Gli uffici federali seguenti sono incaricati dell’esecuzione della legge:
- 2 la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE);
- la Segreteria di Stato dell’economia (SECO)3 del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)4.
Il Consiglio federale o il dipartimento competente può incaricare altri uffici e servizi federali di eseguire i provvedimenti di cooperazione allo sviluppo e d’aiuto umanitario.