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981.1

Ordinanza sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero del 1° dicembre 1980 (Stato 1° marzo 1993)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 11 della legge federale del 21 marzo 1980 1
sulle domande d’indennità nei confronti dell’estero e
l’articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974 2
a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali,

ordina:

Capitolo 1 Commissione delle indennità estere (commissione)

Sezione 1 Composizione e organizzazione

Art. 1 Composizione

Il Consiglio federale istituisce la commissione per un periodo amministrativo di quattro anni e ne designa il presidente. La commissione elegge un vicepresidente.

La commissione è composta di almeno cinque e di al massimo quindici membri. Il Consiglio federale ne stabilisce il numero per ogni periodo amministrativo, secondo l’importanza degli accordi da eseguire. Se il volume degli affari lo esige, il numero dei membri può essere aumentato per il resto del periodo amministrativo.

La commissione può deliberare validamente se almeno la metà, ma al minimo tre dei suoi membri sono presenti.

Art. 2 Sezioni

La commissione può suddividersi in sezioni, deliberanti autonomamente, di almeno tre membri. Per le sezioni sono designati membri supplenti.

Le sezioni possono deliberare validamente soltanto alla presenza di tutti i loro membri.

Qualora una sezione intenda derogare, in una questione di diritto o in un’altra questione di principio, a una decisione presa precedentemente da un’altra sezione o dalla commissione in seduta plenaria, è necessario il consenso della commissione in seduta plenaria.

Art. 3 Segreteria

Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) sbriga i lavori di segreteria. Questa è subordinata al presidente della commissione.

Sezione 2 Disposizioni procedurali

Art. 4 Legittimazione

La commissione esamina se il richiedente adempie, personalmente e materialmente, le condizioni per il pagamento di un’indennità. Se non sono adempiute, la commissione gli comunica immediatamente la decisione negativa.

Art. 5 Valutazione del danno

Se la legittimazione è stabilita, la commissione valuta il danno.

Se la valutazione in base ai mezzi di prova è impossibile, la commissione stima essa stessa il danno.

Art. 6 Proposte d’indennizzazione

La commissione può sottoporre all’avente diritto una proposta motivata d’indennizzazione. Se egli l’accetta entro 30 giorni, la proposta acquista forza di cosa giudicata.

Art. 7 Piano di ripartizione

Se dev’essere ripartita un’indennità globale, tutte le proposte d’indennizzazione sono integrate in un piano di ripartizione.

Art. 8 Determinazione degli importi d’indennizzazione

Gli importi d’indennizzazione, se complessivamente eccedono l’indennità globale, sono ridotti proporzionatamente, purché già non siano fissati nell’accordo di risarcimento.

Art. 9 Spese

Su ogni indennità, la commissione riscuote una tassa per le spese amministrative. La tassa ammonta almeno all’1 ma al massimo al 5 per cento. Il suo importo è determinato secondo i costi causati.

Per il rimanente è applicabile l’ordinanza del 10 settembre 1969 3 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.

Art. 10 Acconti

La commissione può stabilire acconti per le pretese costituenti l’oggetto di una decisione cresciuta in giudicato. Gli acconti devono essere calcolati in modo che resti disponibile una parte sufficiente dell’indennità globale per le pretese che non costituiscono ancora oggetto di una decisione cresciuta in giudicato.

Art. 11 Residuo

Il Dipartimento, se sussiste un residuo dono il pagamento di tutte le indennità, ne decide l’impiego d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze.

Art. 12 Conteggio

La commissione tiene un conteggio degli importi ricevuti e dei pagamenti agli aventi diritto.

Capitolo 2 ...

Art. 13a154

Capitolo 3 Disposizioni applicabili alla commissione

Art. 165 Segreto d’ufficio

I membri e le persone al servizio della commissione sono tenuti a mantenere il segreto sui fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio della loro funzione.

Art. 17 Decisioni prese in seduta

Quando le decisioni sono prese in una seduta, la commissione delibera sul fondamento d’una proposta motivata di un membro. 6

Le deliberazioni non sono pubbliche.

Art. 18 Decisioni prese mediante circolazione degli atti

Se un affare è giudicato mediante circolazione degli atti, la commissione decide sul fondamento di una proposta scritta e motivata di un membro. 7

Se un membro presenta una controproposta, il presidente la sottopone ai membri che non ne hanno conoscenza. La procedura di circolazione è proseguita fino al momento in cui una proposta raccoglie la maggioranza dei voti.

La commissione delibera però oralmente, se lo dispone il presidente o lo domanda un altro membro. 8

Art. 19 Decisioni incidentali

Il presidente può prendere decisioni incidentali.

Art. 20 Voto

Nella commissione e nelle sezioni il presidente partecipa al voto. 9

Le decisioni sono prese alla maggioranza semplice. Nel caso di parità, decide il voto del presidente.

Art. 2110 Regolamento interno

La commissione possono dotarsi di un regolamento interno.

Art. 2211 Rapporto

Il Dipartimento può chiedere in ogni momento alla commissione un rapporto sulla sua attività.

Capitolo 4 Disposizioni finali

Art. 23 Abrogazioni

Sono abrogate:

  1. l’ordinanza del 17 aprile 195112 concernente la Commissione delle indennità di nazionalizzazione;
  2. l’ordinanza del 17 aprile 195113 concernente la Commissione di ricorso delle indennità di nazionalizzazione;
  3. l’ordinanza del 18 aprile 195814 concernente l’organamento della Commissione e la procedura per l’aiuto agli Svizzeri all’estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945;
  4. l’ordinanza del 29 agosto 195815 concernente la Commissione di ricorso per l’aiuto straordinario agli Svizzeri all’estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945.

Art. 24 Disposizione transitoria

La decisione riguardante una prestazione ricorrente, fondata sul decreto federale del 13 giugno 1957 16 concernente un aiuto straordinario agli Svizzeri all’estero e rimpatriati vittime della guerra dal 1939 al 1945, può essere modificata, se le circostanze determinanti per stabilire la prestazione sono mutate essenzialmente.

Art. 25 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1981.