Campo | Indicazioni da comunicare | Convalida per T/ P / V | | | Valori ammessi | Indicazioni aggiuntive |
Parti contraenti | | T | P | V | | |
- Identificativo della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione
| Codice unico identificativo della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione | O | O | O | «Legal Entity Identifier» (LEI) valido, composto di 20 caratteri | |
- Identificativo della controparte non soggetta all’obbligo di comunicazione
| Codice unico identificativo della controparte non soggetta all’obbligo di comunicazione | O | O | F | «Legal Entity Identifier» (LEI) composto di 20 caratteri, anche già scaduto
Se non fosse disponibile un codice LEI: «Business Identifier Code» (BIC) conforme alla norma ISO 9362:2014, composto di 11 caratteri
Se non fossero disponibili né un codice LEI né un codice BIC: codice interno composto di 50 caratteri al massimo | |
- Nome della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione
| Ditta o nome della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione | O | O | N | Testo composto da 100 caratteri al massimo | |
- Sede della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione
| Dati relativi alla sede sociale, inclusi recapito completo, località e Paese della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione | O | O | N | Testo composto di 500 caratteri al massimo | |
- Settore di attività della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione
| Tipologia delle attività aziendali della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione | O | O | N | Per controparti finanziarie:
- A = banche secondo l’articolo 1 capoverso 1 della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche
- B = società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 della legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari (LIsFI)
- C = imprese di assicurazione e di riassicurazione secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori
- D = società madri di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo
- E = gestori di patrimoni collettivi e direzioni dei fondi secondo l’articolo 24 e 32 LIsFi
- F = investimenti collettivi di capitale secondo la LICol
- G = istituti di previdenza e fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48 segg. della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Per controparti non finanziarie:
- H = petrolio e gas naturale
- I = sostanze di base (chimica, materie prime)
- J = aziende industriali (edilizia, elettronica, tecnica di produzione, trasporti ecc.)
- K = beni di consumo (generi alimentari, elettrodomestici ecc.)
- L = sanità
- M = servizio alla clientela (viaggi, media ecc.)
- N = telecomunicazioni
- O = approvvigionamento (elettricità, acqua ecc.)
- P = tecnologia (software e hardware)
Per controparti centrali:
- Q = controparte centrale
| |
- Statuto della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione
| Indicare se la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione è una controparte finanziaria o non finanziaria e se la controparte è considerata piccola secondo gli articoli 98 e 99 LInFi | O | O | N | FP = controparte finanziaria, che secondo l’articolo 99 LInFi non è considerata piccola controparte finanziaria
FM = piccola controparte finanziaria secondo l’articolo 99 LInFi
NP = controparte non finanziaria secondo l’articolo 93 capoverso 3 LInFi, che non è considerata piccola controparte non finanziaria secondo l’articolo 98 LInFi
NM = controparte non finanziaria secondo l’articolo 93 capoverso 3 LInFi
Q = controparte centrale | |
- Identificativo del soggetto che effettua la comunicazione
| Codice unico identificativo dell’impresa che effettua la comunicazione | O | O | O | «Legal Entity Identifier» (LEI) valido, composto di 20 caratteri | |
- Identificativo del partecipante diretto della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione
| Codice unico identificativo del partecipante diretto della controparte soggetta all’obbligo di comunicazione | R | R | N | «Legal Entity Identifier» (LEI) composto di 20 caratteri, anche già scaduto
Se non fosse disponibile un codice LEI: «Business Identifier Code» (BIC) conforme alla norma ISO 9362:2014 composto di 11 caratteri | Deve essere indicato obbligatoriamente se la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione non è un partecipante diretto e se si tratta di una transazione compensata centralmente. |
- Valore soglia per la compensazione
| Indicare se la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione nel momento della comunicazione supera il valore soglia secondo gli articoli 98 o 99 LInFi che comporta l’obbligo di compensazione | O | O | N | Y = al momento della comunicazione la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione ha superato il valore soglia secondo l’articolo 100 LInFi
N = la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione non ha superato il valore soglia secondo l’articolo 100 LInFi | |
Sezione 2a — Tipo di contratto | | | | | |
- Tassonomia del prodotto
| Tassonomia del codice unico identificativo del prodotto oggetto del contratto | O | O | N | U = identificativo unico del prodotto («Unique Product Identifier», UPI) secondo gli standard internazionali riconosciuti
Se non fosse disponibile un codice UPI: I = «International Securities Identification Number» (ISIN) conforme alla norma ISO 6166:2013
Se non fossero disponibili né un codice UPI né un codice ISIN: A = «Alternative Instrument Identifier» (AII) secondo le direttive ESMA
Se non fossero disponibili né un codice UPI né un codice ISIN né un codice AII: E = «Exchange Product Code» (EPC) assegnato dalla sede di negoziazione rilevante
Se non fosse disponibile nessuno di tali codici: N = non disponibile
C = «Classification of Financial Instruments» (CFI) secondo la norma ISO 10962:2015 | L’ordine di successione dei valori ammessi corrisponde al valore previsto in base alla sua disponibilità. |
- Identificativo del prodotto
| Indicazione del codice unico identificativo del prodotto oggetto del contratto | O | O | N | Codici validi secondo la tassonomia impiegata | |
- Classe d’investimento
| Indicazione del tipo di sottostante | O | O | N | CO = materie prime / energia
CR = crediti
CU = valute
EQ = diritti di partecipazione
IR = tassi di interesse
OT = altri derivati | |
- Tipo di contratto
| Indicazione del tipo di contratto | O | O | N | CD = contratti per differenza (CFD)
FR = operazione a termine su tassi d’interesse
FU = «future»
FW = «forward»
OP = opzione
SW = «swap»
SB = «spreadbet»
ES = prodotto esotico | |
- Tassonomia del sottostante
| Tassonomia del sottostante del contratto | O | O | N | ISIN conforme alla norma ISO 6166:2013
Se non fosse disponibile il codice ISIN: Codice del Paese conforme alla norma ISO 3166:2013 se l’emittente del sottostante è uno Stato
Se non fosse disponibile né un codice ISIN né un Codice del Paese: UPI secondo standard internazionali riconosciuti
Se non fossero disponibili né un codice ISIN, né un Codice del Paese, né un codice UPI: Identificativo del paniere dei sottostanti oppure, se non disponibile, valore «NA», oppure, nel caso di indici senza ISIN:
denominazione completa dell’indice
In tutti gli altri casi: il valore «NA» | L’ordine di successione dei valori ammessi corrisponde al valore previsto in base alla sua disponibilità. |
- Identificativo del sottostante
| Indicazione del codice unico identificativo del sottostante del contratto | O | O | O | Codici identificativi validi secondo la tassonomia impiegata | |
Sezione 2b — Dettagli sulla transazione | | | | | |
- Identificativo della transazione
| Codice unico identificativo della transazione, fornito dalla controparte che effettua la comunicazione su richiesta della controparte | O | O | O | Testo composto di 52 caratteri al massimo | |
- Controparte soggetta all’obbligo di comunicazione
| Indicare se la controparte soggetta all’obbligo di comunicazione interviene come acquirente o venditrice | O | O | N | B = acquirente
S = venditrice | Da determinare conformemente agli standard internazionali riconosciuti. |
- Riduzione del numero di contratti in essere («compressione»)
| Indicare se il contratto deriva da una simile riduzione | O | F | N | Y = viene comunicata la quantità che rimane quale transazione o posizione in seguito a una compressione
N = la transazione o posizione comunicata non deriva da una compressione | Nel caso di posizioni che rimangono a seguito di una compensazione («netting») di operazioni, questo campo rimane vuoto. |
- Prezzo/tasso
| Prezzo di ogni derivato, escluse ev. commissioni e interessi maturati | O | F | N | Valore decimale | |
- Notazione del prezzo
| Modo in cui è espresso il prezzo | O | F | N | U = il prezzo è indicato quale valore assoluto
P = il prezzo è indicato quale valore percentuale | |
- Valuta del prezzo
| La valuta in cui è espresso il prezzo, se applicabile | R | F | N | Nel caso di prezzi indicati quali valori assoluti, occorre indicare la valuta del prezzo conformemente alla norma ISO 4217:2008 o ad altri standard internazionali riconosciuti | |
- Valore nominale 1
| Attuale valore di riferimento del contratto | O | R | N | Valore decimale | Da indicare obbligatoriamente se nel campo «Quantità» figura il valore «1». |
- Valore nominale 2
| Nel caso di operazioni di scambio e di operazioni a termine su valute, l’attuale secondo valore di riferimento del contratto | F | F | N | Valore decimale | |
- Valuta nominale 1
| Valuta del valore nominale | O | O | N | Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o altri standard internazionali riconosciuti | Il valore in questo campo equivale alla valuta del «valore nominale 1».
Per i contratti derivati su tassi di interesse esso corrisponde alla valuta nominale del «leg» 1. |
- Valuta nominale 2
| Valuta del valore nominale. Per i contratti derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nominale del «leg» 2 | R | R | N | Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o altri standard internazionali riconosciuti | Da indicare obbligatoriamente se è stato comunicato il valore nominale 2.
Per i derivati su tassi di interesse corrisponde alla valuta nominale del «leg» 2.
Per i contratti su valute corrisponde alla seconda valuta. |
- Valuta di consegna
| Valuta da consegnare, se applicabile | R | R | N | Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o altri standard internazionali riconosciuti | Da indicare obbligatoriamente se il pagamento avviene in contanti. |
- Moltiplicatore del prezzo
| Numero di unità dello strumento finanziario contenute in un lotto di negoziazione, ad esempio il numero di derivati contenuti in un contratto negoziato in borsa | O | O | N | Valore decimale | |
- Quantitativo
| Numero dei contratti oggetto della comunicazione | O | O | N | Valore decimale | Il valore «0» è ammesso soltanto nel caso in cui il campo «Tipo di comunicazione» riporti il valore «C». |
- Tipo di consegna
| Indicare se il contratto è regolato fisicamente o in contanti | O | O | N | C = in contanti
P = fisica
O = a scelta della controparte | |
- Data di conclusione
| Data in cui il contratto è stato concluso | O | O | N | Formato della data e dell’ora conforme alla norma ISO 8601:2004 | È possibile indicare sia il formato tempo coordinato universale (UTC) sia l’ora locale svizzera.
Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni. |
- Data di efficacia
| Data a partire dalla quale le obbligazioni contrattuali entrano in vigore | O | F | N | Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004 | |
- Data di scadenza
| Data originaria di scadenza del contratto oggetto della comunicazione. La cessazione anticipata non può essere comunicata in questo campo | O | O | N | Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004 | |
- Data di cessazione
| Data di cessazione del contratto oggetto della comunicazione | R | R | N | Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004 | Questo campo va utilizzato in caso di cessazione anticipata (comunicato mediante «Tipo di comunicazione» = «C») oppure in caso di compressione (comunicato mediante «Tipo di comunicazione» = «Z»). In tutti gli altri casi deve essere lasciato vuoto. |
- Scadenza per il computo
| Ultima data per il computo dei sottostanti | F | F | N | Formato della data conforme alla norma 8601:2004 | |
- Valore del contratto a prezzi correnti di mercato
| Valutazione del contratto a prezzi correnti di mercato o in base a un modello | F | F | O | Valore decimale | Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione. |
- Valuta del valore del contratto a prezzi correnti di mercato
| Valuta utilizzata per la valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello | F | F | O | Valuta secondo la norma ISO 4217:2008 o altri standard internazionali riconosciuti | Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione. |
- Data della valutazione
| Data dell’ultima valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello | F | F | O | Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004 | Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione. |
- Ora della valutazione
| Ora dell’ultima valutazione a prezzi correnti di mercato o in base a un modello | F | F | O | Formato dell’ora conforme alla norma ISO 8601:2004 | Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione.
L’indicazione può essere fornita in formato tempo coordinato universale (UTC) o in ora locale svizzera.
Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni. |
- Tipo di valutazione
| Indicare se la valutazione è stata effettuata a prezzi correnti di mercato o in base a un modello | F | F | O | M = prezzo di mercato
O = prezzo standard | Da indicare obbligatoriamente se si comunica una valutazione. |
- Livello di collateralizzazione
| Indicare se è stata operata una collateralizzazione | O | O | F | UN = nessuna collateralizzazione
PC = collateralizzazione parziale
PL = collateralizzazione unilaterale
FC = collateralizzazione completa | Il valore «UN» va impiegato se non sussiste un «Credit Support Agreement» (CSA) o un contratto di pegno o se il contratto delle controparti non prevede il deposito di un margine iniziale («initial margin») né un margine di variazione («variation margin»).
Il valore «PC» va impiegato se il contratto prevede che entrambe le controparti debbano predisporre regolarmente margini di variazione.
Il valore «PL» va impiegato se una sola delle controparti è tenuta per contratto al deposito di un margine iniziale e/o di un margine di variazione.
Il valore «FC» va impiegato se il contratto prevede che entrambe le controparti debbano predisporre un margine iniziale e regolarmente margini di variazione.
Per derivati compensati da una controparte centrale va impiegato il valore «PL». |
- Tipo di collateralizzazione
| Se è stata operata una collateralizzazione, occorre indicare se essa avviene sulla base di un allegato di un contratto quadro o sulla base di un contratto di pegno | R | R | F | CSA = allegato di un contratto quadro in cui è stipulata la collateralizzazione («Credit Support Annex»)
«pledge» = contratto di pegno | Il valore «CSA» corrisponde a un pegno irregolare secondo il diritto svizzero.
Il valore «pledge» corrisponde a un pegno regolare secondo il diritto svizzero. |
- Tipo di contratto quadro
| Indicazione del contratto quadro eventualmente utilizzato per il contratto oggetto della comunicazione | F | F | N | Testo composto di 50 caratteri al massimo | Esempi: «ISDA-Master Agreement», «Master Power Purchase and Sale Agreement», «International ForEx Master Agreement», «European Master Agreement» od ogni altro contratto quadro locale o interno. |
- Versione del contratto quadro
| Indicazione dell’anno della versione del contratto quadro utilizzata per l’operazione comunicata, se applicabile | F | F | N | Testo composto di 20 caratteri al massimo | Esempi: «1992», «2002». |
Sezione 2c — Compensazione («clearing») | | | | | |
- Obbligo di compensazione
| Indicare se per il contratto oggetto della comunicazione e per entrambe le controparti sussiste l’obbligo di compensazione secondo gli art. 97 segg. LInFi | O | N | N | Y = il contratto comunicato ed entrambe le controparti in Svizzera sottostanno a un obbligo di compensazione
N = il valore «Y» non è pertinente | |
- Data della compensazione
| Data della compensazione nel caso in cui il contratto sia stato compensato tramite una controparte centrale | R | F | N | Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004 | Da indicare obbligatoriamente se si tratta di una transazione compensata da una controparte centrale. |
- Identificativo della controparte centrale
| Indicazione del codice unico identificativo della controparte centrale che ha compensato il contratto | R | F | N | «Legal Entity Identifier» (LEI) valido, composto di 20 caratteri
Se non fosse disponibile un codice LEI: BIC conforme alla norma ISO 9362:2014 composto di 11 caratteri | Da indicare obbligatoriamente se si tratta di una transazione compensata da una controparte centrale. |
- Operazioni infragruppo
| Indicare se il contratto è stato concluso come operazione infragruppo ai sensi dell’articolo 103 LInFi | O | O | N | Y = la transazione è considerata un’operazione infragruppo ai sensi dell’articolo 103 LInFi
N = il valore «Y» non è pertinente | |
Sezione 2d — Tassi di interesse | | | | | |
- Tipo di tasso di interesse, «leg» 1
| Indicare il tipo di tasso di interesse del «leg» 1 | R | R | N | F = tasso fisso
L = tasso variabile | |
- Tipo di tasso di interesse, «leg» 2
| Indicare il tipo di tasso di interesse del «leg» 2 | R | R | N | F = tasso fisso
L = tasso variabile | Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi. |
- Tasso di interesse, «leg» 1
| Indicare il tasso fisso applicabile al «leg» 1 o il tasso di riferimento utilizzato per la fissazione periodica del tasso variabile, se applicabile | R | R | N | Valore decimale per gli interessi fissi
Testo per gli interessi variabili | Per i tassi di interesse variabili, va indicato il nome del tasso di riferimento e il periodo di riferimento nel formato «Periodo di riferimento/tasso di riferimento» (ad es. «3M/Euribor»). |
- Tasso di interesse, «leg» 2
| Indicare il tasso fisso applicabile al «leg» 2 o il tasso di riferimento utilizzato per la fissazione periodica del tasso variabile, se applicabile | R | R | N | Valore decimale per tassi fissi
Testo per tassi variabili | Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi.
Per i tassi di interesse variabili, va indicato il nome del tasso di riferimento e il periodo di riferimento nel formato «Periodo di riferimento/tasso di riferimento» (ad es. «3M/Euribor»). |
- Tasso di interesse usuale, «leg» 1
| Usanza applicata per il pagamento degli interessi nel periodo di calcolo considerato, se applicabile | R | R | N | Indicazione del tasso di interesse usuale secondo gli usi commerciali | Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse.
Formato: «giorni al mese/giorni all’anno» (ad es. «Actual/365», «30/360», «Actual/Actual» ecc.). |
- Tasso di interesse usuale, «leg» 2
| Usanza applicata per il pagamento degli interessi nel periodo di calcolo considerato, se applicabile | R | R | N | Indicazione del tasso di interesse usuale secondo gli usi commerciali | Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi.
Formato: «giorni al mese/giorni all’anno» (ad es. «Actual/365», «30/360», «Actual/Actual» ecc.). |
- Frequenza del pagamento, «leg» 1
| Frequenza del pagamento della «leg» 1, se applicabile | R | R | N | Numero intero più:
Y = anno
M = mese
W = settimana
D = giorno | Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse.
Esempi: «5Y», «3M» o «10D».
Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»). |
- Frequenza del pagamento, «leg» 2
| Frequenza del pagamento del «leg» variabile, se applicabile | R | R | N | Numero intero più:
Y = anno
M = mese
W = settimana
D = giorno | Da indicare obbligatoriamente per gli swap su tassi di interesse.
Esempi: «5Y», «3M» o «10D».
Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»). |
- Frequenza della revisione del tasso di interesse, «leg» 1
| Frequenza della ridefinizione del tasso variabile del «leg» 1, se applicabile | R | R | N | Numero intero più:
Y = anno
M = mese
W = settimana
D = giorno | Da indicare obbligatoriamente per i derivati su tassi di interesse.
Esempi: «5Y», «3M» o «10D».
Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»). |
- Frequenza della revisione del tasso di interesse, «leg» 2
| Frequenza della ridefinizione del tasso variabile del «leg» 2, se applicabile | R | R | N | Numero intero più:
Y = anno
M = mese
W = settimana
D = giorno | Da indicare obbligatoriamente per gli swap su interessi.
Esempi: «5Y», «3M» o «10D».
Va sempre impiegato il numero intero più piccolo (ad es. «1M» e non «30D»). |
Sezione 2e — Valute | | | | | | |
- Tasso di cambio a termine
| Tasso di cambio a termine alla data del pagamento | R | R | N | Valore decimale | Da indicare obbligatoriamente per le operazioni di cambio a termine. |
- Base del tasso di cambio
| Coppia valutaria del tasso di cambio | R | R | N | Coppia valutaria con valute conformi alla norma ISO 4217:2008 o a un altro standard internazionale riconosciuto, separate da una barra obliqua | Da indicare obbligatoriamente per tutti i derivati valutari.
Esempi: «USD/CHF», «CHF/EUR». |
Sezione 2f — Materie prime | | | | | |
In generale | | | | | | Indicazioni generali obbligatorie per tutti i derivati su materie prime |
- Materie prime sottostanti
| Indicazione del tipo di materie prime che costituiscono il sottostante del contratto | R | R | N | AG = agricole
EN = energia
FR = trasporto merci
ME = metalli
IN = indice
EV = ambientali
EX = esotiche o altro | |
- Dettagli sulle materie prime
| Dettagli sulla pertinente materia prima oltre alle indicazioni del campo 60 | R | R | N | GO = cereali / semi oleosi
DA = prodotti lattiero-caseari
LI = animali vivi
FO = prodotti forestali
SO = «softs»
DR = merci solide
WT = merci liquide
OI = petrolio
NG = gas naturale
CO = carbone
EL = energia elettrica
IE = interenergia
PR = metalli preziosi
NP = metalli non preziosi
WE= clima
EM = emissioni
OT = altro | |
Energia | | | | | | Da indicare obbligatoriamente se il campo «Punto o zona di consegna» deve essere indicato |
- Punto o zona di consegna
| Punti di consegna delle aree di mercato | R | R | N | «Energy Identification Code» (EIC) composto di 16 caratteri | Da indicare obbligatoriamente se il punto di consegna o la zona di consegna si trova in Europa e «Dettagli sulle materie prime» = «NG» o «EL». |
- Punto di interconnessione
| Indicazione dei confini o dei punti di confine di un contratto di trasporto | R | R | N | Testo composto di 50 caratteri al massimo | |
- Tipo di carico
| Identificazione dell’ultimo profilo di consegna corrispondente ai periodi di consegna per ogni giorno | R | R | N | BL = carico di base
PL = carico di punta
OP = fuori picco
BH = ore blocco
SH = «shaped»
GD = «gas day»
OT = altro | |
- Data e ora di inizio della consegna
| Data e ora di inizio della consegna | R | R | N | Formato della data e dell’ora conformi alla norma ISO 8601:2004 | È possibile indicare sia il formato tempo coordinato universale (UTC) sia l’ora locale svizzera.
Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio dei dati sulle negoziazioni. |
- Data e ora della fine della consegna
| Data e ora della fine della consegna | R | R | N | Formato data e ora conformi alla norma ISO 8601:2004 | È possibile indicare sia il formato tempo universale coordinato (UTC) sia l’ora locale svizzera.
Se l’indicazione non è fornita in formato UTC, occorre segnalarlo al repertorio di dati sulle negoziazioni. |
- Capacità oggetto del contratto
| Quantità per ogni intervallo di tempo tra le consegne | R | R | N | Testo composto di 50 caratteri al massimo | |
- Numero di unità
| Quantità giornaliera od oraria consegnata, in MWh o kWh/d secondo la materia prima sottostante | R | R | N | KW
KWh/h
KWh/d
MW
MWh/h
MWh/d
GW
GWh/h
GWh/d
Therm/d
KTherm/d
MTherm/d
cm/d
mcm/d | |
- Prezzo per quantità per intervallo di tempo
| Se applicabile, prezzo per quantità per intervallo di tempo | R | R | N | Valore decimale | |
Sezione 2g — Opzioni | | | | | | Da indicare obbligatoriamente per tutte le opzioni non esotiche |
- Tipo di opzione
| Indicazione del tipo di opzione | R | R | N | P = «put»
C = «call»
O = altro | |
- Stile dell’opzione (esercizio)
| Indicazione dello stile con cui è esercitata l’opzione | R | R | N | A = americano
B = bermudiano
E = europeo
S = asiatico
O = altro | |
- Prezzo di esercizio (limite minimo/massimo)
| Prezzo di esercizio dell’opzione espresso nella corrispondente valuta di riferimento o quantità di riferimento | R | R | N | Valore decimale | |
Sezione 2h — Derivati su crediti | | | | | | |
- Rango
| Ordine di priorità dei crediti sottostanti nella graduatoria | R | R | N | SR = non postergato
SB = postergato
OT = altro | Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti. |
- Premio / coupon
| Il premio / coupon annuo del contratto, in percentuale del valore nominale | R | R | N | Valore decimale | Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti. |
- Data dell’ultimo evento creditizio
| Data dell’ultimo evento creditizio dei crediti sottostanti | R | R | N | Formato della data conforme alla norma ISO 8601:2004 | Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti. |
- Identificativo dell’indice
| Numero di serie dell’indice di riferimento, se applicabile | R | R | N | Testo composto di 10 caratteri al massimo | Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti aventi un indice quale sottostante. |
- Fattore dell’indice
| Fattore di adeguamento dell’indice di riferimento in relazione a eventi creditizi passati | R | R | N | Numero intero composto di 3 caratteri al massimo | Da indicare obbligatoriamente per derivati su crediti aventi un indice quale sottostante. |
Sezione 2i — Modifiche della comunicazione | | | | | | |
- Tipo di comunicazione
| Indicazione del tipo di comunicazione | O | O | O | N = la transazione viene comunicata per la prima volta | Da utilizzare per la prima comunicazione di una transazione o posizione, se il tipo di comunicazione «X» non è pertinente.
Un’operazione su derivati OTC che dopo la chiusura viene compensata il giorno stesso da una controparte centrale deve essere comunicata almeno come transazione compensata centralmente. La comunicazione delle transazioni dello stesso giorno e precedenti la compensazione è ammessa ma non obbligatoria.
Un’operazione su derivati OTC non compensata il giorno stesso o addirittura non compensata centralmente deve essere comunicata almeno in base al suo status, alla fine del giorno di negoziazione. La comunicazione delle transazioni dello stesso giorno e precedenti la compensazione è ammessa ma non obbligatoria.
I «block trade» (una grande posizione negoziata complessivamente e ripartita successivamente) non ripartiti lo stesso giorno vanno comunicati. Se la ripartizione avviene il giorno stesso, è possibile rinunciare alla comunicazione del «block trade». Le ripartizioni devono essere comunicate in entrambi i casi. |
| Indicare se la comunicazione si riferisce a un singola transazione o posizione | | | | X = la transazione viene comunicata per la prima volta ed è previsto di trasferirla il giorno stesso in una posizione | Alla fine della giornata, la somma delle transazioni deve essere comunicata come posizione tramite il campo «Level» = «P». In tal modo non è più necessario comunicare le singole transazioni in forma compressa.
Questo tipo di comunicazione è previsto innanzitutto per i derivati negoziati in borsa («Exchange Traded Derivatives», ETDs) e i «Contracts for Difference» (CFDs).
I derivati negoziati in borsa e compensanti mediante una controparte centrale sottostanno all’obbligo di comunicazione soltanto nella fase della compensazione centralizzata (ripartizione compensata centralmente, cosiddetta «cleared allocation»). I passaggi precedenti non sottostanno ancora all’obbligo di comunicazione. |
| | | | | M = rettifica di indicazioni errate, integrazione di indicazioni mancanti o aggiornamento di posizioni | |
| | | | | E = la comunicazione è stata effettuata per sbaglio e dovrebbe essere cancellata | Ad es. la doppia comunicazione della stessa transazione con un diverso «Identificativo della conclusione della transazione». |
| | | | | C = scadenza anticipata/annullamento del contratto | Una scadenza già prestabilita non va comunicata.
Per la comunicazione di correzioni va indicato «Tipo di segnalazione» = «M». |
| | | | | Z = compressione di un’operazione su derivati OTC | Per le compressioni giusta l’art. 108 lettera d LInFi.
La transazione è con ciò terminata. |
| | | | | V = comunicazione di una valutazione | Comunicazione continua delle valutazioni di cui all’art. 109 LInFi.
La prima comunicazione di una valutazione può avvenire tramite «Tipo di comunicazione» = «N» oppure in una comunicazione successiva tramite «Tipo di comunicazione» = «V».
Per le operazioni compensate da una controparte centrale va impiegata la valutazione della controparte centrale.
Per le operazioni che secondo la legge non devono essere valutate non va comunicata alcuna valutazione. |
| | | | | D = adeguamento dell’«Identificativo della conclusione della transazione», se al momento della comunicazione non era ancora definita | |
| | | | | L = adeguamenti risultanti da determinati eventi verificatisi durante il periodo di validità del contratto e per i quali non vi sono altri valori pertinenti (cosiddetti «lifecycle event») | Tutti gli eventi verificatisi durante il periodo di validità di derivati negoziati in borsa vanno sempre segnalati a livello di posizione.
Uno di questi eventi è ad esempio l’esercizio parziale di un’opzione che riduce l’intera posizione in questa opzione. |
- Livello della comunicazione
| | O | O | N | T = transazione
P = posizione | Una nuova comunicazione riguardo a una posizione va effettuata soltanto se questa ha subito modifiche.
È ammesso comunicare operazioni in derivati soltanto a livello della transazione. |