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AS 2005 4769

Ordinanza sull'integrazione degli stranieri

Ordinanza sull’integrazione degli stranieri (OIntS)

Modifica del 7 settembre 2005

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 13 settembre 20001 sull’integrazione degli stranieri è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 25 capoverso 1 e 25a della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS),

Art. 1 lett. a e b La presente ordinanza: a. definisce i principi e gli obiettivi dell’integrazione degli stranieri; b. disciplina i compiti e la struttura della Commissione federale degli stranieri (commissione), i compiti dell’Ufficio federale della migrazione (ufficio) e i rapporti tra la commissione e l’ufficio;

Art. 2 cpv. 1

1 La presente ordinanza si applica agli stranieri:

a. titolari di un permesso di dimora durevole o di domicilio; b. che hanno beneficiato dell’ammissione provvisoria giusta l’articolo 14a capoverso 3, 4 o 4bis LDDS.

Art. 3 rubrica e cpv. 2 lett. d Principi e obiettivi

2 Per integrazione s’intendono tutti gli sforzi destinati a:

d. creare condizioni propizie in termini di pari opportunità, corresponsabilità e partecipazione degli stranieri alla vita sociale.

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Art. 3a Contributo degli stranieri all’integrazione

1 Gli stranieri contribuiscono alla loro integrazione:

a. rispettando i principi dello Stato di diritto e i principi democratici; b. apprendendo una lingua nazionale; c. manifestando la volontà di partecipare alla vita economica e di acquisire una formazione. 2 Gli stranieri sono informati delle offerte esistenti volte a promuovere l’ integrazio- ne, compresa la consulenza professionale e relativa alla carriera.

Art. 3b Considerazione del grado d’integrazione 1 Nelle decisioni prese liberamente dalle autorità, segnatamente nell’ambito del rilascio del permesso di domicilio o di misure di allontanamento e di respingimento nonché di divieti d’entrata, è preso in considerazione il grado d’integrazione degli stranieri. 2 Se la competente autorità cantonale è disposta a rilasciare anticipatamente il per- messo di domicilio, l’ufficio può decidere la liberazione dal controllo federale (art. 19 cpv. 3 dell’OE del 1° marzo 19493 della legge federale concernente la dimo- ra e il domicilio degli stranieri), se: a. è data un’integrazione riuscita ai sensi dell’articolo 3a capoverso 1 e b. lo straniero possiede un permesso di dimora annuale da cinque anni ininter- rotti.

Art. 3c Frequentazione di un corso linguistico o integrativo 1 Il rilascio di un permesso di dimora a persone incaricate dell’assistenza religiosa o dell’insegnamento della lingua o della cultura del Paese d’origine, può essere vinco- lato alla condizione di dover seguire un corso linguistico o integrativo. 2 La competente autorità cantonale segnala allo straniero la pertinente offerta di corsi.

Titolo prima dell’art. 14a Sezione 2a: Compiti dell’ufficio

Art. 14a 1 L’ufficio coordina i provvedimenti dei servizi federali per l’integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell’assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità pubblica.

3 RS 142.201

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2 Assicura lo scambio di informazioni ed esperienze con i Cantoni. A tal fine, i

Cantoni indicano all’ufficio un servizio che funge da interlocutore nelle questioni relative all’integrazione. I Comuni sono coinvolti in maniera adeguata.

Art. 16 lett. m Possono essere accordati sussidi in particolare per: m. promuovere progetti volti a prevenire la violenza e le attività criminali.

Art. 18 1 Le domande di sussidi vanno presentate alla commissione. È fatto salvo il capo- verso 2. 2 L’ufficio può, d’intesa con le autorità cantonali e giusta l’articolo 14a capoverso 2, autorizzare un servizio che funge da interlocutore per le questioni relative all’integrazione a ricevere le domande di sussidi e a trasmetterle alla commissione con una pertinente raccomandazione.

3 Le domande devono contenere:

a. una descrizione precisa del progetto; b. un preventivo; c. la prova di una partecipazione finanziaria adeguata da parte di terzi.

4 Attuale capoverso 3

Art. 19 cpv. 1 e 3

1 La commissione esamina se la domanda di sussidi adempie le esigenze formali.

3 Trasmette la domanda corredata del proprio parere all’ufficio.

II La presente modifica entra in vigore il 1° febbraio 2006.

7 settembre 2005 In nome del Consiglio federale svizzero Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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