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AS 2003 1953

Decreto federale concernente l'entrata in vigore delle disposizioni direttamente applicabili della revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002

Decreto federale concernente l’entrata in vigore delle disposizioni direttamente applicabili della revisione dei diritti popolari del 4 ottobre 2002

del 19 giugno 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del 31 marzo 20031; visto il Parere del Consiglio federale del 9 maggio 20032, decreta:

I Le disposizioni seguenti del decreto federale del 4 ottobre 20023 concernente la revisione dei diritti popolari entrano in vigore il 1° agosto 2003:

1. articolo 138 capoverso 1,

2. articolo 139,

3. articolo 139b capoversi 2 e 3,

4. articolo 141 capoverso 1 frase introduttiva e lettera d numero 3 e capo-

verso 2,

5. articolo 141a,

6. articolo 156 capoverso 3 lettere a e d.

II L’articolo 139 capoversi 1–4 e 6 primo periodo della Costituzione federale nel testo del 18 aprile 19994 rimane applicabile sino all’entrata in vigore dell’articolo 139b capoverso 1. Ha il tenore seguente:

Art. 139 cpv. 1–4 e 6 primo periodo 1 100 000 aventi diritto di voto possono chiedere la revisione parziale della Costitu- zione. 2 L’iniziativa popolare per la revisione parziale può essere formulata come proposta generica o progetto elaborato.

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