AS 1998 3019
Ordinanza sull'emanazione della farmacopea
Ordinanza sull’emanazione della farmacopea
Modifica del 25 novembre 1998
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 agosto 19971 sull’emanazione della farmacopea è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 1999.
25 novembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
1 RS 812.211; RU 1998 1791
1998-0141 3019
O sull’emanazione della farmacopea RU 1998
Allegato (art. 1)
Farmacopea
Le seguenti pubblicazioni costituiscono la farmacopea: a. Pharmacopoea Europaea, 3a edizione (Ph. Eur. 3), del giugno 19962, Supple- mento 1998 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 1997 e Supplemento
1999 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 19983;
b. Pharmacopoea Helvetica, 8a edizione (Ph. Helv. 8), dell’agosto 19974 e Sup- plemento 1998 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 19985
2 È edita in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione originale francese non- ché la traduzione tedesca e italiana sono ottenibili presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza del 21 di- cembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11). 3 È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione originale francese non- ché la traduzione tedesca sono ottenibili presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11). 4 È edita dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’Ufficio centrale fe- derale degli stampati e del materiale, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11). 5 È edito dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’Ufficio centrale fe- derale degli stampati e del materiale, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse UCFSM (RS 172.041.11).