AS 2002 3176
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)
Modifica del 20 settembre 2002
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’allegato 4 dell’ordinanza del 19 giugno 19951 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali è modificato secondo l’annesso.
II La presente modifica entra in vigore il 23 settembre 2002.
20 settembre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
Allegato 4
11 Segnale per il traffico S (art. 1 OTS2)
Il segnale deve essere applicato sul davanti e sul dietro del veicolo o della combina- zione di veicoli, il più verticalmente possibile e in maniera ben visibile. Il fondo del segnale quadrato è rosso, la lettera «S» è gialla. Le dimensioni minime sono:
Lato del quadrato: 25 cm
S Altezza della «S»: Larghezza della «S»: Larghezza del tratto: 2/3 del lato
1/2 del lato
1/10 del lato
2 RS 741.631