Lexipedia

AS 2003 1636

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 5 giugno 2003

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

1. Abrogazione di una agevolazione doganale

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1504. Olio di fegato per usi veterinari 1.—

10 98 10 99

2. Inserimento di una nuova agevolazione doganale

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

1504. Olio di fegato per l’alimentazione di 1.—

10 91 animali

1 RS 631.146.31

1636 2003-1193

Ordinanza sulle agevolazioni doganali RU 2003

3. Modifica di una agevolazione doganale

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr. / 100 kg peso lordo

Agevolazione attuale

5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 10.––

11 00/ nansooc, percalle e velo di cotone,

19 00 greggi, di peso da 60 g a 120 g per m2

5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00 Sostituire con

5208. Tessuti batista, calicò, cambrì mussolina, ricami industriali 10.––

11 00/ nansooc, percalle e velo di cotone,

19 00 greggi, di un peso superiore a 60 g

per m2 , ma non superiore a 120 g per m2 5210. 11 00/ 19 00 5212. 11 00

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2003.

5 giugno 2003 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger