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AS 2003 3237

Ordinanza generale sul riscontro degli studi al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul riscontro degli studi al PFL)

Ordinanza generale sul riscontro degli studi al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul riscontro degli studi al PFL)

Modifica del 23 giugno 2003

La Direzione del Politecnico federale di Losanna ordina:

I L’ordinanza generale del 10 agosto 19991 sul riscontro degli studi al Politecnico federale di Losanna è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 5a Sezione 2a: Disposizioni sulla formazione che porta al bachelor e sulla formazione che porta al master

Art. 5a Campo d’applicazione 1 Le disposizioni della sezione 2a si applicano agli studenti di tutte le sezioni del PFL che sono: a. al loro 1° anno di studio, a partire dall’anno accademico 2003–2004; b. al loro 4° anno di studio, a partire dall’anno accademico 2004–2005. 2 L’articolo 5c si applica in sostituzione dell’articolo 5 capoverso 2 lettera a e dell’articolo 23.

Art. 5b Formazione che porta al bachelor 1 Gli studenti di cui all’art. 5a cpv. 1 lett. a sottostanno al regime della formazione che porta al bachelor; tale formazione comprende: a. un ciclo propedeutico di 60 crediti ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System); b. un ciclo bachelor di 120 crediti ECTS.

2 Essi ottengono il titolo di bachelor una volta acquisiti 180 crediti ECTS.

Art. 5c Ciclo propedeutico 1 Il ciclo propedeutico è superato quando lo studente ha acquisito i 60 crediti ECTS necessari per accedere al ciclo bachelor.

1 RS 414.132.2

2003-1605 3237

Ordinanza sul riscontro degli studi al PFL RU 2003

2 Per acquisire i crediti lo studente deve conseguire medie generali di 4 nei blocchi di discipline che sono oggetto di un esame. 3 I regolamenti di applicazione del riscontro degli studi possono prevedere condi- zioni particolari supplementari per il superamento del ciclo propedeutico. 4 Il ciclo propedeutico dura normalmente un anno. Il ciclo propedeutico del PFL è ritenuto definitivamente non superato se lo studente non ha acquisito i crediti richie- sti entro un termine di due anni. Per il calcolo di tale termine è tenuto conto del 1° anno di studio effettuato prima dell’anno accademico 2003–2004.

Art. 5d Formazione che porta al master 1 Gli studenti di cui all’articolo 5a capoverso 1 lettera b, sottostanno al regime della formazione che porta al master; tale formazione comprende: a. un ciclo master; b. un lavoro pratico di master. 2A seconda della sezione, per la formazione che porta al master è richiesta l’acquisizione di 90 crediti ECTS sull’arco di un anno e mezzo di studio o di 120 crediti ECTS sull’arco di due anni di studio.

3 Dal semestre invernale 2004, per accedere al ciclo master gli studenti devono

acquisire almeno 60 crediti del 2° ciclo ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 lettera b durante il loro 3° anno di studio. 4 Il titolo di master è conferito agli studenti che hanno acquisito i crediti necessari e concluso con successo il lavoro pratico di master.

Art. 7 Sessioni d’esami, iscrizione

3 Egli comunica il periodo d’iscrizione agli esami.

4 Le iscrizioni alle diverse prove di una sessione d’esami diventano definitive dieci giorni prima dell’inizio della sessione; una volta definitive, lo studente non può più modificarle. 5 Sono validi solo i risultati delle prove alle quali lo studente era iscritto definitiva- mente.

Art. 40 cpv. 3

3 Lo studente diplomato è autorizzato a portare uno dei titoli seguenti:

in genio civile ingegnere civile (ing. civ. dipl. PF) in genio ambientale ingegnere ambientale (ing. amb. dipl. PF) in genio meccanico ingegnere meccanico (ing. mec. dipl. PF) in microtecnica ingegnere in microtecnica (ing. microtecn. dipl. PF) in elettrotecnica ingegnere elettrotecnico (ing. el. dipl. PF)

Ordinanza sul riscontro degli studi al PFL RU 2003

in sistemi di comunicazione ingegnere in sistemi di comunicazione (ing. sist. com. dipl. PF) in fisica ingegnere fisico (ing. fis. dipl. PF) in chimica ingegnere chimico (ing. chim. dipl. PF) chimico (chim. dipl. PF) in matematiche ingegnere matematico (ing. mat. dipl. PF) matematico (mat. dipl. PF) in informatica ingegnere informatico (ing. inf. dipl. PF) in materiali ingegnere in scienze dei materiali (ing. sc. mat. dipl. PF) in architettura architetto (arch. dipl. PF)

II Disposizione transitoria relativa alla modifica del 23 giugno 2003 Il PFL conferisce il titolo di ingegnere ambientale (ing. amb. dipl. PF) agli studenti che hanno concluso con successo gli studi di diploma in Scienze e ingegneria dell’ambiente dopo il 1° marzo 2002.

III La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2003.

23 giugno 2003 In nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il presidente, Patrick Aebischer Il vicepresidente della formazione, Marcel Jufer

Ordinanza sul riscontro degli studi al PFL RU 2003

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