Lexipedia

AS 2008 1057

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate

Ordinanza del DFI concernente le derrate alimentari geneticamente modificate (ODerrGM)

Modifica del 7 marzo 2008

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ordina:

I L’ordinanza del DFI del 23 novembre 20051 concernente le derrate alimentari gene- ticamente modificate è modificata come segue:

Art. 1 lett. abis La presente ordinanza disciplina: abis. le condizioni alle quali i prodotti OGM vegetali non autorizzati sono tolle- rati;

Art. 3 cpv. 2 frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. a

2 La domanda deve contenere i seguenti dati:

a. le indicazioni di cui all’allegato 1;

Art. 4 Esame della documentazione L’UFSP esamina la domanda e stila un rapporto a destinazione: a. dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM); b. dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV); c. dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Titolo prima dell’art. 6a Sezione 2a: Tolleranza

Art. 6a 1 Sono tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono stati ottenuti da esse se:

1 RS 817.022.51

2007-1222 1057

Derrate alimentari geneticamente modificate RU 2008

a. sono stati giudicati idonei all’impiego in derrate alimentari da un’autorità estera nell’ambito di una procedura comparabile a quella prevista dalla ODerrGM; e b. sono adempiute le seguenti condizioni:

1. le quantità non superano lo 0,5 per cento in massa con riferimento

all’ingrediente,

2. una valutazione effettuata dall’UFSP in base allo stato attuale della

scienza ha potuto escludere un pericolo per la salute umana,

3. il pubblico ha accesso a procedure di documentazione e a materiali di

riferimento appropriati. 2 Se si tratta di tollerare quantità minime di derrate alimentari, additivi o coadiuvanti tecnologici che sono piante geneticamente modificate o contengono tali piante, la tolleranza presuppone inoltre che una valutazione effettuata dall’UFAM permetta di escludere, in base allo stato attuale della scienza, un pericolo per l’ambiente.

3 Entro 30 giorni, l’UFSP sottopone per parere il suo rapporto di valutazione:

a. all'UFAM; b. all’UFV; c. all’UFAG. 4 Può limitare o vincolare a condizioni l’immissione sul mercato dei prodotti di cui al capoverso 1. 5 Nell’allegato 2 sono elencati i materiali geneticamente modificati che sono tollerati conformemente al capoverso 1 nelle derrate alimentari, negli additivi e nei coadiu- vanti tecnologici.

Titolo prima dell’art. 10a Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 10a Adeguamento dell’allegato 2 L’UFSP aggiorna l’allegato 2 alla presente ordinanza in base alle valutazioni secon- do l’articolo 6a.

Titolo prima dell’art. 11 Abrogato

II

1 L’allegato diventa il nuovo allegato 1.

2 Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 2 secondo la versione qui

annessa.

1058

Derrate alimentari geneticamente modificate RU 2008

III La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2008.

7 marzo 2008 Dipartimento federale dell’interno: Pascal Couchepin

1059

Derrate alimentari geneticamente modificate RU 2008

Allegato 2 (art. 6a cpv. 5) Elenco dei materiali tollerati2

2 Questo elenco è provvisoriamente vuoto.

1060