Lexipedia

AS 2003 2649

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci (con Protocollo)

Traduzione1

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci

Concluso il 18 dicembre 2000 Entrato in vigore mediante scambio di note il 12 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia, qui di seguito detti «Parti contraenti», animati dal desiderio di facilitare i trasporti su strada di persone e merci tra i due Stati e in transito attraverso il loro territorio, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Campo d’applicazione Le disposizioni del presente Accordo si applicano ai trasporti di persone e di merci che, in provenienza o a destinazione del territorio di una Parte contraente o in tran- sito attraverso questo territorio, sono effettuati per mezzo di veicoli immatricolati nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Definizioni 1. Per «trasportatore» s’intende una persona fisica o giuridica che, in Svizzera o nella Repubblica di Bielorussia, ha il diritto di effettuare trasporti su strada di perso- ne o merci, conformemente alle disposizioni legali in vigore nel suo Paese.

2. Per «veicolo» s’intende un veicolo stradale a propulsione meccanica, nonché

eventualmente il suo rimorchio o semirimorchio adibiti al trasporto di: a) oltre nove viaggiatori seduti, conducente compreso; b) merci. 3. Per «autorizzazione» s’intende ogni licenza, concessione o autorizzazione richie- sta secondo la legge applicabile da ciascuna delle Parti contraenti.

RS 0.741.619.169

1 Dal testo originale francese (RO 2003 2649).

2002-1615 2649

Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. Acc. con la Bielorussia RU 2003

Art. 3 Trasporti di persone 1. I trasporti occasionali di persone sono esenti dall’obbligo dell’autorizzazione se adempiono le seguenti condizioni: a) il trasporto degli stessi gruppi di persone con lo stesso veicolo durante tutto il viaggio i cui punti di partenza e di arrivo sono situati nello Stato d’imma- tricolazione del veicolo, sempreché nessuna persona sia presa a carico o fatta scendere lungo il percorso o alle fermate situate fuori di detto Paese (circuito a porte chiuse); o b) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nello Stato d’imma- tricolazione del veicolo a un luogo situato nel territorio dell’altra Parte con- traente, sempreché il veicolo lasci vuoto il territorio di questo Stato; o c) il trasporto di gruppi di persone da un luogo situato nel territorio dell’altra Parte contraente a un luogo situato nello Stato d’immatricolazione del vei- colo, a condizione che il servizio sia preceduto da un viaggio a vuoto all’an- data e che i viaggiatori: – siano raggruppati mediante contratti di trasporto conclusi prima del loro arrivo nel Paese in cui si effettua la presa a carico, o – siano stati precedentemente condotti dallo stesso trasportatore, alle condizioni indicate nella lettera b), nel Paese in cui sono ripresi a carico e siano trasportati in un altro Paese, o – siano stati invitati a recarsi nell’altra Parte contraente, quando le spese di trasporto sono a carico dell’invitante. I viaggiatori devono formare un gruppo omogeneo che non può essere stato costituito unicamente in vista di questo viaggio; d) i viaggi in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente. 2. I trasporti di persone sono esenti dall’obbligo di autorizzazione se adempiono le condizioni seguenti: – i servizi navetta con alloggio in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente o a destinazione di quest’ultimo; nonché – i viaggi a vuoto dei veicoli che sono effettuati in rapporto con i servizi na- vetta. 3. I trasporti di cui ai numeri 1 e 2 sono attestati da un documento di controllo. 4. I trasporti diversi da quelli nominati ai numeri 1 e 2 sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione a norma del diritto nazionale delle Parti contraenti. Le autorizza- zioni sono concesse fatta salva la reciprocità.

Art. 4 Trasporti di merci 1. Ogni trasportatore di una Parte contraente ha il diritto, per mezzo di un’autoriz- zazione, di importare temporaneamente un veicolo vuoto o carico sul territorio dell’altra Parte contraente, per trasportare merci: a) tra un luogo del territorio di una Parte contraente e un luogo del territorio dell’altra Parte contraente; o

Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. Acc. con la Bielorussia RU 2003

b) dal territorio dell’altra Parte contraente verso uno Stato terzo o da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; o c) in transito attraverso il territorio dell’altra Parte contraente. 2. Le deroghe all’obbligo d’autorizzazione sono previste nel Protocollo al presente Accordo stabilito dall’articolo 9.

Art. 5 Applicazione della legislazione nazionale Per tutte le questioni non disciplinate dal presente Accordo, i trasportatori e i con- ducenti di veicoli di una Parte contraente che si trovano sul territorio dell’altra Parte contraente, ne devono osservare le leggi e i regolamenti vigenti che vanno applicati in modo non discriminante.

Art. 6 Divieto di cabotaggio I trasporti in cabotaggio di persone e merci non sono autorizzati. La Commissione mista di cui all’articolo 10 può introdurre deroghe in merito.

Art. 7 Infrazioni 1. Le autorità competenti delle Parti contraenti provvedono affinché i trasportatori rispettino le disposizioni del presente Accordo. 2. I trasportatori e i conducenti di veicoli che, sul territorio dell’altra Parte con- traente, hanno violato disposizioni del presente Accordo o leggi e regolamenti ivi validi sui trasporti stradali o la circolazione stradale, su domanda delle autorità competenti di questo Stato possono essere oggetto delle seguenti misure, che devono essere eseguite dalle autorità dello Stato d’immatricolazione del veicolo: a) avvertimento; b) revoca, a titolo temporaneo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio della Parte contraente dove l’infrazione è stata commessa.

3. L’autorità competente che ha preso una misura siffatta ne informa le autorità

competenti dell’altra Parte contraente. 4. Sono salve le sanzioni che possono essere applicate, in virtù della legislazione nazionale, dai tribunali o dalle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio le infrazioni sono state commesse.

Art. 8 Autorità competenti Le Parti contraenti si notificano reciprocamente le autorità incaricate dell’appli- cazione del presente Accordo. Queste autorità comunicano direttamente.

Art. 9 Modalità d’applicazione Le Parti contraenti si accordano sulle modalità di applicazione del presente Accordo per mezzo di un Protocollo che è parte integrante del presente Accordo.

Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. Acc. con la Bielorussia RU 2003

Art. 10 Commissione mista

1. Una Commissione mista composta dai rappresentanti delle autorità competenti è

istituita per trattare questioni derivanti dall’applicazione del presente Accordo.

2. Questa Commissione è competente anche per modificare o completare il Proto-

collo di cui all’articolo 9. Le decisioni della Commissione mista entrano in vigore dopo comunicazione reciproca, per via diplomatica, dell’adempimento delle proce- dure nazionali. 3. Le autorità competenti di una delle Parti contraenti possono domandare la con- vocazione della Commissione mista, la quale si riunisce alternativamente sul territo- rio di ciascuna Parte contraente.

Art. 11 Applicazione al Principato del Liechtenstein Conformemente al desiderio del Governo del Principato del Liechtenstein, il pre- sente Accordo si estende parimenti al Principato fintantoché esso resterà legato alla Svizzera da un trattato di unione doganale2.

Art. 12 Entrata in vigore e durata di validità 1. Ogni Parte contraente notifica all’altra, per via diplomatica, che sono compiute tutte le procedure necessarie secondo la legislazione per mettere in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultima notifica.

2. L’Accordo è valido per una durata indeterminata; può essere denunciato da

ciascuna Parte contraente per la fine di un anno civile con un preavviso scritto di almeno sei mesi.

In fede di che, i plenipotenziari debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 18 dicembre 2000 in due originali, in lingua francese e bielorussa, i due testi facenti parimenti fede.

Per il Per il Consiglio federale svizzero: Governo della Repubblica di Bielorussia: Max Friedli Aleksandr V. Loukachov

2 RS 0.631.112.514

Trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci. Acc. con la Bielorussia RU 2003

Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Bielorussia relativo ai trasporti transfrontalieri su strada di persone e merci (con Protocollo) | Lexipedia | Lexipedia