AS 2003 472
Prescrizioni concernenti l'installazione e il controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno
Prescrizioni concernenti l’installazione e il controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno
Modifica del 7 giugno 20021
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge federale del 3 ottobre 19752 sulla navigazione interna; in esecuzione della risoluzione 2002-I-27 della Commissione centrale per la navigazione sul Reno, ordina:
I Le prescrizioni del 19 maggio 19893 concernenti l’installazione e il controllo del funzionamento degli impianti radar e degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno sono modificate dalle prescrizioni seguenti:
§1 Scopo delle presenti prescrizioni Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di garantire che, nell’interesse della sicu- rezza e per agevolare la navigazione a mezzo radar sul Reno, gli impianti radar e gli indicatori di velocità di virata siano installati secondo criteri tecnici e ergonomici ottimali e che venga in seguito effettuato un controllo del funzionamento. Gli apparecchi ECDIS interno, che possono essere utilizzati in modo operativo per la navigazione, sono degli impianti radar ai sensi delle presenti prescrizioni.
§8 Installazione del sensore di posizione Il sensore di posizione (p. es. antenna DGPS) deve essere installato in modo da assi- curare una precisione massima e limitare il più possibile un calo delle prestazioni dovuto a sovrastrutture ed emittenti situate a bordo.
§9 Controllo dell’installazione e del funzionamento L’autorità competente o una ditta riconosciuta di cui al § 3 deve eseguire un con- trollo dell’installazione e del funzionamento prima della prima messa in funzione dopo l’installazione, in caso di sostituzioni rispettivamente proroghe del certificato del battello (eccetto conformemente al § 2.09 cifra 2 del regolamento del 18 maggio
1 La presente pubblicazione sostituisce quella contenuta nella RU 2002 2476.
2 RS 747.201 3 RS 747.224.114.3
472 2003-0273
Radar e indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno RU 2003
19944 per l’ispezione dei battelli del Reno) e dopo ogni modificazione apportata al battello, suscettibile di perturbare il funzionamento di questi impianti. Devono esse- re adempiute le seguenti condizioni: a. l’alimentazione elettrica deve essere dotata di un proprio fusibile; b. la tensione d’esercizio deve rientrare nella tolleranza (§ 2.01 delle prescri- zioni del 19 maggio 19895 concernenti i requisiti minimi e le modalità di prova degli impianti radar per la navigazione sul Reno, risp. delle prescri- zioni del 19 maggio 19896 concernenti i requisiti minimi e le modalità di prova degli indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno); c. i cavi e la loro posa devono adempiere le prescrizioni del regolamento per l’ispezione dei battelli del Reno e, se del caso, del regolamento del 29 no- vembre 20017 per il trasporto di materie pericolose sul Reno (ADNR); d. il numero di rotazioni dell’antenna deve essere di almeno 24 al minuto; e. nel campo d’emissione dell’antenna, a bordo non si deve trovare nessun ostacolo che pregiudichi la navigazione; f. l’interruttore di sicurezza per l’antenna deve essere pronto a funzionare. Questo non vale per gli impianti radar omologati prima del 1° gennaio 1990; g. gli apparecchi indicatori, gli indicatori di velocità di virata e gli organi di comando vanno disposti secondo ottimali criteri ergonomici; h. la linea di fede dell’impianto radar può differire al massimo di 1 grado dall’asse longitudinale del battello; i. la precisione della rappresentazione azimutale e della distanza deve adem- piere le condizioni (rilevamento di obiettivi noti); k. la linearità nelle zone vicine deve essere in ordine (pushing e pulling); l. la distanza minima rappresentabile dev’essere ≤ 15 m; m. il punto centrale dell’immagine dev’essere visibile e il suo diametro non superare 1 mm; n. falsi echi da riflessione oppure settori d’ombra indesiderati in prossimità della linea di fede non devono manifestarsi o pregiudicare la sicurezza della navigazione; o. l’attenuazione degli echi provocati dalla pioggia e dalle onde (Preset STC e FTC) e la loro regolazione devono essere in ordine; p. la regolazione dell’amplificazione deve essere in ordine; q. la messa a fuoco dell’immagine e la discriminazione devono essere in ordine;
4 RS 747.224.131 5 RS 747.224.114.1 6 RS 747.224.114.2 7 RS 747.224.141
Radar e indicatori di velocità di virata per la navigazione sul Reno RU 2003
r. la direzione di virata del battello deve corrispondere all’indicazione dell’indicatore di virata e la posizione zero durante la navigazione in linea retta deve essere in ordine; s. l’impianto radar non dev’essere sensibile a emissioni del radiotrasmettitore di bordo oppure a perturbazioni causate da altre fonti che si trovano a bordo; t. l’impianto radar e/o l’indicatore di velocità di virata non devono pregiudica- re il buon funzionamento delle altre apparecchiature di bordo. Inoltre, per gli apparecchi ECDIS interno: u. il margine d’errore statico per il posizionamento della carta non deve essere superiore a 2 m; v. il margine d’errore angolare statico per la carta non deve essere superiore a
1 grado.
§ 10 Certificato relativo all’installazione e al funzionamento Dopo il superamento del controllo conformemente al § 8, l’autorità competente o la ditta riconosciuta emette un certificato conforme al modello qui accluso (appendice). Questo certificato va tenuto costantemente a bordo. Nel caso in cui non fossero adempiute tutte le condizioni del controllo, sarà allestito un elenco dei difetti. Qual- siasi certificato ancora disponibile viene ritirato, rispettivamente inviato all’autorità competente dalla ditta riconosciuta.
II La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2003.
7 giugno 2002 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger