AS 1998 2715
Ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi
Ordinanza sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi
Modifica del 15 giugno 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
L’ordinanza del 22 maggio 19961 sugli aiuti finanziari in base alla legge sulla parità dei sessi è modificata come segue:
I
Art. 3 Presentazione delle richieste 1 Le richieste di aiuti finanziari, corredate di motivazione, devono essere presentate all’Ufficio federale per l’uguaglianza fra donna e uomo (Ufficio). L’Ufficio stabili- sce ogni anno il termine di deposito.
2 Alla richiesta vanno allegati:
a. una descrizione precisa del progetto da finanziare; b. una descrizione degli obiettivi; c. un piano per la realizzazione e la diffusione dei risultati del progetto (piano di trasmissione); d. un piano di valutazione; e. un preventivo dettagliato e un piano di finanziamento; f. ogni informazione utile sulle organizzazioni che partecipano al progetto; g. un calendario di esecuzione del progetto. 3 L’Ufficio emana direttive sulla presentazione delle richieste e mette a disposizione moduli per l’inoltro delle stesse. 4 Nelle direttive l’Ufficio può stabilire altre modalità per la presentazione delle ri- chieste.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.
15 giugno 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1 RS 151.51
1998-0085 2715