AS 2004 4269
Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell'etichetta Energia per le nuove automobili (OEEA)
Ordinanza del DATEC concernente le indicazioni dell’etichetta Energia per le nuove automobili (OEEA)
dell’8 settembre 2004
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visti i numeri 2.1.4 e 2.2.3 dell’appendice 3.6 dell’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia (OEn), ordina:
Art. 1 La quota di biocarburante contenuta nella miscela di gas naturale corrisponde al
10 per cento.
Art. 2 Le emissioni medie di CO2 di tutti i modelli di nuove automobili ammontano a
Art. 3 La categoria di efficienza energetica deve essere indicata come segue:
Categoria Coefficiente di valutazione
Art. 4 Le seguenti ordinanze sono abrogate:
1. ordinanza del 18 maggio 19942 sulla procedura di omologazione energetica
per apparecchi telefax;
RS 730.011.1 1 RS 730.01 2 RU 1994 1179
2004-2029 4269
Indicazioni dell’etichetta Energia per le nuove automobili. O del DATEC RU 2004
2. ordinanza del 29 agosto 19943 sulla procedura di omologazione energetica
per le copiatrici con procedimento elettrostatico di riproduzione su carta normale;
3. ordinanza del 29 agosto 19944 sulla procedura di omologazione energetica
per le stampanti;
4. ordinanza del 29 agosto 19945 sulla procedura di omologazione energetica
per i televisori alimentati a rete;
5. ordinanza del 29 agosto 19946 sulla procedura di omologazione energetica
per i videoregistratori ad uso privato.
Art. 5 La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2004.
8 settembre 2004 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
3 RU 1994 2130 4 RU 1994 2133 5 RU 1994 2137 6 RU 1994 2140