società del gruppo, in modo tale da poter valutare in maniera affidabile e su base consolidata i suoi rischi giuridici e di reputazione;
  3. le succursali e le società del gruppo lo informino di propria iniziativa e tempestivamente in merito all’avvio e al proseguimento delle relazioni d’affari globalmente più importanti dal punto di vista del rischio, alle transazioni globalmente più importanti dal punto di vista del rischio nonché ad altre variazioni sostanziali dei rischi giuridici e di reputazione, in particolare se queste riguardano valori patrimoniali importanti o persone politicamente esposte;
  4. il servizio del gruppo responsabile della compliance svolga regolarmente controlli interni basati sul rischio, compresi controlli a campione di singole relazioni d’affari in loco presso le succursali e le società del gruppo.

L’intermediario finanziario si assicura che:

  1. gli organi di sorveglianza interni, segnatamente il servizio del gruppo responsabile della compliance e l’organo di revisione interno, nonché la società di audit del gruppo dispongano, in caso di bisogno, di un accesso alle informazioni concernenti le singole relazioni d’affari presso tutte le succursali e le società del gruppo; non è obbligatoria né la costituzione di una banca dati centralizzata delle controparti e degli aventi economicamente diritto a livello del gruppo, né un accesso centralizzato degli organi di sorveglianza interni del gruppo alle banche dati locali;
  2. su richiesta, le succursali e le società del gruppo mettano rapidamente a disposizione degli organi competenti del gruppo le informazioni necessarie alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

Se un intermediario finanziario constata che l’accesso alle informazioni relative alle controparti, ai detentori del controllo, agli aventi economicamente diritto dei valori patrimoniali è, in certi Paesi, escluso o seriamente limitato per motivi di ordine giuridico o pratico, ne informa senza indugio l’Ufficio centrale.

L’intermediario finanziario che fa parte di un gruppo in Svizzera garantisce agli organi di sorveglianza interni e alla società di audit del gruppo l’accesso, in caso di bisogno, alle informazioni relative a determinate relazioni d’affari, nella misura necessaria alla sorveglianza globale dei rischi giuridici e di reputazione.

Per gli intermediari finanziari che fanno parte di un gruppo estero si applica per analogia il capoverso 4, sempre che nel rispettivo Paese alcune società siano sottoposte a una vigilanza equivalente in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Art. 54 Condizioni per il ricorso a terzi

L’intermediario finanziario può incaricare, mediante accordo scritto, persone e imprese dell’identificazione della controparte, dell’accertamento relativo al detentore del controllo o all’avente economicamente diritto dei valori patrimoniali nonché dei chiarimenti complementari richiesti se:

  1. sceglie con cura la persona incaricata;
  2. istruisce la persona incaricata sul suo compito; e
  3. può controllare se la persona incaricata rispetta gli obblighi di diligenza.

L’intermediario finanziario può affidare, senza accordo scritto, l’osservanza di questi obblighi di diligenza:

  1. a un servizio all’interno di un gruppo di società o gruppo se le norme di diligenza applicabili sono equivalenti; o
  2. a un altro intermediario finanziario se quest’ultimo è sottoposto a una vigilanza e a un disciplinamento equivalenti in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e ha adottato provvedimenti volti a osservare gli obblighi di diligenza in modo equivalente.

I terzi cui si è fatto ricorso non possono ricorrere a loro volta a ulteriori persone o imprese.

Art. 55 Modalità del ricorso a terzi

L’intermediario finanziario rimane in ogni caso responsabile, dal profilo del diritto in materia di vigilanza, del congruo adempimento dei compiti per cui è ricorso a persone e imprese secondo l’articolo 54.

Esso acquisisce agli atti una copia dei documenti che sono serviti per l’osservanza degli obblighi in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e si fa confermare per scritto che le copie consegnategli sono conformi ai documenti originali.

Esso verifica personalmente la plausibilità dei risultati dei chiarimenti complementari.

Capitolo 3 Vigilanza

Sezione 1 Verifica

Art. 56 Principio

L’Ufficio centrale verifica il rispetto degli obblighi di diligenza e l’esistenza delle condizioni che permettano il loro rispetto anche in un prossimo futuro.

La verifica può svolgersi sia nel quadro di una procedura di autorizzazione sia nel quadro della vigilanza continua.

Art. 57 Momento

L’Ufficio centrale verifica periodicamente presso gli assoggettati alla vigilanza il rispetto degli obblighi imposti dalla LRD, dalla LCMP e dalle rispettive ordinanze.

Di regola, le verifiche periodiche sono svolte una volta per anno civile.

I costi della verifica sono a carico degli assoggettati alla vigilanza.

Art. 58 Modalità

La verifica si estende a tutti i settori di attività sottoposti all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 42 bis LCMP.

Nell’ambito della verifica continua l’Ufficio centrale valuta i rischi connessi sia all’attività sia all’organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.

La periodicità e l’entità della verifica dipendono dalla valutazione dei rischi effettuata secondo il capoverso 2.

L’Ufficio centrale può consultare documenti che comprovano il rispetto della LRD, della LCMP e delle rispettive ordinanze, segnatamente il rapporto di verifica del gruppo.

Sezione 2 Incarico affidato a terzi

Art. 59 Verifica da parte di incaricati della verifica

L’Ufficio centrale può incaricare terzi di svolgere attività di verifica presso assoggettati alla vigilanza, a condizione che ciò sia necessario per motivi oggettivi o le risorse di personale dell’Ufficio centrale non siano sufficienti per svolgere la verifica.

Per lo svolgimento della verifica possono essere incaricati unicamente società di audit e auditor responsabili abilitati secondo l’articolo 24 a LRD, che siano specializzati e indipendenti.

Gli assoggettati alla vigilanza devono fornire agli incaricati della verifica tutte le informazioni e consegnare tutti i documenti di cui questi necessitano per svolgere i loro compiti.

L’Ufficio centrale si assicura che i costi per il ricorso a un incaricato della verifica siano adeguati.

Art. 60 Svolgimento e rendiconto

Per lo svolgimento della verifica e il rendiconto si applicano per analogia gli articoli 5–12 dell’ordinanza del 5 novembre 2014 13 sugli audit dei mercati finanziari, per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 61 Esecuzione

L’Ufficio centrale esegue la presente ordinanza.

Nell’ambito della verifica dell’attività degli intermediari finanziari l’Ufficio centrale può tenere conto dello sviluppo di nuove tecnologie che offrono una sicurezza equivalente per l’attuazione degli obblighi di diligenza.

Esso rende pubblica la propria prassi.

Art. 62 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.