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956.134 OOV

Ordinanza sugli organismi di vigilanza nell’ambito della vigilanza sui mercati finanziari (Ordinanza sugli organismi di vigilanza, OOV)

del 6 novembre 2019 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 b capoverso 3 e 55 della legge del 22 giugno 2007 1 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA),

ordina:

Sezione 1 Oggetto

Art. 1

La presente ordinanza disciplina le condizioni di autorizzazione e le attività di vigilanza degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.

Sezione 2 Autorizzazione

Art. 2 Richiesta

L’organismo di vigilanza presenta all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione concernenti segnatamente:

  1. l’organizzazione;
  2. il luogo della direzione;
  3. il finanziamento durevole e sostenibile dell’attività;
  4. la garanzia di un’attività irreprensibile;
  5. i compiti e la loro eventuale delega.

La richiesta deve contenere in particolare le indicazioni e i documenti seguenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione:

  1. indicazioni sulla cittadinanza e domicilio;
  2. indicazioni sulle partecipazioni qualificate nell’organismo di vigilanza o in altre società;
  3. indicazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti;
  4. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata;
  5. referenze;
  6. un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o un’attestazione corrispondente.

Art. 3 Forma giuridica e compiti

L’organismo di vigilanza è una persona giuridica secondo il diritto svizzero.

L’organo incaricato dell’amministrazione ha in particolare i seguenti compiti:

  1. esercita l’alta direzione dell’organismo di vigilanza;
  2. definisce l’organizzazione dell’organismo di vigilanza;
  3. nomina le persone incaricate dell’alta vigilanza e della gestione.

L’organo incaricato della gestione ha in particolare i seguenti compiti:

  1. esercita la direzione operativa;
  2. elabora le basi decisionali per l’organo incaricato dell’amministrazione;
  3. attua le decisioni dell’organo incaricato dell’amministrazione.

L’organismo di vigilanza persegue una politica retributiva adeguata tenendo conto della propria attività, dei rischi e della situazione finanziaria e definisce tale politica nei propri regolamenti.

Art. 4 Garanzia e indipendenza

Le persone indipendenti non possono accettare mandati dagli assoggettati alla vigilanza dell’organismo di vigilanza o a favore di questi ultimi. Non possono neppure detenere partecipazioni dirette o indirette negli assoggettati alla vigilanza. Le decisioni determinanti devono essere prese da una persona indipendente.

In caso di conflitti di interessi le persone coinvolte devono ricusarsi. L’organismo di vigilanza definisce nei documenti relativi all’organizzazione le modalità di gestione dei conflitti di interessi e i dettagli della ricusazione. In caso di conflitti di interessi durevoli non è dato il requisito dell’indipendenza.

L’organismo di vigilanza non può esercitare attività diverse da quelle menzionate all’articolo 43a LFINMA. In particolare non può:

  1. fornire consulenza agli assoggettati alla vigilanza;
  2. operare come organo di mediazione secondo il titolo quinto della legge del 15 giugno 20182 sui servizi finanziari.

Art. 5 Mezzi finanziari

L’organismo di vigilanza deve disporre di un capitale minimo versato integralmente di 500 000 franchi, di cui almeno un quarto deve essere liquido.

Fino alla prima costituzione delle riserve legali di cui all’articolo 43 f capoverso 2 LFINMA è possibile computare i mutui di grado posteriore dell’ente responsabile dell’organismo di vigilanza.

Art. 6 Riserve

Per la sua attività ai sensi dell’articolo 43 a capoverso 1 LFINMA, l’organismo di vigilanza costituisce ogni anno riserve corrispondenti al 10 per cento delle uscite complessive annue finché la riserva totale raggiunge o raggiunge di nuovo l’importo di un preventivo annuale.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione la FINMA stabilisce il termine entro il quale devono essere costituite riserve pari a un preventivo annuale. Di norma è considerato congruo un termine di dieci anni.

Art. 7 Mutui della Confederazione

La concessione di mutui della Confederazione compete al Dipartimento federale delle finanze (DFF).

I mutui possono essere concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati. In caso di necessità il DFF stabilisce un ordine di priorità.

I mutui possono essere concessi soltanto agli organismi di vigilanza che dispongono di un’autorizzazione della FINMA. Il DFF può subordinare la concessione di mutui ad altre condizioni.

Art. 8 Presentazione dei conti

L’organismo di vigilanza è soggetto all’obbligo di tenere la contabilità e di presentare i conti di cui agli articoli 957 a –958 d del Codice delle obbligazioni (CO) 3 .

Sezione 3 Vigilanza continua

Art. 9 Elenchi dei membri

Se svolge anche l’attività di un organismo di autodisciplina secondo la legge del 10 ottobre 1997 4 sul riciclaggio di denaro (LRD), l’organismo di vigilanza tiene elenchi separati dei membri in cui figurano i membri autorizzati dalla FINMA e quelli assoggettati alla vigilanza completa dell’organismo di vigilanza.

Gli elenchi dei membri devono essere accessibili al pubblico mediante una procedura di richiamo.

Art. 10 Vigilanza continua

Nell’ambito della vigilanza continua l’organismo di vigilanza valuta i rischi connessi sia all’attività sia all’organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.

La FINMA può stabilire periodicamente i punti che l’organismo di vigilanza deve almeno verificare nell’ambito della vigilanza continua.

Art. 11 Notifiche alla FINMA

L’organismo di vigilanza notifica immediatamente alla FINMA:

  1. le gravi violazioni del diritto in materia di vigilanza o altre irregolarità a cui non è possibile porre rimedio nell’ambito della vigilanza continua o per le quali non sembra opportuno impartire un termine per il ripristino della situazione conforme;
  2. se la situazione conforme non ha potuto essere ripristinata entro il termine impartito.

Esso presenta annualmente un rapporto alla FINMA sui termini impartiti secondo l’articolo 43 b capoverso 2 LFINMA e sui miglioramenti ottenuti.

Esso notifica annualmente alla FINMA i risultati dell’attività di vigilanza continua e i dati sui rischi connessi all’attività dei singoli assoggettati alla vigilanza.

Le notifiche avvengono in forma elettronica; la FINMA stabilisce i dati da notificare e il loro formato.

Sezione 4 Strumenti di vigilanza dell’organismo di vigilanza

Art. 12 Verifica

L’organismo di vigilanza può effettuare direttamente le verifiche degli assoggettati alla vigilanza o ricorrere a società di audit.

Se ricorre a società di audit, esso rilascia a tali società e agli auditor responsabili l’abilitazione necessaria e vigila sulla loro attività.

Art. 13 Abilitazione di società di audit

La società di audit a cui ricorre l’organismo di vigilanza è sufficientemente organizzata se:

  1. dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l’ambito degli organismi di vigilanza;
  2. al più tardi tre anni dopo il rilascio dell’abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell’ambito degli organismi di vigilanza;
  3. a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l’articolo 730c CO5.

L’attività che necessita di un’autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo 1 capoverso 1 LFINMA non è compatibile con l’abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza se la stessa è esercitata dalle seguenti persone:

  1. le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;
  2. le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua attività;
  3. gli auditor responsabili.

Una società di audit è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a copertura della responsabilità civile derivante da verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza, ha stipulato un’assicurazione per i danni patrimoniali o fornito garanzie finanziarie equivalenti. La copertura assicurativa messa a disposizione per tutti i danni patrimoniali in un anno deve ammontare almeno a 250 000 franchi.

Art. 14 Abilitazione degli auditor responsabili

Un auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

  1. esperienza professionale di cinque anni nella fornitura di prestazioni di verifica nell’ambito previsto dall’articolo 84 dell’ordinanza del 6 novembre 20196 sugli istituti finanziari (OIsFi);
  2. 200 ore di verifica nell’ambito previsto dall’articolo 84 OIsFi;
  3. otto ore di perfezionamento nell’ambito previsto dall’articolo 84 OIsFi, nell’anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.

Dopo l’abilitazione, l’auditor responsabile continua a disporre delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:

  1. 100 ore di verifica nell’ambito previsto dall’articolo 84 OIsFi, negli ultimi quattro anni;
  2. otto ore di perfezionamento all’anno nell’ambito previsto dall’articolo 84 OIsFi.

Per l’abilitazione ai sensi del capoverso 1 o il suo mantenimento ai sensi del capoverso 2, gli auditor responsabili possono computare l’esperienza professionale e le ore di verifica secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge del 23 giugno 2006 7 sugli investimenti collettivi (LICol) nella versione del 28 settembre 2012 8 .

Gli avvocati e i notai impiegati come auditor presso avvocati e notai allo scopo di garantire il rispetto del segreto professionale dispongono delle pertinenti conoscenze, della relativa esperienza e della formazione continua richiesta se soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 c dell’ordinanza dell’11 novembre 2015 9 sul riciclaggio di denaro.

L’abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in uno degli ambiti di vigilanza ai sensi dell’articolo 11 a capoverso 1 lettere a–c dell’ordinanza del 22 agosto 2007 10 sui revisori o un’abilitazione come perito revisore secondo l’articolo 4 della legge del 16 dicembre 2005 11 sui revisori autorizza anche a eseguire verifiche nell’ambito degli organismi di vigilanza.

Art. 15 Perfezionamento

I corsi di perfezionamento ai sensi dell’articolo 14, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell’informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:

  1. il perfezionamento comprende l’ambito degli organismi di vigilanza;
  2. i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un’ora;
  3. ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.

È computata l’effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.

Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.

Sezione 5 Disposizioni finali

Art. 16 Disposizione transitoria

Per le domande di abilitazione secondo l’articolo 14 presentate entro il 31 dicembre 2022 gli auditori responsabili possono computare l’esperienza professionale acquisita e le ore di verifica effettuate presso gli intermediari finanziari di cui all’articolo 2 capoversi 2 e 3 LRD 12 nel campo della LRD e nel campo delle norme di comportamento secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LICol 13 nella versione del 28 settembre 2012 14 .

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.