AS 1999 741
Decreto federale concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti d'infrastruttura dei trasporti pubblici
Decreto federale concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti d’infrastruttura dei trasporti pubblici
del 20 marzo 19981
La Costituzione federale è modificata come segue:
Disposizioni transitorie
Art. 21 cpv. 9 9 Il presente articolo ha effetto dal 1° gennaio 1995 sino all’entrata in vigore della legge del 19 dicembre 19972 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.
Art. 243
1 I grandi progetti ferroviari comprendono la nuova ferrovia transalpina (NFTA),
Ferrovia 2000, il raccordo della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità e il miglioramento, per mezzo di provvedimenti attivi e passivi, della protezione contro l’inquinamento fonico lungo le tratte ferroviarie.
2 Per finanziare i grandi progetti ferroviari il Consiglio federale può:
a. fino all’entrata in vigore della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo 36quater, utilizzare l’intero prodotto della tassa forfettaria sul traffico pesante di cui all’articolo 21 delle disposizioni transitorie e, a tal fine, al massimo raddoppiare le aliquote; b. utilizzare al massimo due terzi del prodotto della tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni o al consumo di cui all’articolo 36quater; c. utilizzare fondi provenienti dall’imposta sugli oli minerali di cui all’articolo 36ter capoverso 1 lettera c per coprire nella misura del 25 per cento le spese globali per le linee di base della NFTA; d. prelevare fondi sul mercato dei capitali, ma al massimo fino a concorrenza del
25 per cento delle spese globali della NFTA, di Ferrovia 2000 e del raccordo
della Svizzera orientale e occidentale alla rete ferroviaria europea ad alta velocità; e. aumentare di 0,1 punti percentuali tutte le aliquote dell’imposta sul valore aggiunto (supplemento compreso) di cui all’articolo 8 delle disposizioni