AS 1999 2709
Ordinanza sull'emanazione della farmacopea
Ordinanza sull’emanazione della farmacopea (OEFarm)
Modifica del 23 giugno 1999
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 agosto 19971 sull’emanazione della farmacopea è sostituito dalla nuova versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 1999.
23 giugno 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin
1 RS 812.211
1999-5444 2709
Ordinanza sull’emanazione della farmacopea RU 1999
Allegato (art. 1)
Farmacopea
Le seguenti pubblicazioni costituiscono la farmacopea: a. Pharmacopoea Europaea, 3a edizione (Ph. Eur. 3), del giugno 19962, Supplemento 1998 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 1997 e Supplemento 1999 alla Pharmacopoea Europaea del maggio 19983; b. Pharmacopoea Helvetica, 8a edizione (Ph. Helv. 8), dell’agosto 19974, Supplemento 1998 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 1998 e Supplemento 1999 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 19995.
2 È edita in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione francese nonché la tra- duzione tedesca e italiana sono ottenibili presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 3 È edito in versione originale dal Consiglio d’Europa. La versione francese nonché la tra- duzione tedesca sono ottenibili presso l’Ufficio centrale federale degli stampati e del ma- teriale, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 di- cembre 1994 (RS 172.041.11). 4 È edita dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’Ufficio centrale fe- derale degli stampati e del materiale, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11). 5 È edito dal Dipartimento federale dell’interno ed è ottenibile presso l’Ufficio centrale fe- derale degli stampati e del materiale, 3000 Berna, alle condizioni previste nell’ordinanza sulle tasse UCFSM del 21 dicembre 1994 (RS 172.041.11).