AS 2000 2623
Ordinanza concernente i sussidi alle spese per i piani direttori
Ordinanza concernente i sussidi alle spese per i piani direttori
Modifica del 18 ottobre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 13 agosto 19801 concernente i sussidi alle spese per i piani direttori è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 1 Il Cantone inoltra la domanda di sussidio all’Ufficio federale dello sviluppo terri- toriale (Ufficio federale).
Art. 11 Le decisioni dell’Ufficio federale sono impugnabili mediante ricorso al Diparti- mento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Di- partimento); a tali ricorsi e ai ricorsi contro le decisioni del Dipartimento si applica- no le disposizioni generali della giurisdizione amministrativa federale.
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2000.
18 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 700.4
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