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AS 2004 2853

Ordinanza sull'ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull'ammissione alla circolazione, OAC)

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)

Modifica del 28 aprile 2004

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 27 ottobre 19761 sull’ammissione alla circolazione è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 12–15, 22 capoverso 1, 25, 55 capoverso 7 lettera b, 57 e 103–106 della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale,

Art. 15 cpv. 3 3 Nella licenza per allievo conducente possono essere iscritte le stesse condizioni, restrizioni e indicazioni supplementari come nella licenza di condurre.

Art. 16 cpv. 3

3 La validità della licenza per allievo conducente si estingue se:

a. il titolare non ha superato per tre volte l’esame di conducente e l’autorità d’ammissione in base a una perizia nega l’idoneità a condurre del candidato; b. il rapporto di tirocinio è disdetto prima che l’apprendista conducente di au- tocarri abbia compiuto i 18 anni d’età.

Titoli prima dell’art. 28

13 Provvedimenti

131 Nuovo esame di conducente, corsa di controllo e revoca

preventiva

Art. 29 cpv. 1 e 2 lett. a

1 Concerne solo il testo francese.

2004-0210 2853

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2004

2 Se la persona interessata non supera la corsa di controllo:

a. la licenza di condurre è revocata oppure l’uso della licenza di condurre stra- niera è vietato. La persona interessata può chiedere una licenza per allievo conducente;

Titolo prima dell’art. 30 Abrogato

Art. 30 Revoca preventiva La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere revocata a titolo preventivo se sussistono seri dubbi sull’idoneità alla guida dell’interessato.

Titolo prima dell’art. 31

132 Revoca della licenza, divieto di circolare e ammonimento

Art. 31 Obbligo d’informare Se la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre è decisa per una durata indeterminata o definitivamente, l’autorità di revoca notifica la sua decisione all’interessato informandolo delle condizioni per riottenere la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre.

Art. 32 Restituzione volontaria della licenza di condurre Se la licenza di condurre è restituita volontariamente all’autorità, gli effetti sono gli stessi che per la revoca; l’autorità deve dare conferma per scritto.

Art. 33 Portata della revoca 1 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria comporta la revoca della licenza per allievo condu- cente e della licenza di condurre di tutte le categorie e sottocategorie. 2 La revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di una categoria speciale comporta la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre di tutte le categorie speciali.

3 I capoversi 1 e 2 non si applicano se la revoca è decisa per ragioni mediche.

4 L’autorità di revoca può revocare:

a. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria o di una sottocategoria, anche la licenza per allievo conducen- te o la licenza di condurre delle categorie speciali; b. unitamente alla licenza per allievo conducente o alla licenza di condurre di una categoria speciale, anche la licenza per allievo conducente o la licenza di condurre delle categorie e delle sottocategorie.

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2004

5 In casi di rigore, la revoca della licenza per qualsiasi categoria, sottocategoria o categoria speciale può essere decisa per durate differenti, osservando la durata minima stabilita dalla legge, segnatamente se il titolare della licenza: a. ha commesso l’infrazione implicante la revoca alla guida di un veicolo a motore che non gli serve per l’esercizio della sua professione; e b. gode di buona reputazione come conducente di un veicolo a motore della categoria, sottocategoria o della categoria speciale per la quale verrebbe ri- dotta la durata della revoca.

Art. 34 Infrazioni commesse all’estero Se all’estero è vietato l’uso dell’autorizzazione a condurre, l’autorità di revoca esamina se, a titolo complementare, occorre decidere la revoca della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre. Nel caso in cui venga adottato un altro provvedimento all’estero, essa valuta se occorre impartire un ammonimento.

Art. 35 Abrogato

Art. 36 rubrica e cpv. 3 e 4 Divieto di circolare e ammonimento

3 Un divieto di circolare per almeno un mese deve essere deciso nei confronti

delle persone che, con un veicolo a motore per cui non è necessaria una licenza di condurre: a. hanno circolato con un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille; b. hanno circolato in condizioni di inabilità alla guida sotto l’effetto di stupefa- centi o medicinali; c. hanno circolato e si sono opposte o sottratte intenzionalmente a una prova del sangue, a un’analisi dell’alito o a un test preliminare, che era stato ordi- nato o dovevano presumere che lo fosse, o a un esame sanitario completivo, oppure hanno eluso lo scopo di questi provvedimenti; d. hanno sottratto il veicolo per farne uso; e. hanno guidato nonostante il divieto di circolare; f. si sono date alla fuga dopo aver ferito o ucciso una persona. 4 Un ammonimento può essere impartito se il tasso alcolemico è pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80.

Art. 37 Portata del divieto di circolare Il divieto di circolare vale per i tipi di veicoli indicati nella decisione.

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Art. 38 Motivi 1 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre devono essere sequestra- te sul posto se il conducente: a. appare in stato manifesto di ebrietà o ha un tasso alcolemico, accertato dall’analisi dell’alito, pari o superiore allo 0,80 per mille; b. appare manifestamente inabile alla guida per altre ragioni; c. effettua una corsa di scuola guida senza essere accompagnato conformemen- te alle prescrizioni. 2 La licenza per allievo conducente o la licenza di condurre può essere sequestrata in particolare se il conducente: a. supera la velocità massima consentita di oltre 30 km/h nelle località, di oltre

35 km/h fuori delle località o di oltre 40 km/h sulle autostrade;

b. su un’autostrada o una semiautostrada volta il veicolo, oltrepassa lo sparti- traffico centrale, circola in senso inverso o in retromarcia; c. esegue un sorpasso su un tratto di strada non sgombro o senza visuale libera; d. violando gravemente le norme della circolazione, provoca un incidente che cagiona la morte o il ferimento di una persona.

3 Si deve impedire al conducente di continuare la corsa se:

a. non è titolare della licenza di condurre richiesta o ha guidato nonostante il rifiuto o la revoca della licenza; b. in uno stato che impedisce di guidare con sicurezza, guida un veicolo per il quale non è richiesta una licenza di condurre; c. ha un tasso alcolemico, accertato dall’analisi dell’alito, pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille; d. non osserva una condizione concernente la vista; e. non osserva la limitazione, iscritta nella licenza di condurre, relativa all’uso di veicoli adattati alla menomazione o alla statura; f. conduce un veicolo a motore il cui stato di sicurezza è tale che la guida sicu- ra non è più possibile. 4 Il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per una determinata categoria, sottocategoria o categoria speciale comporta il sequestro della licenza per allievo conducente o della licenza di condurre per tutte le categorie, sottocategorie e categorie speciali, fino alla restituzione della licenza o fino a quando l’autorità di revoca ha emanato la sua decisione.

Art. 39 cpv. 2 Abrogato

Ordinanza sull’ammissione alla circolazione RU 2004

Art. 40 cpv. 1 e 4 1 I Cantoni organizzano corsi d’educazione stradale conformemente all’articolo 25 capoverso 3 lettera e LCStr. 4 Oltre all’obbligo di frequentare un corso sulle norme della circolazione, possono essere decisi altri provvedimenti (ammonimento, revoca della licenza, divieto di circolare).

1 Chi intende tenere corsi d’educazione stradale necessita del riconoscimento delle autorità cantonali. 1bis Il riconoscimento è rilasciato se:

a. la direzione si fa garante di uno svolgimento irreprensibile dell’insegna- mento; b. la direzione dispone di docenti idonei all’insegnamento; c. l’organizzatore dispone di un locale d’insegnamento adatto e di materiale didattico confacente; d. il programma e le materie di insegnamento garantiscono il raggiungimento della formazione prescritta. 1ter Il riconoscimento per l’organizzazione di corsi d’educazione stradale è valido in tutta la Svizzera.

Art. 50 cpv. 1 secondo periodo 1 … La commissione d’esame di cui all’articolo 54 capoverso 1, consultato il Canto- ne di domicilio, può esonerare da questo obbligo il candidato che prova di avere acquisito in altro modo le conoscenze richieste.

1bis Se per un veicolo vi sono più detentori, questi ultimi sono tenuti a segnalare all’autorità d’ammissione la persona responsabile. Nella licenza di condurre essa figurerà quale detentore.

Art. 123 cpv. 2 2 L’autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni concernenti denunce e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non danno luogo ad alcuna misura.

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Titolo prima dell’art. 138

333 Accertamento dell’inabilità alla guida

Art. 138 Analisi preliminari 1 Per accertare il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l’analisi preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebrietà. 2 Se vi sono indizi che lasciano supporre che la persona controllata è inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall’alcol e in tale stato ha condotto un veico- lo, la polizia può eseguire analisi preliminari per rilevare la presenza di stupefacenti o di medicinali, in particolare nelle urine, nella saliva o nel sudore. 3 Le analisi preliminari vanno eseguite conformemente alle prescrizioni del fabbri- cante dell’apparecchio. 4 Se le analisi preliminari forniscono un risultato negativo e la persona controllata non palesa indizi d’inabilità alla guida si rinuncia a ulteriori esami. 5 Se l’analisi preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha rinunciato all’impiego di un apparecchio per l’analisi preliminare, essa esegue un’analisi dell’alito.

Art. 139 Esecuzione dell’analisi dell’alito 1 L’analisi dell’alito si effettua almeno venti minuti dopo l’assunzione di bevande o dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca.

2 Le analisi dell’alito vanno eseguite con apparecchi che:

a. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico compreso almeno tra lo 0,20 e il 3,00 per mille; b. permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso alcolemico tra lo 0,02 e l’1,00 per mille con una precisione al massimo dello 0,05 per mille, e c. convertano con un fattore di 2000 il tasso alcolico dell’alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg). 3 Per l’analisi sono necessarie due misurazioni. Se lo scarto tra le due misurazioni risulta superiore a un tasso alcolemico dello 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille, si applica l’articolo 140 capoverso 1 lettera c. 4 L’inabilità alla guida della persona interessata è accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, ma inferiore allo 0,80 per mille e la persona interessata riconosce questo valore.

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Art. 140 Esame del sangue e delle urine

1 È ordinato un esame del sangue se:

a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolico dell’alito:

1. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,80 per mille,

2. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille,

ma inferiore allo 0,80 per mille e la persona interessata non riconosce l’esito delle misurazioni,

3. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,30 per mille ed

esiste il sospetto che la persona interessata abbia condotto un veicolo in stato di ebrietà nelle due ore precedenti il controllo; b. vi sono indizi che la persona controllata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall’alcol e in tale stato abbia condotto un veicolo; c. non è possibile eseguire un’analisi preliminare o un’analisi dell’alito e vi sono indizi d’inabilità alla guida. 2 È possibile ordinare inoltre il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia inabile alla guida a causa di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato abbia condotto un veicolo. 3 Se non è possibile stabilire chi tra più persone conduceva il veicolo, tutte possono essere sottoposte agli esami.

Art. 141 Obblighi della polizia

1 La polizia deve informare la persona interessata in particolare che:

a. in caso di rifiuto di collaborare a un’analisi preliminare o a un’analisi dell’alito, verrà ordinato un prelievo del sangue (art. 55 cpv. 3 LCStr); b. il riconoscimento del risultato dell’analisi dell’alito comporta l’avvio di un procedimento amministrativo e penale.

2 La persona interessata che si rifiuta di sottoporsi a un’analisi preliminare,

all’analisi dell’alito, al prelievo del sangue o delle urine o all’esame medico, viene informata sulle conseguenze del suo rifiuto (art. 16c cpv. 1 lett. d in relazione con il 3 L’esecuzione dell’analisi dell’alito, il prelievo delle urine, gli accertamenti della polizia, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni dell’alito e l’ordine di pre- lievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine devono essere accertati in un rapporto secondo l’allegato 8.

Art. 142 Prelievo del sangue e delle urine 1 Il sangue deve essere prelevato da un medico o, sotto la sua responsabilità, da un ausiliario qualificato da lui designato. Il prelievo delle urine è effettuato sotto l’adeguata sorveglianza di una persona qualificata. 2 Il recipiente contenente il sangue o le urine deve essere munito di iscrizioni inequi- vocabili, messo in un imballaggio adatto al trasporto, conservato a bassa temperatura

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e inviato per l’esame, per la via più rapida, a un laboratorio riconosciuto dall’USTRA.

3 Su proposta dei Cantoni, l’USTRA riconosce i laboratori che dispongono delle

installazioni necessarie per le analisi medico-legali del sangue e delle urine e garan- tiscono un esame irreprensibile. Esso controlla o fa controllare l’attività dei laborato- ri riconosciuti.

Art. 142a Esame medico 1 Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato a tal fine deve esaminare se la persona interessata presenta indizi d’inabilità alla guida dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicinali, accertabili a livello medico conforme- mente al modulo di cui all’allegato 9.

2 L’autorità competente può dispensare il medico dall’obbligo di effettuare

un’analisi se la persona interessata non presenta, nel suo comportamento, alcun indizio rivelatore d’inabilità alla guida dovuta a una sostanza diversa dall’alcol.

Art. 142b Parere di un perito 1I risultati dell’analisi del sangue o delle urine sono sottoposti, all’attenzione dell’autorità penale e dell’autorità di revoca, a un perito riconosciuto che ne valuta l’incidenza sull’abilità alla guida se: a. nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce l’abilità alla gui- da e non si tratta né di alcol né di una sostanza indicata nell’articolo 2 capo- verso 2 ONC3; b. una persona ha consumato su prescrizione medica una sostanza indicata nell’articolo 2 capoverso 2 ONC, ma vi sono indizi d’inabilità alla guida. 2 Il perito tiene conto degli accertamenti della polizia, dei risultati dell’esame medi- co e dell’analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni. 3 Su proposta dei laboratori, l’USTRA riconosce la qualità di perito a persone che:

a. hanno concluso con successo una formazione di medico legale o di tossico- logo o una formazione equivalente in Svizzera o all’estero, e b. possono dimostrare di possedere ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell’interpretazione dei risultati delle analisi chimiche riguardo alla loro incidenza sull’abilità alla guida.

Art. 142c Altro accertamento dell’inabilità alla guida È possibile stabilire l’ebrietà o l’influsso di una sostanza diversa dall’alcol sulla ridotta abilità alla guida in base allo stato e al comportamento della persona sospetta o mediante l’accertamento relativo al consumo e altri parametri analoghi, in partico- lare se non è stato possibile effettuare l’analisi dell’alito, l’analisi preliminare per

3 RS 741.11; RU 2004 2851

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rilevare tracce di stupefacenti o di medicinali né il prelievo del sangue. Sono fatte salve disposizioni cantonali più estese in materia procedurale.

II

1 Gli allegati 8 e 9 sono sostituiti dalle versioni qui annesse.

2 L’allegato 12 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

28 aprile 2004 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 8 (art. 141 cpv. 3)

Rapporto di polizia in caso di sospetta inabilità alla guida (in particolare per assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali o per spossatezza) e conferma dell’ordine di prelievo del sangue/delle urine

1 Identità

Cognome: Nome: Data di nascita: Sesso: maschile femminile Indirizzo:

2 L’interessato era:

automobilista motociclista ciclomotorista ciclista pedone

3 Fatti (motivo dell’inchiesta)

incidente controllo della circ. altro: Data: Ora: Breve descrizione dei fatti:

4 Dichiarazioni dell’interessato relative all’assunzione di alcol,

stupefacenti, medicinali

41 Prima dell’evento

Che cosa/quanto? Come? (per stupefacenti/ medicinali) da a Quando? da a Fine dell’assunzione di alcol

42 Dopo l’evento

Che cosa/quanto? Come? (per stupefacenti/ medicinali) da a Quando? da a Fine dell’assunzione di alcol

43 Dichiarazioni dell’interessato riguardo a un eventuale ulteriore

assunzione di alcol

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5 Dichiarazioni dell’interessato riguardo al sonno

Ha dormito l’ultima volta il: Data: da a

6 Dichiarazioni dell’interessato riguardo all’ultima assunzione di alimenti

(genere, quantità, ora)

7 Osservazioni fatte sull’interessato

(sintomi di alcolemia, scompensi ecc.)

8 L’interessato era in possesso di

(stupefacenti, accessori da tossicomane, alcol, medicinali ecc.)

9 Analisi preliminare dell’alito

positivo negativo Ora:

10 Esame dell’alito

1a misurazione: ‰ Ora: 2a misurazione: ‰ Ora: 3a misurazione: ‰ Ora: 4a misurazione: ‰ Ora: Spiegazione delle conseguenze giuridiche del riconoscimento dei risultati Riconoscimento dei risultati dell’esame dell’alito Il riconoscimento del valore più basso misurato ha conseguenze giuridiche. La constatazione di un tasso alcolemico comporta l’avvio di un procedimen- to amministrativo (revoca della licenza, ammonimento o divieto di circolare) o penale (arresto o multa). Osservazione: Il sottoscritto riconosce il valore più basso delle misurazioni del tasso alcoli- co dell’alito, se tali valori sono pari o superiori allo 0,50‰ ma inferiori allo 0,80‰. Misurazione del tasso sì no alcolico dell’alito, riconosciuta Luogo, data: Firma:

11 Stupefacenti, analisi preliminare

no sì Ora: Motivo del prelievo: urina saliva sudore

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THC/cannabis: positivo negativo Oppiacei: positivo negativo Cocaina: positivo negativo Anfetamina: positivo negativo Benzodiazepina: positivo negativo Barbiturici: positivo negativo Metadone: positivo negativo positivo negativo positivo negativo

Data: Firma dell’agente che ha stilato il rapporto:

12 Conferma/assegnazione dell’ordine di prelievo e analisi

del sangue concernente Accertamento dell’alcolemia Consumo di stupefacenti Consumo di medicinali Il medico è stato incaricato da … di prelevare un campione di sangue/urine, conformemente all’articolo 140 dell’ordinanza del 27 ottobre 1976 sull’ammissione alla circolazione (OAC).

13 Esame supplementare di laboratorio riconosciuto dall’USTRA

Anche le sostanze seguenti possono essere analizzate in relazione all’abilità alla guida: Assegnato d’intesa con: l’autorità istruttoria il capo picchetto Osservazioni

Firma del mandante (Organo di polizia/Giudice istruttore):

Va a: Originale all’autorità penale Copia all’autorità incaricata delle misure amministrative Copia al medico incaricato Copia al laboratorio incaricato di effettuare l’analisi del sangue e delle urine, con preghiera di trasmettere il rapporto scritto delle analisi e la fattura a …

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Allegato 9

Rapporto dell’esame medico relativo all’assunzione di alcol, stupefacenti o medicinali

1 Identità

Cognome: Nome: Data di nascita: Sesso: maschile femminile Indirizzo: Peso: kg Statura: cm

2 L’interessato era:

automobilista motociclista ciclomotorista ciclista pedone

21 Data e ora:

il alle ore

22 Data e ora del prelievo di sangue:

10 ml 20 ml il alle ore

23 Data e ora del prelievo delle urine:

(ca. 100 ml) il alle ore

3 Malattie:

4 Trattamento medico no sì, quali?

(medicazione in caso d’urgenza):

5 Dichiarazioni dell’interessato riguardo all’assunzione di alcol,

stupefacenti, medicinali Abitudini di consumo: Programma di sì no metadone:

51 Prima dell’evento:

Che cosa/ quanto? Come? (per stupefacen- ti/medicinali) da a Quando? da a Fine dell’assunzione di alcol

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52 Dopo l’evento:

Che cosa/ quanto? Come? (per stupefacen- ti/medicinali) da a Quando? da a Fine dell’assunzione di alcol 53 Dichiarazioni dell’interessato riguardo a un’eventuale ulteriore assunzione di alcol

6 Dichiarazioni dell’interessato riguardo al sonno

Ha dormito l’ultima volta il: Data: da a

7 Dichiarazioni dell’interessato riguardo all’ultima assunzione di alimenti

(genere, quantità, ora)

8 Risultato degli esami

81 Orientamento (temporale, spaziale):

normale confuso Amnesia riguardo all’evento: sì no

82 Pelle:

segni di iniezioni segni di vecchie cicatrici di inie- recenti iniezioni zioni multiple

83 Setto nasale:

nessuna anomalia arrossato perforato

84 Bocca:

odore d’alcol odore di cannabis

85 Sintomi di crisi

d’astinenza: no sì, quali?

86 Occhi:

movimenti normali sì no nistagmo rotatorio sì no pupille ristrette normali dilatate

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reazione alla luce rapida ritardata rallentata congiuntive normali arrossate brillanti

9 Test di attenzione

91 Test di Romberg e «orologio interno»:

Posizione: sicura vacillante impossibile da eseguire, perché: Tremito: no sì Orologio interno: …….. secondi sono stati stimati 30 secondi

92 Test dita-naso in successione complessa

(sequenza sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra) Punta del naso toccata mancata Sviluppo del movimento normale a zig-zag tremore intenzionale Sequenza (sinistra-destra, sinistra-destra, destra-sinistra): corretta scorretta

93 Camminata lungo una linea (a occhi chiusi, un piede davanti all’altro)

sicura incerta impossibile da eseguire, perché:

10 Comportamento

calmo stanco/apatico rallentato attivo distaccato aggressivo contrariato eccitato/irritato piagnucoloso volubile

11 Umore

normale triste euforico

12 Espressione verbale

normale imprecisa esitante

13 Comprensione verbale

nessun problematica, motivo: problema

14 Cooperazione

buona controvoglia rifiutata

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15 Apprezzamento globale

In base agli esami effettuati, il grado d’inabilità è irrilevante leggero pronunciato

16 Osservazioni

17 Mandante (ufficio di polizia/Giudice istruttore)

18 Luogo e data dell’esame: Firma e timbro del medico:

Firma dell’assistente:

Va a: Originale all’autorità penale Copia all’autorità incaricata delle misure amministrative Copia al laboratorio incaricato di effettuare l’analisi del sangue e delle urine

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Allegato 12

Esame pratico di conducente

Numero V, Categoria D

Categoria D: un autobus con lunghezza di almeno 10 m e larghezza di almeno 2,30 m, che raggiunge una velocità di almeno 80

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